A seguito dell’approvazione dell’articolo 20 del D.L.78 del 1° luglio 2009, trasformato nella L.102 del 3 agosto 2009, è stato previsto che nei procedimenti giurisdizionali civili che riguardano prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali se il giudice decide di nominare un consulente tecnico di ufficio, dovrà assistere alle indagini un medico legale dell’Inps, su precisa richiesta del consulente nominato dal giudice il quale dovrà far pervenire apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell’Inps territorialmente competente.
Il consulente tecnico di parte deve comunque notificare, a pena di nullità, l’inizio delle operazioni peritali al Direttore di Struttura Inps che è competente territorialmente.
Il Consulente Tecnico di parte il giorno di inizio delle operazioni peritali deve partecipare alle stesse avendo a disposizione il fascicolo sanitario dell’interessato, in modo da poter contribuire in modo determinante alla valutazione medico legale del caso.
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