Non profit

Quali differenze tra Onlus ed enti non commerciali?

Nessuna contraddizione nella Legge 266/91

di Salvatore Pettinato

Vi sottopongo un quesito certo di avere una risposta chiara ed esauriente. Vorrei sapere se la Legge 266/91 sia stata in parte modificata ed eventualmente quando. Se così non fosse risulterebbe una contraddizione tra due disposizioni di legge entrambe dedicate al Terzo settore a meno che quella contenuta nell’articolo 22 del D.L. 460/97 non riguardi solo le Onlus e non gli enti non commerciali. Esiste una sostanziale differenza tra le due classificazioni? Michele Gabrielli Risponde Salvatore Pettinato Le Organizzazioni di volontariato sono considerate in ogni caso Onlus; vi è, quindi, una “estensione automatica della oggettività fiscale Onlus” (cfr. Relazione Ministeriale al D. lgs. n. 460/1997). Al fine di evitare eventuali discrasie tra la normativa agevolativa per le Onlus e la disciplina speciale delle Organizzazioni di volontariato contenuta nella L. 266/1991, l’art. 10, comma 8, del citato D. Lgs. prevede che “sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato”. Il legislatore ha quindi preso in considerazione le “contraddizioni” opportunamente rilevate dal lettore consentendo all’ente di “scegliere se applicare la normativa relativa alle Onlus o quella dettata dalla normativa speciale ponderando la convenienza tra le diverse previsioni agevolative” (Circolare Ministeriale del 26 giugno 1998, n. 168/E). Per gli atti costitutivi è evidente che le organizzazioni di volontariato si avvarranno della disciplina agevolativa di esenzione disposta dall’art. 8 comma 1, della L. n. 266/1991 e non di quella introdotta con il decreto “Onlus”. Faccio anche presente che vi è una netta distinzione tra enti non commerciali e Onlus; non tutti gli enti non commerciali, infatti, possono assumere “fiscalmente” la qualifica di Onlus. Per farlo, infatti, è necessario appartenere a determinate categorie soggettive, è obbligatorio svolgere le proprie attività istituzionali esclusivamente in determinati settori, è necessario operare nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ecc. Per poter assumere la qualifica di Onlus (che rappresenta una qualifica fiscale diversa da quella di ente non commerciale) è necessario, pertanto, possedere una serie di requisiti “qualificanti” che non necessitano agli enti non commerciali. È quindi erroneo ritenere che le Onlus e gli enti non commerciali possano essere configurabili come una unica figura; ne è ulteriore prova la sostanziale differenza che si rinviene nella normativa tributaria delle due autonome e distinte categorie di enti”.


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