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In Gazzetta il Fondo di credito per i nuovi nati
Prestiti fino a 5mila euro per i genitori dei bambini nati (o adottati) tra il 2009 e il 2011. La disciplina stabilita in un Dpcm
Approda in Gazzetta Ufficiale (n. 250 del 27-10-2009 ) la disciplina relativa all’attuazione e alla gestione del Fondo di garanzia detto “Fondo di credito per i nuovi nati”.
Istituito presso la Presidenza del Consiglio, si tratta di un fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, e finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari, per i prestiti richiesti dalle famiglie con nuovi nati.
Alla dotazione relativa al 2009 si aggiungono altri 10 milioni di euro a favore delle famiglie con nuovi nati portatori di malattie rare.
Per il funzionamento dell’intera operazione, la gestione del Fondo viene attribuita al Dipartimento per la Famiglia, di cui è responsabile il senatore Carlo Giovanardi. “Per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo”, spiega il Dpcm appena pubblicato in Gazzetta, “il Dipartimento si avvale ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, della prestazione di una societa’ a capitale interamente pubblico”.
CHI POTRA’ AVVALERSI DEL FONDO
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011. Nel caso di potesta’ o affido condiviso e’ ammesso un solo prestito.
I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a 5 anni e sono di ammontare non superiore a 5mila euro e a tasso fisso.
QUALI SONO I SOGGETTI FINANZIATORI DEI PRESTITI
Possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari.
NATURA E MISURA DELLA GARANZIA
La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% del finanziamento ed è incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta.
Entro il limite del 20% della disponibilità iniziale del Fondo, la garanzia è elevata al 75% e concessa con le stesse modalità di cui al comma precedente, per i richiedenti con indicatore ISEE non superiore a euro 15.000.
Il testo integrale del Decreto attuativo disponibile in allegato.
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