Welfare

Alloggi occupati: ostacoli per il cambio di domicilio

Il caso settimanale del Difensore civico

di Redazione

Difensore civico:  Vittorio Salvatori
Comune:  Foggia
Settore:  Amministrazione
Caso:  Variazione anagrafica

La natura dell?alloggio non può costituire un ostacolo all?iscrizione anagrafica. La questione è sorta per il rifiuto dell?Ufficiale di Anagrafe del Comune di Foggia alla richiesta avanzata dal signor C.C. di un cambio di domicilio. La causa: il carattere abusivo dell?occupazione di un alloggio I.A.C.P. Il difensore civico del comune a cui C.C. si è rivolto, è intervenuto segnalando la necessità di procedere all?aggiornamento della posizione dell?interessato. Una linea condivisa dal ministero dell?Interno che, sollecitato sulla questione dal Comune, ha rilevato come ?non può essere di ostacolo all?iscrizione anagrafica la natura dell?alloggio? e che la tutela degli interessi va affrontata nella sede opportuna, prevalendo ai fini anagrafici la ?res facti?. Il concetto di residenza è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, quindi dall?elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell?intenzione di avervi stabile dimora rilevata da consuetudini di vita e relazioni sociali. Un assunto a cui si è ispirata la legislazione anagrafica che deve solo rilevare le situazioni di fatto e quindi, la presenza stabile comunque situata di soggetti sul territorio comunale. L?ufficio di Anagrafe deve accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino, cioè l?intenzione di risiedere nel Comune e la ?res facti?, cioè l?effettiva presenza abituale dello stesso che dovrà essere verificata attraverso accertamenti previsti in tali circostanze. Ma la natura dei compiti attribuiti all?Ufficio di Anagrafe si presta a diverse interpretazioni (come evidenzia questo caso) se il ministero degli Interni ha inteso sottolineare già con circolare del 29.5.1995 n.8 gli abnormi comportamenti di alcuni sindaci che, a prescindere dalla dimora abituale del cittadino, ponevano condizioni preliminari non previste dalla vigente normativa per l?avvio dell?istruttoria della pratica. E c?è voluta una nuova circolare (la n. 2 del 15.1.97) per evitare ulteriori discriminazioni in tal senso.

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