RIFERIMENTI NORMATIVI
1) Artt. 67 e 68 del TUIR
2) Art. 25 della Legge n. 133/1999
3) Art. 37 della Legge 342/2000
DISCIPLINA NORMATIVA
Secondo l’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR costituiscono redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi EROGATI
– nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche,
– dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
a) I COMPENSI
Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. A queste forme contrattuali non si rende applicabile la disciplina del cosiddetto “lavoro a progetto”, delineata dall’art. 67 del D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 22/E del 22/04/2003) rientrano in tali forme contrattuali i compiti tipici di segreteria di un’associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.
Il comma 23 dell’art. 90 della Legge n. 289/2002 prevede che i dipendenti pubblici possono prestare, fuori dall’orario di lavoro, la propria attività a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. L’attività svolta deve essere a titolo gratuito e ai dipendenti pubblici non possono essere riconosciuti emolumenti di ammontare tale da non configurarsi come indennità e rimborsi (circolare n. 22/E del 22/04/2003).
Secondo quanto prevede il comma 2 dell’art. 69 del TUIR, tali “redditi diversi” non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 Euro.
L’art. 25 della Legge n. 133/1999 prevede che sulla quota eccedente Euro 7.500 e fino a Euro 28.158,28 le società sportive dilettantistiche e gli enti eroganti devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta (23% + addizionale regionale all’IRPEF, pari allo 0,9%) mentre la parte eccedente Euro 28.158,28 è invece assoggettata a ritenuta d’acconto. Su quest’ultimo importo dovranno essere calcolate le ulteriori imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi.
Ai soli fini della determinazione delle aliquote IRPEF, la parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo di imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
Questa norma si applica a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali a una manifestazione sportiva dilettantistica, nel senso che ne determinano la concreta realizzazione (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, dirigenti accompagnatori, dirigenti addetti agli arbitri e dirigenti incaricati di compiere tutti quegli atti necessari a consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni).
Sono invece esclusi dal trattamento agevolato i dirigenti che assolvono mere funzioni di gestione dell’associazione, senza intervenire nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica. Non concorrono, altresì, a formare il reddito imponibile i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
b) I RIMBORSI SPESE
Si tratta in sostanza di somme concesse al percipiente quando per svolgere il suo mandato è costretto a recarsi in un Comune diverso da quello della sede di lavoro.
Sono previste tre diverse forme di rimborsi:
– il rimborso forfetario (o indennità di trasferta), che è quello per il cui pagamento non occorrono giustificativi di spesa; il rimborso pagato non è soggetto a tassazione fino a Euro 46,48 per giorno se la trasferta è in Italia, fino a Euro 77,47 per le trasferte all’estero. In questi importi non si considerano le spese di viaggio e di trasporto. Se si fruisce gratuitamente di alloggio o di vitto, i limiti indicati prima sono ridotti di un terzo (di due terzi nel caso in cui si usufruiscasia di alloggio che di vitto).
– il rimborso analitico, che è quello completamente escluso da tassazione, purchè debitamente documentato con i giustificativi di spesa, e riguarda le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Eventuali rimborsi di spese di viaggio riconosciuti per raggiungere la sede di lavoro partendo dalla propria residenza sono da considerarsi reddito imponibile, anche se l’abitazione si trova in un altro Comune.
– il rimborso misto che comprende sia l’indennità di trasferta che il rimborso delle spese documentate.
c) ALTRE INDENNITÀ
Può accadere che l’associazione rimborsi al percipiente una somma forfetaria quando per le trasferte egli utilizzi il mezzo proprio di trasporto (la cosiddetta indennità chilometrica). Questa somma non è soggetta a tassazione fino ad un determinato importo che varia a secondo del mezzo che si utilizza. Le tabelle contenenti questi importi, cui far riferimento, sono annualmente stabilite dall’ACI. La parte eccedente costituisce reddito imponibile. L’indennità corrisposta deve invece essere tassata quando la trasferta è effettuata nell’ambito del territorio comunale.
Adempimenti previdenziali e assicurativi
Le somme erogate agli sportivi dilettanti non devono essere assoggettate alla gestione previdenziale separata dell’INPS (Circolare INPS n. 32 del 07/02/2001). Queste somme non devono nemmeno essere assoggettate all’INAIL.
In relazione agli obblighi assicurativi l’art. 6, comma 4, DL n. 115 del 30/06/2005, convertito dalla Legge n. 168/2005 ha previsto l’emanazione di un apposito decreto che dovrà stabilire le nuove modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti nonché la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. La norma ha inoltre previsto che, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le Federazioni e gli Enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni.
Risultano quindi abrogate le precedenti disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria, unicamente presso la Sportass, degli sportivi, peraltro soppressa con D.L. n. 159 del 01-10-2007, pubblicato sulla G.U. n. 229 del 02-10-2007, a decorrere dal 03-10-2007.
La circolare ENPALS n. 13 del 07/08/2006, ha chiarito che l’esercizio diretto di attività sportivo-dilettantistica posta in essere da quegli istruttori i cui compensi percepiti siano inquadrabili tra i “redditi diversi” (art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR) non sono soggetti a contribuzione previdenziale. Secondo l’ENPALS, però, i compensi di cui sopra sono riconducibili alla categoria dei “redditi diversi” in presenza di alcune condizioni:
– che siano erogati da associazioni e società sportive iscritte all’apposito registro CONI,
– che siano percepiti da soggetti che non svolgano a tal fine un’attività inquadrabile nella fattispecie dell’esercizio di arti o professioni,
– che conservino il carattere della marginalità non superando la no tax area dei professionisti fissata attualmente in un importo annuo pari a Euro 4.500,00.
Occorre inoltre precisare che non rientrano in tale disciplina i compensi erogati agli atleti.
Qualora non ricorrano le condizioni di cui sopra, le società e associazioni sportive dilettantistiche devono invece effettuare il versamento dei contributi dovuti all’Enpals per i compensi corrisposti a direttori tecnici, massaggiatori e istruttori che operano presso gli organismi sportivi in attuazione del disposto di cui al decreto del ministro del Lavoro del 15-03-2005, entrato in vigore il 22-04-2005. Per questo tipo di rapporti, il contributo all’Enpals è dovuto in misura pari al 32,70% del compenso, da ripartire tra l’ente e il collaboratore, a decorrere dall’esercizio 2007.
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