Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale può essere revocato dall’organo di vigilanza del Ministero del lavoro in uno dei seguenti casi:
– la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
– l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– il pagamento della somma aggiuntiva rispetto a quella prevista dal comma 6 dell’articolo 14 del decreto legislativo n.106/2009 pari ad € 1.500 nelle ipotesi di sospensione a seguito di lavoro irregolare ed ad €2.500 quando la sospensione si verifica per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Per regolarizzare le posizioni lavorative in nero non sono ammesse le tipologie contrattuali che richiedono la forma scritta “ad substantiam” (es. contratto di lavoro a tempo determinato) né il contratto di lavoro intermittente.
Per quanto attiene la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari “clandestini” e di lavoratori minori ammessi illegalmente al lavoro si dovrà provvedere al versamento degli importi contributivi dovuti ai sensi dell’articolo 2126 del codice civile.
Infine qualora la regolarizzazione dei lavoratori interessati venisse effettuata prima dell’emanazione del provvedimento di sospensione, si avrà l’annullamento dello stesso in sede di autotutela.
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