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Tentazione fai da te nelle adozioni
Dal 2000 non é più possibile l'adozione di minori reperiti individualmente o attraverso canali non specializzati in materia.
Una nostra associata ha la possibilità di adottare una bambina dell?Amazzonia. Il Consiglio tutelar da criança si è espresso favorevolmente. L?associata è in possesso del certificato di idoneità rilasciato dal Tribunale per l?adozione internazionale, tradotto in portoghese. Può farlo collegandosi direttamente con la missione delle suore o col Consiglio tutelar?
Cosimo V. – Associazione Amici di Manaus
Il caso propostoci dal lettore può essere di chiarimento anche ad alcune domande che ci sono giunte da altri lettori sulle modalità di adozione secondo la nuova legge. Fino al 2000, le adozioni si svolgevano per la maggior parte attraverso l?impulso della coppia che, dopo aver ottenuto l?idoneità dal Tribunale per i minorenni, iniziava la ricerca di bambini in stato di adottabilità attraverso l?utilizzo di mille canali, spesso coincidenti con iniziative di solidarietà missionarie o con progetti di aiuto organizzati da ong. Tale modalità non è più lecita, cioè non è più possibile adottare minori reperiti individualmente o attraverso canali non previsti quali specializzati in materia.
La legge 31 dicembre 1999, n. 476 ha previsto che l?adozione possa svolgersi solo attraverso l?intermediazione di soggetti specializzati nel settore e che non abbiano fini di lucro, appositamente autorizzati dall?organismo centrale per le adozioni costituito in Italia (la Commissione per le adozioni internazionali). Gli enti autorizzati, grazie all?applicazione data a tale legge, sono diventati ormai tantissimi, e molti hanno ottenuto l?autorizzazione per operare in Brasile e ivi operano nel rispetto delle leggi di entrambi i Paesi (Italia e Brasile). A uno di essi ogni coppia di cittadini italiani che voglia adottare deve rivolgersi dopo aver ottenuto dal Tribunale per i minorenni competente per territorio, la certificazione dell?idoneità ad adottare. La coppia interessata ha tempo 12 mesi dalla comunicazione dell?ottenimento dell?idoneità.
La scelta dell?ente autorizzato non è semplice, anche perché a essi viene conferito un compito importantissimo, quale quello di abbinare i nostri desideri di genitorialità a un bambino che ha effettivamente bisogno di una coppia come la nostra. Per questo è sempre bene studiare i materiali prodotti dai vari enti autorizzati e comprendere quelli che sono i loro orientamenti, quelle che sono le modalità operative, per quanti e quali Paesi sono stati autorizzati ad operare.
Esistono anche casi speciali di adozioni internazionali, che non richiedono il rispetto delle forme normalmente previste dalla legge italiana, e che sono giustamente disciplinati per coloro che risiedono stabilmente in uno Stato straniero da almeno due anni. In tal caso questi italiani potranno adottare seguendo le indicazioni previste dalla legge del Paese di residenza (persino se single, nel caso in cui il Paese lo preveda). L?adozione (ai sensi della legge italiana) dovrà essere riconosciuta al momento in cui loro presenteranno gli incartamenti per tale finalità al consolato italiano del Paese di residenza. Non è però dato sapere se questo sia il caso della associata dell?ong che ha scritto.
In ogni caso, nessun cittadino che sia residente in Italia può collegarsi direttamente a un istituto che abbia residenti bambini soggetti a essere adottati e neppure con gli organismi stranieri per l?adozione, essendo questi invece compiti esclusivi degli enti autorizzati.
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