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Onlus e ricerca ci sono le regole

Dopo un'attesa di sei anni é stato emanato il regolamento che disciplina l'accesso alla qualifica di onlus (di Laura Bellicini).

di Redazione

Dopo un?attesa di sei anni sono arrivate le norme che regolano l?accesso alla qualifica di onlus per le fondazioni che operano nella ricerca scientifica. Il Cdm il 28 febbraio ha approvato il regolamento di attuazione al quale il dlgs 460/97 aveva affidato il compito di individuare le condizioni perché la ricerca scientifica svolta da una fondazione potesse considerarsi di particolare interesse sociale e consentire l?assunzione della qualifica di onlus con conseguente fruizione dei relativi benefici fiscali. Il regolamento ha rinunciato a definire in via generale il requisito del particolare interesse sociale che contraddistingue la ricerca scientifica e ha optato per un?elencazione di aree di operatività. Quanto alle modalità di svolgimento dell?attività di ricerca scientifica, il regolamento, sulla scorta della legge Zamagni, ribadisce come le fondazioni possano operare non solo direttamente ma anche per il tramite di università, enti di ricerca e altre fondazioni che svolgono direttamente l?attività di ricerca scientifica. In questo caso, ogni disciplina risulta rimessa alle convenzioni tra fondazione ed ente affidatario. Il nuovo regolamento apre la strada delle agevolazioni fiscali a quegli enti di ricerca operanti in settori il cui particolare interesse sociale poteva non essere del tutto scontato. Il provvedimento disattende in parte le aspettative di quelle organizzazioni non lucrative che, nelle more dell?emanazione del regolamento, si sono già iscritte all?anagrafe delle onlus. Contrariamente a quanto annunciato dal direttore centrale per la normativa e il contenzioso dell?Agenzia delle entrate, non sono stati previsti quegli effetti retroattivi necessari a evitare che il ritardo nell?emanazione del provvedimento avesse ripercussioni negative su fondazioni di indubbia rilevanza sociale. La retroattività del regolamento sarebbe stata opportuna in quanto avrebbe posto fine alle incertezze sorte a seguito dell?intervento dell?amministrazione finanziaria di cui alla risoluzione n. 294/E del 2002 (nella quale si è sostenuto come tutte le fondazioni di ricerca medica già iscritte all?anagrafe unica abbiano assunto la qualifica di onlus indebitamente). Tuttavia le fondazioni di ricerca medico-scientifica non corrono rischi di disconoscimento in relazione al periodo transitorio. Ciò in quanto queste si sono iscritte all?anagrafe unica sulla base di una comunicazione regolarmente accertata dagli Uffici competenti e redatta su un modello approvato con decreto ministeriale in cui era previsto nella sezione dedicata alla descrizione dell?attività istituzionale che quest?ultima potesse essere la ricerca scientifica. Non solo, ma anche le istruzioni alla dichiarazione Unico enti non commerciali ed equiparati, nella sezione dedicata alla compilazione del frontespizio, comprendevano tra i settori di attività delle onlus la ricerca scientifica, dando per scontata la loro esistenza. Ci sembra che l?amministrazione finanziaria non possa contestare ex post il legittimo conseguimento della qualifica di onlus già prima del regolamento approvato. E anche laddove ciò inspiegabilmente avvenisse, l?operato per il periodo antecedente l?emanazione del provvedimento non sarebbe sanzionabile posto che, anche alla luce delle indicazioni fornite dal ministero, sussisteva indiscutibilmente una situazione di obiettiva incertezza sulla portata della norma che costituisce esimente da ogni responsabilità. Laura Bellicini


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