Il collocamento obbligatorio ha come disposizione cardine la L.68 del 12 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 68 del 23 marzo 1999, entrata in vigore in data 18 gennaio 2000. Successivamente è stato pubblicato il Dpr n.333 del 10 ottobre 2000 che rappresenta di fatto il regolamento attuativo della L.68/1999. La novità interessante proposta da tale disposizione per favorire l’inserimento lavorativo del disabile era rappresentata dall’articolo 12 che prevedeva la possibilità da parte del profit di interagire con il non profit per il pieno rispetto del collocamento obbligatorio. In pratica l’azienda profit poteva stipulare una convenzione tramite gli ex uffici di collocamento con una cooperativa sociale di tipo o con professionisti disabili offrendo una commessa di lavoro alla non profit il cui costo doveva essere almeno pari al costo del dipendente.
Successivamente l’articolo 12 della L.68/1999 è stato rivisitato dalla L.247 del 24 dicembre 2007 (Protocollo del Welfare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.301 del 29 dicembre 2007. La novità rilevante è l’aver previsto due differenti tipologie di convenzioni per l’inserimento del disabile nel mondo del lavoro:
– convenzioni per l’inserimento lavorativo temporaneo con precise finalità formative;
– convenzioni di inserimento lavorativo del disabile.
La differenza tra le due convenzioni riguardo il disabile da inserire nel mondo del lavoro è che nelle convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo possono essere inseriti i disabili in generale; mentre con le convenzioni di inserimento lavorativo possono essere inseriti disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà nell’inserimento lavorativo nel ciclo ordinario
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