Non profit

Irap nel modello unico, due strade possibili

Le associazioni e le prestazioni del personale

di Redazione

Se l’associazione di cui si sta parlando è un’associazione di volontariato ex legge 266/91, ogni rapporto lavorativo retribuito (sia dipendente che di lavoro autonomo) è vietato. Anche le associazioni di promozione sociale (ex legge 383/2000) devono avvalersi prevalentemente delle prestazioni volontarie dei soci, ma in questo caso la disposizione non è così tassativa.
Fatte queste considerazioni preliminari, le associazioni possono avvalersi dell’opera retribuita dei soci. Esiste comunque una limitazione nell’ammontare massimo delle retribuzioni, costituito dal divieto di corrispondere utili in modo indiretto. In altri termini si vuole evitare che i soci percepiscano utili in modo surrettizio, aumentando le proprie retribuzioni ad arte. Non mi è invece chiaro che cosa lei voglia dire circa la compilazione del modello Unico e la coesistenza di partita Iva. Infatti se l’associazione si avvale di prestazioni di personale dipendente o di co.pro. oppure di prestazioni di lavoro autonomo di natura occasionale è obbligata comunque a compilare il modello Unico per la parte Irap, nel qual caso occorre distinguere se le retribuzioni (intendendole relativa a lavoro dipendente, co.pro. o occasionali) sono riferite all’attività “istituzionale” o all’attività “commerciale”.
Nel caso di esercizio di attività istituzionale si prendono in considerazione:
? l’ammontare delle retribuzioni per lavoro dipendente pari all’ammontare ai fini previdenziali? le somme e indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co. e co.pro.)
?
compensi per lavoro autonomo occasionali.A queste si sottraggono:
? le spese relative agli apprendisti e ai disabili? le spese per il personale impiegato con contratto di formazione e lavoro.Come vede, non si parla di oneri previdenziali.
In caso di esercizio di un’attività commerciale, se l’associazione determina il proprio reddito in modo ordinario (ricavi – costi), le retribuzioni, il Tfr, gli oneri previdenziali, i compensi per co.pro. e per lavoro autonomo occasionale non sono deducibili e quindi non sono presi in considerazione nella compilazione del modello. Sono invece deducibili:
? i premi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (es. Inail)? le spese relative agli apprendisti e ai disabili? le spese per il personale con contratto di formazione e lavoro.Se il reddito è forfetizzato, allora occorre aggiungere a questo:
? l’ammontare delle retribuzioni per lavoro dipendente pari all’ammontare ai fini previdenziali? somme e indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co. e co.pro.)? compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale? interessi passivi (li cito per completezza anche se non interessano la domanda).Sono comunque deducibili:
? i premi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (es. Inail)? le spese relative agli apprendisti e ai disabili? le spese per il personale impiegato con contratto di formazione e lavoro.Ovviamente, se le retribuzioni sono promiscue, si dovrà scindere la parte riferibile a ciascuna attività istituzionale e commerciale e andarla a inserire nel calcolo della base imponibile secondo le regole sopra stabilite.

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