Welfare

Appalti, si cambia Nelle gare c’è spazio anche per le odv

Un'importante nota della Direzione della Sanità

di Francesco Dente

Un sasso nello stagno. Anzi, un sassolino. La Calabria prova a smuovere le acque delle procedure di affidamento al terzo settore. Anche le associazioni di volontariato, questa la novità, potranno partecipare alle selezioni per l’assegnazione di appalti di servizi. Un sassolino – l’atto con cui è stata comunicata la decisione è infatti una semplice nota – che rischia tuttavia di agitare non poco le acque del settore contratti pubblici. La Direzione generale della Sanità, questi i fatti, ha inviato una lettera circolare alle Aziende sanitarie territoriali e ospedaliere regionali per informarle sugli sviluppi giurisprudenziali in materia. «Dall’esame del panorama legislativo nazionale che regola le procedure di affidamento dei contratti pubblici», ha scritto il dirigente Antonino Bonura, «non è dato dedurre, in maniera automatica, l’esclusione di soggetti economici che non perseguono fini di lucro dalle relative gare d’appalto». Poche righe che ribaltano, dunque, l’indirizzo generale seguito finora in tutt’Italia.
Nell’ultimo decennio, l’orientamento prevalente dei giudici amministrativi è stato quello di escludere le organizzazioni di volontariato dalle gare. Sulla base, spiega Fabio Lenzi di Iris (Idee & Reti per l’Impresa Sociale), di tre motivi. Per legge, primo motivo, le odv possono sostentarsi solo attraverso i rimborsi per le convenzioni o i proventi di attività commerciali marginali. Gli appalti invece non rientrano né nell’una né nell’altra categoria. Possono svolgere, secondo motivo, attività commerciali marginali ma senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente. «L’apporto di tali attività», spiega Lenzi, «non può essere assimilabile alle logiche di mercato che prevedono un rapporto diretto fra servizio prestato e corrispettivo ricevuto». Il volontariato, infine, viola il principio comunitario di libera concorrenza e di par condicio in quanto beneficia di agevolazioni fiscali.
Un orientamento che il Consiglio di Stato (Sez. VI, 16 giugno 2009 n. 3897) ha recentemente rivisto allorché ha affermato che anche i soggetti economici senza scopo di lucro (la sentenza in oggetto riguardava le fondazioni) possono essere qualificati come “imprenditori”, “fornitori” o “prestatori di servizi”.
Palazzo Spada ha così recepito l’indirizzo della Corte di Giustizia della Comunità Europea e della Commissione Europea che, in sintesi, hanno equiparato le organizzazioni senza scopo di lucro alle imprese. La Calabria, con la circolare del settore Sanità, fa ora da apripista fra le Regioni adeguandosi tempestivamente al nuovo quadro giurisprudenziale. L’elencazione dei soggetti a cui, in base al Codice degli appalti, possono essere affidati i contratti pubblici, afferma il dirigente, alla luce delle decisioni del Consiglio di Stato non è da intendersi come «tassativa». Non c’è motivo, quindi, prosegue la nota, di «escludere che anche soggetti economici senza scopo di lucro possano soddisfare i necessari requisiti ed essere qualificati come “imprenditori”, “fornitori” o “prestatori di servizi” ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, attesa la loro potenziale produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, anche se non lucrative».

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