Famiglia

Consulta:riposi per genitori adottivi

I genitori di bambini adottati o dati in affidamento, in relazione al lavoro, hanno diritto ai riposi giornalieri entro il primo anno

di Redazione

I genitori di bambini adottati o dati in affidamento, in relazione al lavoro, hanno diritto ai riposi giornalieri entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale. “Restringere il diritto ai riposi per gli adottanti e gli affidatari non solo è irragionevole- dice la Consulta- ma è anche in contrasto con il principio di eguaglianza” che determina “un trattamento deteriore”;questo perchè i riposi hanno la funzione, per i genitori, di “soddisfare i loro bisogni affettivi”. I riposi giornalieri riconosciuti in base alle norme sulla tutela della maternità e paternità devono essere concessi “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia” e non più, come prevedeva la legge, esclusivamente “entro il primo anno di vita del bambino”. Lo ha stabilito una sentenza della Corte Costituzionale depositata oggi – la n. 104 (Presidente Riccardo Chieppa, Redattore Francesco Amirante) – con la quale i giudici hanno dichiarato costituzionalmente illegittimo “l’articolo 45 del decreto legislativo n. 151 del 2001, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i riposi giornalieri di cui agli articoli 39, 40 e 41 dello stesso decreto si applichino, in caso di adozione o di affidamento, entro il primo anno dall’ingresso effettivo del minore nella famiglia. Rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire eventualmente dei limiti alla fruizione dei riposi correlati all’età del minore adottato o affidato”. Due i casi sottoposti all’attenzione della Consulta: uno era stato sollevato con un provvedimento del 24 luglio 2001 dal Tribunale di Ivrea durante il procedimento civile nato tra l’Inps e Giovanni Versano. Il secondo episodio era scaturito da una causa di lavoro tra la signora Rossella Rigo Vanon e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sua datrice di lavoro. In particolare, in questo secondo caso, la ricorrente aveva ricevuto l’affidamento preadottivo di due bambini nati, il primo, nel 1991, e, il secondo, nel 1994. E aveva, quindi, chiesto di poter utilizzare i riposi giornalieri previsti per legge. Richiesta subito accolta. Intanto, arriva la contestata legge che, nel riordinare tutta la materia, ha anche stabilito che i “riposi giornalieri si applicano anche in caso di adozione e di affidamento “entro il primo anno di vita del bambino”. Di qui, il dubbio di incostituzionalità sollevato. 2- Fruizione riposi non più strettamente connessa a allattamento Roma, 1 apr. (Ap.Biscom) – “Fondamento di entrambe le questioni – ricorda la Corte nella decisione – è il dubbio riguardante la fruizione dei permessi giornalieri in favore dei genitori adottivi e degli affidatari, che la legislazione vigente limita al primo anno di vita del bambino, così come per i figli biologici. Ad avviso dei Tribunali remittenti, invece, in caso di adozione o di affidamento tali permessi dovrebbero essere fruibili a partire dalla data di effettivo ingresso del minore nella famiglia, pur rimanendo fermo l’attuale limite annuale”. UN ACCENNO AL PASSATO. La Consulta, prima ancora di entrare nel merito della vicenda, ha ricordato che “l’istituto dei riposi giornalieri à aveva la sua originaria disciplina nell’articolo 9 della legge 26 aprile 1950, n. 860, ed era regolato come strumento finalizzato esclusivamente all’allattamento. La norma richiamata attribuiva il diritto a tali permessi soltanto alle madri che allattavano direttamente i propri bambini, prevedendo le pause in funzione di quell’unica necessità, tanto che la predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle cosiddette camere di allattamento e dell’asilo nido obbligava le lavoratrici ad allattare in sede, senza possibilità di uscire dai locali aziendali”. Ma la società si evolve. E le norme seguono. Così si arriva alla legge n. 1204 del 1971 (quella sulle lavoratrici madri): “la fruizione dei riposi risulta non più strettamente connessa all’esigenza puramente fisiologica dell’allattamento, tanto che la norma non obbliga più la lavoratrice ad utilizzare le strutture eventualmente predisposte dal datore di lavoro, quali le camere di allattamento e gli asili nido, e comincia a dare rilievo all’aspetto affettivo e relazionale del rapporto madre-figlio”, prosegue la Corte. E, allora, continua la sentenza, come conseguenza di questa evoluzione avvenuta sul piano del costume e su quello legislativo, ne deriva “che gli istituti dell’astensione dal lavoro, obbligatoria e facoltativa, ora denominati congedi, e quello dei riposi giornalieri oggi non hanno più l’originario necessario collegamento con la maternità naturale e non hanno più come esclusiva funzione la protezione della salute della donna ed il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore, ma sono diretti anche à ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità”. Con quella legge, “veniva in primo piano il momento dell’ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria, in considerazione delle difficoltà che tale ingresso comporta sia riguardo alla personalità in formazione del minore, soggetta al trauma del distacco dalla madre naturale o a quello del soggiorno in istituto, sia per i componenti della famiglia adottante o affidataria”. 3- Riposi hanno funzione di soddisfare i bisogni affettivi Roma, 1 apr. (Ap.Biscom) – LA SITUAZIONE ATTUALE. Infine, ricorda ancora la Consulta, ecco il contestato decreto legislativo n. 151 del 2001, che “ha coordinato e razionalizzato tutta la disciplina di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessa alla maternità e paternità dei figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché le misure di sostegno economico alla maternità e alla paternità, ribadendo, nei casi di adozione e di affidamento, la rilevanza del momento dell’ingresso del minore nella famiglia per quanto concerne la fruizione dei congedi”. Presidenza del Consiglio e Inps hanno sostenuto “che quello dei riposi giornalieri conserva pur sempre un collegamento con le necessità connesse alla prima età del minore”. Una tesi, questa, che la Consulta ha bocciato: “I riposi giornalieri, una volta venuto meno il nesso esclusivo con le esigenze fisiologiche del bambino, hanno la funzione, come si è detto, di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali al fine dell’armonico e sereno sviluppo della sua personalità. Essi, pertanto, svolgono una funzione omogenea a quella che assolvono i congedi e, più specificamente, i congedi parentaliàRestringere il diritto ai riposi per gli adottanti e gli affidatari al primo anno di vita del bambino non soltanto è intrinsecamente irragionevole, ma è anche in contrasto con il principio di eguaglianza, perché l’applicazione agli adottanti ed agli affidatari della stessa formale disciplina prevista per i genitori naturali finisce per imporre ai primi ed ai minori adottati o affidati un trattamento deteriore, attesa la peculiarità della loro situazione”.


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