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Onlus e fisco, apre la stagione dei controlli

L'Agenzie delle entrate ha emanato il 26 febbraio una circolare alle Direzioni regionali per l'effettuazione di controlli sulle organizzazioni iscritti all'anagrafe delle Onlus.

di Benedetta Verrini

Il Fisco inaugura una stagione di controlli sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il 26 febbraio scorso, la Direzione centrale accertamento dell?Agenzia delle entrate ha emanato una circolare (n. 14/E), corredata di 4 allegati, in cui detta alle Direzioni regionali le indicazioni per effettuare controlli formali e sostanziali sulle organizzazioni iscritte nell?Anagrafe delle onlus. Obiettivo dichiarato dell?Agenzia: effettuare un vaglio delle realtà che in questi anni si sono dichiarate onlus (e avvantaggiate delle conseguenti agevolazioni fiscali) ed eliminare quelle sprovviste dei requisiti necessari. “Una novità positiva, anche se giunge con un ritardo di cinque anni rispetto al decreto istitutivo delle onlus. Introduce procedure di controllo uniformi e trasparenti”, spiega Carlo Mazzini, esperto di non profit presso lo Studio legale e tributario associated with Ernst&Young. Riguarda decine di migliaia di realtà la circolare 14/E emanata la settimana scorsa dall?Agenzia delle entrate. Le nuove direttive hanno preso spunto dall?esame dei dati confluiti nell?anagrafe unica delle onlus: “Emerge la presenza di soggetti che non sembrano possedere i requisiti tipici delle onlus. Risultano presenti in anagrafe, ad esempio, complessi bandistici, pro loco, comitati di festeggiamenti, società sportive, associazioni di danza, circoli ippici e di pesca, di tiro a volo e altre organizzazioni similari”, si legge nel testo della circolare. Realtà, prosegue il documento, “le cui caratteristiche fanno sorgere dubbi sul possesso da parte delle stesse di tutti i requisiti previsti dall?art. 10 del dlgs. 460/1997, elencati nell?Allegato 1. “Certamente, la difficoltà d?interpretazione del decreto 460 può aver fatto sì che alcune organizzazioni, in questi anni, abbiano deciso l?iscrizione all?anagrafe senza avere tutti i requisiti”, considera Mazzini. Il rischio, oltre alla cancellazione dall?anagrafe, è di andare incontro a ripercussioni economiche di una certa entità (la restituzione degli eventuali indebiti risparmi di imposte e relativi interessi nonché l?applicazione delle sanzioni). “Se si fa un calcolo complessivo delle sanzioni, si arriva a un cumulo massimo, a carico degli amministratori, di circa 10mila euro”, prosegue Mazzini. “Si tratta di una somma considerevole, se messa in rapporto a soggetti che spesso non sono professionisti e magari svolgono la loro attività nell?organizzazione in modo volontario. Oltre a ciò è previsto, sempre per gli amministratori, anche l?evenienza di dover pagare in solido con la onlus le sanzioni, le imposte dovute e i relativi interessi”. Dal punto di vista formale, infatti, i benefici fiscali previsti per le onlus sono stati subordinati a due sole condizioni: il recepimento nello statuto dei requisiti previsti nell?art. 10 del decreto legislativo 460/1997 e la comunicazione alla Direzione regionale delle entrate per l?iscrizione all?anagrafe delle onlus, ai sensi del comma 1 dell?art.11 dello stesso decreto. Come si svolgerà il controllo dell?amministrazione finanziaria? Le organizzazioni sotto la lente del fisco potranno essere chiamate a trasmettere lo statuto, l?atto costitutivo o altri documenti per verificare le finalità non lucrative e di solidarietà sociale richieste. Secondo passo sarà l?invio di un questionario “per acquisire ulteriori chiarimenti e informazioni”. Il questionario, il cui schema è contenuto nell?allegato 2, contiene richieste sulle “Modalità di espletamento dell?attività svolta dalla onlus”, con alcuni quesiti a risposta multipla sul tipo di attività esercitata, sui destinatari dell?attività esercitata, su eventuali contributi statali ecc. Chi omette dati, non restituisce i questionari o dà risposte incomplete o non veritiere rischia una sanzione amministrativa, avverte la circolare delle Entrate, da 258 a 2.065 euro). Se non ci sono i requisiti necessari può essere la stessa organizzazione a dire di essersi sbagliata e chiedere la cancellazione dall?anagrafe. In mancanza della richiesta di cancellazione, sarà l?amministrazione a controllare e a decidere se l?associazione è veramente onlus oppure no (ma contro questa decisione è possibile ricorrere presso la Commissione tributaria provinciale). I controlli potranno essere anche sostanziali: il fisco indagherà anche sulla base delle informazioni acquisite dalla conoscenza della realtà locale. Come fare, dunque, per essere certi di avere le carte in regola? “La prima cosa da fare è un controllo del proprio statuto”, risponde Mazzini. “In esso devono essere presenti tutte le voci richiamate nell?Allegato 1 di questa circolare. Nel caso in cui alcune voci non risultassero del tutto chiare, è possibile recuperare la circolare 168/E del 1998, che riporta con maggiore completezza ed esaustività queste caratteristiche. Nel caso in cui, ancora, sussistessero dubbi, vale la pena di fare una ricerca nella prassi per recuperare tutte le circolari e le risoluzioni che il Fisco ha dedicato al settore di attività in cui si opera. Infine, se dovesse restare il timore di incorrere in sanzioni, è possibile ricorrere al parere di un esperto”. L’Allegato 1 Controlli formali: tutte le voci da ricordare per avere uno statuto in regola Ai sensi dell?art. 10 del dlgs 460/1997, le onlus sono obbligate a inserire nei propri statuti le seguenti clausole: Svolgimento di attività in uno o più dei settori tassativamente individuati all?art. 10, comma 1, lett. a) del dlgs 460. Esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche. Le attività istituzionali sono suddivise in due categorie: attività ?a solidarietà presunta? e attività ?a solidarietà condizionata?. La prima categoria riguarda i seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; beneficenza; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell?ambiente; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; promozione della cultura e dell?arte per la quale sono riconosciuti apporti economici da parte dell?amministrazione centrale dello Stato. Per queste attività la finalità solidaristica è considerata immanente alle attività stesse. La seconda categoria (attività ?a solidarietà condizionata?) riguarda l?assistenza sanitaria; l?istruzione; la formazione; lo sport dilettantistico; la promozione della cultura e dell?arte; la tutela dei diritti civili. Le attività istituzionali ricomprese in questa seconda categoria, al contrario, si considerano solidaristiche soltanto se dirette ad arrecare benefici a soggetti in specifiche condizioni di bisogno, individuati nelle “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”, ovvero nei componenti di “collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari”. Risulta necessaria e determinante, ai fini dell?assunzione della qualifica di onlus, l?indagine diretta a riscontrare le condizioni di svantaggio dei destinatari. Divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione. Obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse. Obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre onlus o ai fini di utilità sociale. Obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Obbligo di uniformare l?organizzazione a principi di democrazia interna. Uso dell?acronimo ?onlus?. Info: Agenzia delle Entrate


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