Il riconoscimento CONI è condizione indispensabile per fruire delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 90 ai seguenti commi:
Comma 1): la Legge 398/1991 e le altre disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro;
Comma 3): il limite di esenzione fiscale per i compensi percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica è pari a 7.500 euro. Tale regime si applica anche ai rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale;
Comma 4): il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4% a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall’art. 28, secondo comma, del DPR 29-09-1973, n.600;
Comma 5): imposta di registro in misura fissa (Euro 168) per atti costitutivi e di trasformazione (anche per Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI);
Comma 7): esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per atti e provvedimenti;
Comma 8): il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del TUIR;
Comma 9): sono detraibili dall’IRPEF le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 1.500 Euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Le associazioni di promozione sociale che svolgono anche attività sportiva dilettantistica possono beneficiare di altre normative fiscali più vantaggiose in termini di detraibilità per le erogazioni liberali ricevute.
Comma 10): non sono soggette a IRAP le indennità e i rimborsi corrisposti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
Comma 11): le associazioni sportive dilettantistiche non perdono mai la qualifica fiscale di “ente non commerciale”;
Comma 11-bis): per le associazioni e società sportive dilettantistiche la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del DPR 26-10-1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato;
Comma 12): società e associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica possono accedere al fondo di garanzia, costituito presso l’Istituto per il credito sportivo, per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree.
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