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Modificato il Fondo per lo sminamento umanitario
La legge 12 novembre 2009, n.173, allarga il campo d'azione anche ai "residuati bellici". Ma la dotazione annuale è di 15.000 euro
La legge 12 novembre 2009, n. 173 (“Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell’uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons – CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonche’ modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario”) pubblicata sulla GU n. 280 del 1-12-2009 ha ampliato il settore di applicazione del Fondo per lo sminamento umanitario creato nel 2001.
La copertura finanziaria della legge ammonta a 15mila euro all’anno. Una dotazione decisamente scarsa ma che si allinea con il progressivo assottigliamento del Fondo per lo sminamento, che dal 2001 ad oggi si è progressivamente ridotto fino quasi ad azzerarsi (sull’argomento si veda http://beta.vita.it/news/view/97667)
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