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Meno diritti col processo breve

«Una sciagura sia per le vittime che per i rei». La denuncia della Camera minorile di Milano

di Benedetta Verrini

“Siamo preoccupati perché il disegno di legge sul processo breve approvato ieri in uno dei due rami del Parlamento avrà gravi ripercussioni sui minori, sia imputati che vittime di reato”, così l’avvocato Mariagrazia Monegat, membro della Camera minorile di Milano (l’associazione non profit di avvocati che si occupa di minori), esprime il disagio di un’intera categoria per il primo via libera alla legge, “che non tiene affatto conto della peculiarità del processo penale minorile”.

Già a dicembre l’Unione nazionale delle Camere Minorili aveva denunciato, in un documento tecnico, i passaggi più devastanti del disegno.

“La volontà di accelerare le fasi del processo insita in questo testo”, spiega la Monegat, “Si contrappone ai tempi del processo minorile che sono più dilatati per consentire che la tutela del minore sia espressa al suo massimo grado”.

Il fatto che, ad esempio, nel “processo breve” l’iter vada avanti anche in assenza dell’imputato è “deleterio, oltre che una violazione di diritto, nel caso in cui l’imputato sia un minore. La sua partecipazione al processo è fondamentale perché ci sia una consapevolizzazione del danno procurato, perché scatti un processo psicologico di presa di coscienza e responsabilizzazione. Abbiamo lo strumento del perdono giudiziale, che non esiste per gli adulti, proprio per questo motivo”. Con la nuova legge anche un istituto come la messa alla prova rischia di saltare.

Stessa preoccupazione legata ai tempi anche nel caso in cui la vittima di un reato sia minorenne. “La tutela di un bambino o di un adolescente che abbia subito un danno deve avvenire a 360 gradi”, avverte Monegat. Non possiamo permettere che, oltre che vittima di un reato, il minore diventi anche vittima del processo”.

L’uso dell’incidente probatorio come istruttoria pre-processuale, ad esempio, nel processo minorile deve finalmente “essere consentito con una certa libertà: non possiamo incasellare rigidamente le fasi del processo, perché il minore vittima o testimone di reato va ascoltato rispettando i tempi e le modalità che necessitano a un bambino per esprimere ciò che ha visto o subito”.

Infine, i nuovi termini di estinzione del processo per reati con pene edittali inferiori a 10 anni rischiano di togliere ogni possibilità di giustizia a minori vittime di delitti comunque gravissimi. L’Unione Camere Minorili li ha elencati:

–       la violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), l’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 c.p.),

–       i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.), la sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.),

–       la sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.),

–        la sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574 bis c.p.), l’abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.),

–       il reato di prostituzione minorile (art. 600 bis commi 2° e 3° c.p.),

–       la detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.),

–       la corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.);

 

Ora la parola passa alla Camera

Il Senato ha approvato ieri il disegno di legge che prevede il cosiddetto processo breve. Il provvedimento ha ottenuto 163 si’, 130 voti contrari e 2 astenuti. Ora passa al vaglio della Camera dei deputati.

Hanno votato a favore Pdl e Lega, contrari il Pd, l’Idv, l’Udc, il gruppo Misto. In dissenso dal proprio gruppo i senatori Maritati del Pd e Musso del Pdl hanno annunciato la loro non partecipazione al voto.

Cinque articoli per ridisegnare il processo penale (ma anche quelo contabile) alla luce dell’esigenza di ridurre i tempi del processo ottemperando al dettato costituzionale ed ai solleciti della Corte europea.

E’ questo il ddl sul processo breve che e’ stato approvato ieri in prima lettura dal Senato e che passa ora all’esame della Camera.

Ecco i tratti principali della nuova norma.

DURATA PROCESSI – E’ dettata dall’art.2 del provvedimento che distingue i tempi prima dell’estinzione del processo a seconda della pena prevista per il reato, cancellata ogni esclusione soggettiva od oggettiva (recidivi, delinquenti abituali e cosi’ via) che pure inizialmente era stata ipotizzata. Cosi’ per reati per i quali e’ prevista una pena fino ai 10 anni si estingue dopo 3 anni dal momento in cui il Pm ”esercita l’azione penale” in primo grado, 2 anni per il secondo e un anno e 6 mesi per la Cassazione.

Per i reati con pene pari o superiori ai 10 anni l’estinzione scatta dopo 4 anni in primo grado, 2 anni in secondo e un anno e 6 mesi in Cassazione. In caso di annullamento della Cassazione con rinvio al tribunale o in appello si prevede un anno per ogni grado di giudizio.

Per i reati piu’ gravi, di mafia e terrorismo i termini salgono a 5 anni per il primo grado, 3 per il secondo e 2 anni per la Cassazione, e in caso di annullamento e rinvio della Cassazione si aggiunga 1 anno e 6 mesi per ogni grado di giudizio. Per questi reati inoltre, in considerazione della complessita’ delle indagini o della numerosita’ degli imputati, il giudice ha la facolta’ di prorogare i tempi di un terzo per ciascun grado di giudizio.

E’ fatta salava comunque la facolta’ dell’imputato di non avvalersi della estinzione del processo attraverso una dichiarazione.


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