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Patente di guida. Chi può toglierla

Il prefetto può revocare la patente di guida ai sensi dell'articolo 120 del Codice della strada, ma é possibile presentare ricorso.

di Christian Carosi

Sono un ex tossicodipendente che ha avuto qualche problema con la giustizia. Dopo aver scontato la pena, ho frequentato una comunità di recupero. Ora sono stato convocato dalla Questura per essere interrogato, su richiesta del Prefetto, sui miei ?requisiti morali?. Pare che si stia pensando a revocarmi la patente. È legittima la pretesa delle autorità? Aggiungo che non sono soggetto a misure di sicurezza e che, dal momento del mio rilascio, ho sempre tenuto una ?buona condotta?. Arialdo P. (Pavia) Per l?articolo 120 del Codice della strada, il Prefetto può revocare la patente ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e a chi è stato condannato a una pena detentiva, non inferiore ai tre anni, quando l?utilizzazione del documento di guida può agevolare la commissione di reati della stessa natura. Inoltre, la revoca può essere disposta nei confronti di chi è o è stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione per persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (legge 3 agosto 1988, n. 327) e dalla normativa antimafia. Attenzione però: La Corte costituzionale, con sentenza n. 354 del 21 ottobre 98, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell?art. 120 nella parte in cui consente la revoca della patente anche nei confronti di chi ha subito una misura di sicurezza già esaurita. Tale interpretazione ha trovato conferma nella sentenza n. 251 del 2001, per la quale la revoca del titolo di abilitazione alla guida è legittima solo se la misura di sicurezza è in corso di applicazione. Va ricordato che gli Uffici provinciali della Motorizzazione o il Prefetto possono disporre che entro un termine da essi stabilito il titolare di patente di guida si sottoponga a visita medica (presso la Commissione medica locale) o a esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell?abilità alla guida oppure in caso di incidente o di ragionevole sospetto di guida sotto l?influenza di sostanze stupefacenti. Guidare senza sottoporsi alla visita o all?esame implica una sanzione e il ritiro della patente. Esiste l?ipotesi di sospensione della patente, disposta dagli Uffici provinciali della Motorizzazione, se, durante gli accertamenti per la sua conferma o revisione, l?interessato risulta, temporaneamente, privo dei requisiti fisici e psichici previsti. Questo tipo di sospensione è a tempo indeterminato e perdura fino a quando l?interessato non produca certificazione della Commissione medica provinciale che attesti il recupero dei requisiti prescritti. La sospensione viene disposta invece dal Prefetto quando costituisce sanzione amministrativa accessoria e ha la durata stabilita dal Prefetto stesso. La patente viene sospesa dal Prefetto in caso di incidente con danni a persone, quando vi siano fondati elementi di evidente responsabilità. Guidare nonostante la sospensione della patente implica una sanzione e la revoca della patente. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al ministro dei Trasporti e della navigazione, entro venti giorni dalla comunicazione dell?ordinanza e, in ogni caso, ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla data della notifica dell?ordinanza.


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