Mondo

aprire una scuola, quattro vie per un’idea

Le forme giuridiche per debuttare nel settore

di Redazione

Sono tre o quattro le soluzioni che vi si prospettano dinnanzi nella costituzione di una scuola che anela ad essere riconosciuta paritaria.

La cooperativa sociale
La prima è quella della cooperativa sociale, da voi già individuata quale forma adottata da esperienze simili. È legittima e porta con sé alcuni benefici che è bene rammentare. Prima di tutto la cooperativa sociale è onlus di diritto, e scusate se è poco; diversamente, una scuola che non avesse tra i propri fruitori una maggioranza di soggetti svantaggiati (disabili, persone con forte e riconosciuto disagio economico ecc.) non potrebbe diventare onlus. Pertanto, se la qualifica di onlus è ritenuta prioritaria dai fondatori, si consiglia di costituire una cooperativa sociale di tipo A. Con un avvertimento, che comunque vale sempre e comunque per iniziative di natura commerciale. Sarete ente commerciale – seppur con le peculiarità delle cooperative – e dovrete “pensare” come ente for profit, che deve reggere dal punto di vista economico con le proprie gambe e non grazie agli aiuti di terzi. Deve esserci quello spirito d’impresa, il voler far soldi per pagare gli insegnanti, per poter continuare anche l’anno successivo e non rimanere un fuoco fatuo, per far diventare – quello della scuola – un sogno realizzabile, sostenibile, come si dice adesso.L’impresa sociale
Lo stesso ragionamento vale per l’impresa sociale (dlgs 155/06), nuovo profilo giuridico, ad oggi poco favorito da un legislatore con braccino corto nei benefici e al contrario lungo nell’imporre doveri (bilancio sociale, registrazioni varie). Questo mio memento sul dovere di pensare diversamente – da un ente non profit – quando si costituisce un ente for profit è forse un po’ banale, ma può essere utile anche quando si intenda costituire una fondazione o associazione, per reggere una scuola nel tempo. L’associazione e la fondazione
Queste due forme di enti non commerciali e senza scopi di lucro possono avere al proprio interno una branch commerciale, che non dovrebbe risultare prevalente per evitare che l’ente diventi per intero commerciale. Detto ciò, la differenza fondamentale tra associazione e fondazione sta nel fatto che la seconda è di fatto un ente non democratico, che può quindi avere un governo più stabile e non dipendere dalle volontà e dagli umori di un’assemblea che nella fondazione, in effetti, non esiste. L’associazione deve invece “scontare” l’obbligo democratico con una maggior pesantezza per quanto riguarda la formazione del consenso, ma ha benefici di un certo rilievo per quanto riguarda le agevolazioni delle quali potrebbe godere l’associazione nell’applicare l’art. 148 del Tuir (e il parallelo art. 4 della legge Iva). Di cosa stiamo parlando? Della possibilità per una serie di associazioni di poter defiscalizzare i corrispettivi da soci. Se le quote di iscrizione degli alunni potessero essere defiscalizzate, il risparmio d’imposta per l’associazione sarebbe notevole. Il problema è che non è chiaro se tra le tipologie di enti che possono accedere alla defiscalizzazione si possa far rientrare anche l’associazione che realizza attività di istruzione, in quanto nel dettato della legge c’è solo “cultura” ma non anche “istruzione” né “educazione”, e per quanto riguarda la formazione ammette solo quella extrascolastica.

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è  grazie a chi decide di sostenerci.