Non profit

Enel, condomini e amministratore

Secondo il difensore civico non é possibile interrompere un servizio ad un condominio senza dare precedente comunicazione ai condomini.

di Massimo Persotti

È stata recentemente interrotta la fornitura di energia elettrica al condominio dove risiedo per mancato pagamento da parte dell?amministratore delle bollette. Non so se serve ai fini di quanto voglio chiedere, ma ritengo opportuno premettere che le spese condominiali, relative anche al pagamento dell?energia elettrica sono state pagate da me e da tutti gli altri condomini. Tornando al problema che ho esposto all?inizio, vorrei ricordare che questa interruzione nella fornitura di un servizio non è stata preceduta da nessuna comunicazione ai condomini da parte dell?ente erogante. Questo comportamento è lecito? Giovanni R. (email) La procedura adottata dall?Enel in queste circostanze è la comunicazione con il solo titolare del contratto, ovvero l?amministratore. Una procedura che presenta in verità alcune perplessità perché non tutela adeguatamente i veri utenti della fornitura, i condomini, sui quali poi ricadono le conseguenze dirette di atti posti in essere dall?amministratore, come può essere la sospensione del servizio. Per spiegare meglio i contorni precisi di questa fattispecie, ci avvaliamo di un analogo caso affrontato da Roberto Sciacchitano, difensore civico della Regione Liguria. Anche lì, come per il nostro lettore che ci scrive, si era verificata la sospensione della somministrazione dell?energia elettrica nell?immobile a causa di una morosità dell?amministratore condominiale. Questi aveva raccolto le quote dei condomini, ma non aveva versato l?importo all?Enel. L?azienda aveva quindi proceduto all?interruzione della fornitura per morosità. Un condomino si era rivolto al difensore civico sottolineando peraltro i gravi inconvenienti che erano derivati dalla sospensione di un servizio così importante come l?energia elettrica, quali, per esempio, la mancata possibilità di usufruire dell?ascensore e il conseguente disagio arrecato alle persone anziane che abitavano ai piani alti dell?immobile. L?Enel, cui Roberto Sciacchitano ha chiesto informazioni, ha invocato, da parte sua, la correttezza del proprio operato ai sensi del contratto. Infatti, sostiene l?ente, l?interruzione della fornitura è una procedura che permette un rapido recupero del credito. Una precedente prassi che prevedeva, invece, di anticipare la sospensione con l?affissione di un avviso, era stata abbandonata per le molte contenzioni che aveva generato. Oggi, l?Enel invia la comunicazione al solo titolare del contratto, vale a dire l?amministratore. Il difensore civico ritiene tale tesi non convincente per una serie di motivi: “Innanzitutto perché l?amministratore può essere, e in questo caso lo era, responsabile della morosità per cui il preavviso era rimasto inascoltato; inoltre, i possibili danni per le persone abitanti o presenti nell?edificio non erano tenuti nel debito conto”. Quest?ultimo aspetto è talmente delicato che il difensore civico non esclude neppure la possibilità che, in caso di danni a terzi (rispetto al firmatario del contratto di fornitura) a causa di una interruzione del servizio, si possa configurare una responsabilità dell?ente perché non avrebbe chiaramente posto in essere tutte le cautele di prevenzione del caso.


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