Il disegno di legge recentemente approvato dalla Camera e adesso all?esame del Senato introduce l?assicurazione obbligatoria per tutte le persone, dai 18 ai 65 anni, che svolgano un lavoro domestico, vale a dire (articolo 5) «l?insieme delle attività prestate nell?ambito domestico senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito».
Oltre agli infortuni ?casalinghi?, l?assicurazione copre quelli occorsi nelle parti condominiali (articolo 5, punto b).
Il lavoro, recita il punto c) dello stesso articolo, deve essere esclusivo e cioè la persona che lo svolge non deve essere iscritta ad altre forme obbligatorie di previdenza sociale.
Il premio annuo sarà di 25.000 lire, che verrà corrisposto dallo Stato se la persona assicurata dispone di redditi personali inferiori a 9 milioni annui e il reddito familiare non superi comunque i 18 milioni.
In caso di infortunio, l?Inali paga solo in presenza di un?invalidità permanente superiore al 33 per cento. Viene corrisposta una rendita mensile che oscilla dalle 350.000 lire per l?invalidità minima, a 1.600.000 per il 100 per cento di invalidità.
Compiti informativi sulla prevenzione degli infortuni domestici sono affidati, dalla legge, al ministero della Sanità. A tal fine, recita l?articolo 4, può essere promossa la realizzazione e la diffusione di programmi e di idonee iniziative a cura della concessionaria del servizio pubblico
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