Il collocamento mirato rappresenta una delle novità di maggiore rilievo introdotte dalla nuova normativa riguardante l’inserimento dei soggetti disabili nel mondo del lavoro, trattato all’articolo 11 della L.68/1999.
La finalità del collocamento mirato è quella di favorire l’inserimento del disabile nel mondo del lavoro valutando in modo adeguato le capacità lavorative, in modo da poter alla fine riuscire ad individuare le mansioni che lo stesso soggetto è in grado di svolgere.
Questa finalità può essere raggiunta stipulando convenzioni tra datore di lavoro e gli uffici provinciali predisponendo un preciso programma finalizzato all’inserimento del soggetto disabile nel mondo del lavoro.
Importante è sottolineare che le convenzioni possono essere stipulate anche datori di lavoro che non sono obbligati ad assumere disabili. (art.11 comma 3 L.68/1999)
E’ comunque previsto che l’ufficio provinciale ha la possibilità di stipulare con i datori di lavoro convenzioni per favorire l’integrazione di soggetti disabili con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento, rispetto agli altri, nell’ambito del ciclo lavorativo (art.11 comma 4 L.68/1999)
Oltre ai datori di lavoro provati, l’ufficio provinciale può stipulare delle convenzioni per l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, con i seguenti soggetti:
1) cooperative sociali di tipo b, ovvero cooperative sociali che svolgono attività diverse, ovvero agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
2) con i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale costituita in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali;
3) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali;
4) con centri di formazione professionale;
5) enti, istituzioni, cooperative sociali, cooperative di lavoro, cooperative di servizi, centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono una precisa attività volta all’inserimento ed alla integrazione lavorativa delle persone handicappate;
6) soggetti pubblici o privati che possono essere in grado di contribuire all’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati.
Le convenzioni stipulate per l’inserimento del disabile nel mondo del lavoro, devono prevedere sia i modi che i tempi delle assunzioni che il datore di lavoro intende effettuare. (art.11 comma 2 L.68/1999)
Inoltre ogni convenzione può prevedere:
a) la possibilità di effettuare la scelta nominativa del lavoratore disabile;
b) lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento;
c) l’assunzione del disabile con un contratto a termine;
d) lo svolgimento di periodi di prova che risultino avere una durata maggiore rispetto a quella prevista dai contratti collettivi a condizione che l’esito della prova non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro;
e) l’indicazione dettagliata delle mansioni che il disabile dovrà svolgere specificando quelle che sono le modalità di svolgimento delle stesse;
f) quali possono essere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio previste dagli appositi servizi regionali e da parte dei centri di orientamento professionale oltre che degli organismi riportati al precedente punto 5, che abbiano come precisa finalità quella di favorire l’adattamento al lavoro del disabile;
g) prevedere periodicamente verifiche circa l’andamento del percorso formativo riguardante la convenzione di integrazione lavorativa da parte sia di enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.
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