Sostenibilità

Quel circolo virtuoso innescato dai provvedimenti dell’Antitrust

Parliamone

di Redazione

di Gustavo Ghidini*
Pochi se lo attendevano, ma il bilancio delle attività dell’Antitrust parla chiaro e mostra un’autorità fermamente decisa a far applicare la normativa con un rigore estremo, contraddicendo la diffusa sensazione per cui le nuove regole sulla scorrettezza commerciale fossero destinate a rimanere una sorta di principio applicabile solo a casi limite.
Non è così. Le norme si basano, è vero, su alcune clausole di taglio generale e tradizionale, come ad esempio «consumatore medio», «diligenza professionale» e su alcuni parametri più moderni ma non meno densi di opinabilità, quali l’idoneità «a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico» o «ad indurre in errore» il consumatore o a «limitare considerevolmente la sua libertà di scelta». Ma l’uso in concreto di tali clausole e parametri, proprio perché molto generali, può condurre a letture estremamente elastiche, posto che le maglie del sistema sono suscettibili di allargarsi o restringersi a seconda delle peculiarità di ciascun caso sottoposto all’esame dell’Autorità.
Ed effettivamente, in alcuni recenti provvedimenti, sembra che il riferimento al consumatore medio sia stato a volte interpretato avendo riguardo ad uno standard di informazione della clientela non particolarmente elevato.
Ciò sebbene la direttiva comunitaria, sulle cui basi è stata emanata la normativa nazionale, ben chiarisca che, nell’era dell’informazione diffusa, il parametro di riferimento sia un soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, un consumatore, insomma, non più cresciuto a suon di patacche e caroselli, bensì abituato a reperire informazioni prima dell’acquisto e a confrontare le proposte dei concorrenti. Il Garante però non sembra pensarla così, sicché, giocoforza, la pubblicità o comunque, in generale, ogni offerta commerciale deve chiarire, in termini dettagliati e con la massima precisione, le caratteristiche del prodotto e del servizio pure a chi possa essere completamente a digiuno di conoscenze ed esperienze in merito all’acquisto di beni o servizi anche molto comuni (è la cosiddetta fool proof, la “prova dello sciocco”, tale per cui la pubblicità passa il test solo se di una chiarezza tale da riuscire comprensibile anche ai più sprovveduti, inesperti e illetterati).
Il segnale è importante perché le imprese non potranno continuare a non tenere conto in eterno delle sanzioni dell’Antitrust. Per evitarle devono assicurarsi che l’ufficio marketing, il personale addetto alla vendita, e in generale tutta la propria organizzazione commerciale sia adeguatamente informato e preparato sui diritti della clientela e sulle indicazioni da fornire all’atto dell’acquisto.
Si è innescato, quindi, un ciclo virtuoso che, seppur lentamente, dovrà portare a una maggior tutela per i consumatori.

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