Non profit

Impiego pubblico e volontariato

Per avvalersi della collaborazione gratuita di due dipendenti di un ente pubblico territoriale, é necessaria la stesura di un documento che attesti questo fatto.

di Giulio D'Imperio

Sono il presidente di una squadra di basket dilettantistica di serie C1 che si avvale della collaborazione gratuita di due impiegati comunali. Da qualche parte ho letto che la Finanziaria 2003 ha previsto che queste persone dovrebbero inviare una comunicazione all?ente per cui lavorano dichiarando di svolgere la propria attività in modo gratuito. Se non dovessero farlo a cosa la società e gli interessati andrebbero incontro? Inoltre, quali obblighi deve rispettare la società sportiva? G. R. (email) L?articolo 90 comma 23 della legge finanziaria 2003 prevede che gli impiegati degli enti pubblici territoriali, quindi anche quelli comunali, quando svolgono la propria attività gratuitamente devono soltanto comunicarlo all?ente, da cui non devono ricevere alcuna autorizzazione. Capisco che questo obbligo da molti addetti ai lavori è subito sembrato molto strano, ma se esiste una norma che lo prevede, occorre rispettarlo. Certamente il mancato invio della comunicazione causa inevitabilmente notevoli problemi sia al dipendente dell?ente pubblico territoriale sia alla società sportiva, in quanto non esiste un documento da cui è possibile evincere la volontà dell?impiegato a voler prestare gratuitamente la propria opera. Pertanto l?assenza di tale dichiarazione comporta inevitabilmente l?instaurazione di un rapporto di lavoro tra la società e il soggetto interessato. A questo punto il rischio serio per la società è quello di dover quanto meno farsi rilasciare dall?interessato una ricevuta di prestazione occasionale, nel caso in cui l?impiegato dell?ente territoriale sia assunto a tempo pieno. Se poi questa persona lavora a tempo parziale presso il Comune, e durante le ore in cui offre la propria collaborazione presso la vostra società non risulta occupato, dovrà da voi essere assunto. Nulla può avvenire nel caso in cui l?impiegato, pur essendo stato assunto a tempo parziale presso l?ente territoriale, ha inviato la propria dichiarazione di voler svolgere gratuitamente la propria opera nei confronti della società di cui lei è presidente. Questo perché il comma 23 dell?articolo 90 della Finanziaria 2003, non ha specificato quale debba essere il rapporto di lavoro esistente tra l?ente territoriale e l?impiegato che intende svolgere la propria prestazione gratuitamente per la società sportiva dilettantistica. L?unico rischio che i collaboratori corrono nel non inviare la comunicazione è quella di poter incorrere in qualche sanzione da parte della amministrazione comunale per cui lavorano. Per parlare degli obblighi che la società sportiva deve rispettare nei riguardi dell?impiegato dell?ente pubblico territoriale che dichiara di voler svolgere gratuitamente la propria prestazione per la società sportiva, occorre fare una piccola premessa. Così come impostato il comma 23 dell?articolo 90 della finanziaria 2003, l?impiegato dell?ente territoriale che dichiara di svolgere gratuitamente la propria prestazione può essere tranquillamente accomunato a un volontario. Pertanto oltre al pagamento dei rimborsi spesa, così come previsto dal comma 23 dell?articolo 90 della Finanziaria 2003, è bene che la società sportiva iscriva all?Inail tale soggetto oltre a stipulare una polizza per responsabilità civile così come previsto dalla legge quadro sul volontariato.


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