Per quanto riguarda i volontari è bene ricordare la definizione di attività di volontariato prevista dall’articolo 2 della L.266/1991. Per attività di volontariato si intende “ quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontariato fa parte…..”
Altra caratteristica fondamentale dell’attività di volontariato è che colui che la svolge non deve in alcun modo essere retribuito, per cui il ruolo del volontario è del tutto incompatibile con l’attività lavorativa svolta a favore dello stesso soggetto per cui ci si impegna ad essere volontari.
Può capitare che presso una associazione di volontariato, accanto ai volontari, siano presenti anche dei lavoratori subordinati.
Al verificarsi di questa situazione il volontario deve essere avvisato dal datore di lavoro:
sui rischi specifici che potrebbero insorgere nel luogo in cui il volontariato è chiamato a svolgere la propria attività;
sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate considerando l’attività che è chiamato a svolgere in qualità di volontario.
Infine spetta la datore di lavoro adottare misure che possano eliminare oppure ridurre al minimo i rischi che potrebbero derivare dall’interferenza tra l’attività svolta dal volontario e quella svolta dai lavoratori dipendenti.
Per quanto invece attiene ai volontari di una associazione di volontariato che non ha dipendenti ed ai volontari del servizio civile, essi sono tenuti ad utilizzare attrezzature idonee alle norme di sicurezza. Inoltre devono proteggersi con dispositivi di protezione individuale, oltre che munirsi di un cartellino identificativo.
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