Famiglia

Iva e Onlus, è tutto da rifare

Per colpa di una “disattenzione” la Finanziaria contraddice il decreto sull’Iva. E bastona le associazioni, che si ritrovano l’imposta maggiorata.

di Redazione

Aumenta la confusione, e quindi si moltiplicano i problemi, riguardo all?aliquota Iva da applicare alle prestazioni socioassistenziali rese dalle Onlus in convenzione con gli enti pubblici. Già la scorsa settimana avevamo presentato il problema: dal 1° gennaio di quest?anno le Onlus (associazioni e fondazioni) che erogano prestazioni socioassistenziali in regime di convenzione con gli enti pubblici si ritrovano con l?Iva al 20% anziché esserne esenti; fanno eccezione le cooperative sociali, per le quali l?Iva rimane al 4%. Risultato: aumento dei costi per le Onlus interessate e concorrenza sleale tra associazioni e cooperative. La materia, già delicata di per sé, sta diventando ancora più intricata a mano a mano che si chiariscono i contorni normativi che hanno determinato l?aumento dell?Iva. E che evidenziano fortissime contraddizioni all?interno delle stesse leggi dello Stato. Ecco cosa è successo: la legge Finanziaria del 1998 all?articolo 17 dispone l?esenzione da Iva per le Onlus (e altri enti con finalità sociale) che erogano prestazioni socioassistenziali ?direttamente? ai soggetti svantaggiati. Il punto è proprio qui: nella parola ?direttamente?. Nel testo del decreto 633/72 sull?Iva, quello che regola cioè tutte le aliquote su tutti i beni e i servizi, si disponeva invece (articolo 10 n° 27 ter) che le Onlus fossero esenti da Iva sia qualora erogassero le prestazioni ?direttamente?, sia qualora le erogassero ?in esecuzione di appalto, convenzioni e contratti in genere?. Una bella differenza con il testo della Finanziaria, che ha tolto quest?ultima frase, concedendo di fatto l?esenzione solo nel caso di prestazioni rese ?direttamente?, cioè da associazione al singolo assitito. E non in convenzione. Ecco dunque l?aumento dell?Iva nel caso che le associazioni lavorino con gli enti pubblici. Possibile che nessuno se ne sia accorto? E qui scatta la contraddizione. Perché qualcuno se n?era accorto, tanto è vero che nella guida normativa (pubblicata dal Sole 24 ore in data 8 aprile) alla Finanziaria, in cui sono contenute tutte le raccomandazioni e gli eventuail correttivi per l?applicazione della legge, così si legge al punto 12: «Si raccomanda di modificare l?articolo 10 n° 27 ter del dpr 633/72 sopprimendo la parola ?direttamente?, al fine di evitare che soggetti quali le Onlus debbano applicare, per le prestazioni previste, rese sulla base di contratti o convenzioni stipulate con gli enti pubblici, l?aliquota Iva del 20%». Disposizione chiarissima, che conferma i timori delle associazioni, ma che è rimasta regolarmente lettera morta. Se nessuno – cioè il ministero delle Finanze – farà nulla, dunque, le associazioni si ritroveranno a dover rifare i bilanci e le fatturazioni, gli enti pubblici a pagare di più, e le cooperative ad avvantaggiarsi della situazione. La circolare 21/E del 25 marzo scorso, di cui avevamo detto la scorsa settimana, non è dunque altro che la punta dell?iceberg di una situazione molto più articolata, e non fa che confermare il tutto, laddove prescrive l?aliquota Iva ordinaria (20%) per tutte le società «non inquadrabili nelle istituzioni previste dall?articolo 10 del dpr 633/72, che fruiscono di un trattamento agevolato». Peccato che si tratti proprio dell?articolo contraddetto dalla Finanziaria! In attesa dunque di lumi da parte del ministero, attendiamo le segnalazioni da parte di associazioni che si trovano in queste condizioni di svantaggio perché la battaglia per ottenere chiarezza e non essere penalizzate possa andare avanti. Continuate dunque a inviare fax alla nostra redazione (02/55190397) e al ministro Visco, 06/59973710. ?


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