Il datore di lavoro corre il rischio di incorrere in sanzioni nel caso in cui non ottemperi alle regole previste dal decreto legislativo 106/2009.
Le sanzioni sono sia di carattere penale che amministrativo, oltre alla novità di poter definire in maniera agevolata la sanzione solo se di natura prettamente penale.
E’ previsto l’arresto da tre mesi a sei mesi oltre a una sanzione amministrativa compresa tra € 2.500 ed € 6.400, al verificarsi di uno dei seguenti casi:
violazione dell’obbligo di svolgere la valutazione dei rischi elaborando anche il relativo documento insieme con il responsabile del servizio prevenzione e protezione e il medico competente, qualora dovesse essere necessaria l’ipotesi di sorveglianza sanitaria;
mancata nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
mancata frequenza di corsi formativi, qualora il datore di lavoro intenda svolgere direttamente i compiti previsti dal servizio di prevenzione e protezione dai rischi di primo soccorso, oltre che di prevenzione incendi ed evacuazione.
E’ prevista una sanzione amministrativa compresa tra €2.000 ed € 4.000 al verificarsi di uno dei seguenti casi:
A) quando nel documento di valutazione dei rischi non viene riportato quanto segue:
l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuale e dei dispositivi di protezione individuali;
il programma delle misure opportune per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
l’individuazione delle procedure per l’attuazione di misure da realizzare, oltre che dei ruoli della organizzazione aziendale che dovranno provvedervi, a cui devono essere assegnate solo persone che hanno competenze e poteri adeguati.
B) la valutazione dei rischi e l’adozione del conseguente documento viene effettuata senza consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
C) non si provvede alla rielaborazione, entro trenta giorni, della valutazione dei rischi se dovesse modificarsi il processo produttivo, oppure l’organizzazione del lavoro, importanti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; oppure considerando il grado di evoluzione della tecnica della prevenzione o della protezione avvenuta dopo il verificarsi di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria evidenzino la necessità della rielaborazione del piano di valutazione dei rischi;
D) non si provvede ad aggiornare le misure di prevenzione quando si rielabora il piano della valutazione dei rischi.
Infine è prevista una sanzione amministrativa prevista tra € 1.000 ed € 2.000 quando si adotta un documento della valutazione dei rischi privi dei seguenti dati:
relazione della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, in cui devono essere specificati i criteri che vengono considerati per la valutazione stessa;
individuazione delle mansioni che rischiano di esporre il lavoratore a specifici rischi per i quali è opportuno essere in possesso di una riconosciuta capacità professionale, esperienza, formazione ed addestramento.
Per quanto attiene la novità della “definizione agevolata” diventa necessario specificare che al sua applicabilità è strettamente legata alla sanzione penale.
Tale opportunità è prevista solo quando il giudice, su specifica richiesta dell’imputato, trasformi la sanzione penale della reclusione fino a 12 mesi con il pagamento di una sanzione amministrativa che comunque non può essere inferiore ad €2.000 e dovrà essere stabilita considerando l’articolo 135 del codice penale.
Altro elemento imprescindibile per dare attuazione alla “definizione agevolata” è dato dalla eliminazione di tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose che potrebbero verificarsi.
Non è assolutamente possibile applicare la “definizione agevolata” quando si è verifica un infortunio mortale, oppure il lavoratore abbia subito un infortunio che ha causato una lesione personale tale da non permettergli di effettuare le ordinarie occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni.
E’ prevista comunque l’estinzione del reato dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è stata trasformata la sentenza da penale in amministrativa, a condizione però che l’imputato non abbia commesso, limitatamente alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, le seguenti tipologie di reati:
– previsti dal testo unico sulla sicurezza;
– riferibili all’omicidio colposo;
– identificabili nell’omicidio colposo
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