Welfare

Invalidi civili: gli ostacoli per ottenere l’indennità

Il caso settimanale del difensore civico

di Redazione

Difensore civico:  Romano Fantappiè Regione:  Toscana Settore:  Invalidità civile Caso:  Ricorsi gerarchici Sono molteplici i casi segnalati al Difensore civico della Toscana di riconoscimento di invalidità civile che non prevedono l’indennità di accompagnamento. Ciò accade soprattutto tra il primo e il secondo grado di accertamento. La procedura in materia prevede un primo referto della Commissione medico-legale della Asl e un successivo esame da parte della Commissione medica periferica per pensioni di guerra e invalidità civile dipendente dal Ministero del Tesoro. Una duplice fase prevista dopo il riordino della procedura relativa a tali accertamenti. Spesso, spiega il Difensore civico, la Commissione della Asl riconosce totale invalidità civile con diritto all’indennità ma la Commissione del Tesoro, dopo nuova visita, respinge l’indennità di accompagnamento. In passato tali modifiche erano sporadiche; ora il controllo sui referti di totale invalidità civile si conclude nella maggior parte dei casi negando il beneficio economico. Il Difensore civico può intervenire chiedendo alla Commissione periferica del Tesoro le ragioni che hanno portato alla modifica del verbale della Asl, se tali ragioni non risultino comprensibili dal verbale stesso. Con il ripetersi di queste situazioni, il Difensore civico della Toscana svolge servizio di informazione al cittadino su procedure per il riconoscimento di invalidità o modalità da seguire nei ricorsi gerarchici al Ministero del Tesoro e sui rispettivi diritti e facoltà, fra cui il farsi assistere da un medico di fiducia. Il Difensore civico, ricorda che i cittadini possono presentare ricorso gerarchico entro 60 giorni. I ricorsi “sono decisi entro180 giorni a decorrere dalla data di ricezione dei ricorsi stessi”, trascorsi i quali, “…senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti”, per cui dopo 6 mesi la pratica può essere di nuovo iniziata. Qualora non voglia ricorrere, il cittadino interessato può chiedere alla Asl competente una nuova visita (detta di “aggravamento”) non prima che siano trascorsi 180 giorni.


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