Leggi

Ok al testo base della legge

Lotta alle discriminazioni sessuali, un grande passo

di Redazione

Oggi in Commissione Giustizia alla camera è stato votato a larga maggioranza il testo base contro l’omofobia. «Si tratta di un grande passo in avanti nella lotta alle discriminazioni tanto più importante perché è la prima proposta di legge presentata dall’opposizione che sarà discussa dall’aula di Montecitorio» Lo rende noto la capogruppo del Pd nella commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti che si aggiunge: «mi auguro che nel corso della discussione degli emendamenti in commissione (martedì prossimo) il testo possa essere ulteriormente perfezionato e divenire un definitivo strumento per la prevenzione e la repressione di tutti gli atteggiamenti di violenza, di aggressione e di discriminazione che hanno il loro movente nell’omofobia. Quello di oggi – conclude – è certamente il primo passo in questa battaglia di civiltà».

Un prima segnale di questo clima nuovo si era avuto qualche giorno fa quando il ministro Carfagna aveva incontrato la deputata Pd Paola Concia. Convenuto sulla necessità di procedere insieme nel lavoro, il Ministro Carfagna ha confermato la possibilità che il governo presenti a breve un proprio disegno di legge che preveda le aggravanti per i reati a sfondo discriminatorio, «che rispetti pienamente il lavoro finora svolto dal Parlamento». Un testo che si aggiungerà agli altri già discussi, non rallenterà il lavoro del Parlamento e che non avrà alcuna priorità. L’onorevole Concia aveva chiesto che venisse «riconosciuto il lavoro unitario svolto in commissione Giustizia nell’ultimo anno e che si faccia il possibile per accelerare i tempi dell’approvazione». Massima “disponibilità” era stata espressa dal ministro a proseguire un lavoro comune che consenta di avere “la massima convergenza politica” sulla proposta di legge.

Ecco i testi delle due proposte di legge concorrenti C.1658 e C.1882, con le relative relazioni. Constano di un solo articolo, contentente la modifica alla legge 654 del 1975 contro le discriminazioni.

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei deputati CONCIA, ROSSOMANDO, FERRANTI, CAPANO
Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere
Presentata il 17 settembre 2008

Onorevoli Colleghe e Colleghi! – In Italia esiste ed è concreta l’emergenza omofobia e transfobia, che evidenzia come nel nostro sistema legislativo vi sia una grave lacuna da colmare: l’omissione di qualsiasi forma di protezione contro atti o comportamenti dettati dall’omofobia e dalla transfobia.

      La presente proposta di legge mira, con l’unico articolo che la compone, a introdurre specifiche misure tanto contro i delitti motivati dall’odio omofobico e transfobico, quanto contro l’incitazione all’odio omofobico e transfobico, estendendo la protezione già prevista dalla legge italiana in relazione all’istigazione e ai delitti motivati dall’odio etnico, religioso e razziale. A tale fine, infatti, la presente proposta di legge integra le norme del 1975 di ratifica della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 e resa esecutiva dalla legge n. 654 del 1975, cosiddetta «legge Reale», come modificata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 86, e la più recente «legge Mancino» contro il razzismo (decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).
      Nei delitti motivati dall’odio contro minoranze oggetto di pregiudizi diffusi, e alle conseguenze dell’atto delittuoso, si aggiunge un chiaro intento, che va sanzionato, volto a terrorizzare e ad escludere dalla vita sociale un’intera categoria di individui. Il fatto stesso che la «legge Reale» e le successive modificazioni abbiano escluso l’odio omofobico o transfobico dalla protezione garantita ad altri gruppi sociali può essere pericolosamente avvertito come una forma di gerarchizzazione dei gruppi a rischio di discriminazione e di manifestazioni di odio e come un chiaro segnale di disinteresse da parte dell’ordinamento a proteggere un gruppo sociale che può, proprio per questo, determinare un incremento di episodi di odio nei confronti del gruppo escluso.
      Si tenga presente che le particolari violenze e incitazioni all’odio omofobico, in Italia come in altri Paesi europei, hanno indotto il Parlamento europeo ad approvare il 18 gennaio 2006, a grande maggioranza, con voto favorevole di gran parte dei membri del Partito popolare, una risoluzione [(2006)0018] sull’omofobia in Europa: questa ha paragonato l’omofobia e la transfobia al razzismo, al sessismo e all’antisemitismo e ha invitato gli Stati membri a prendere misure di carattere penale, proprio per contrastare tali fenomeni e misure antidiscriminatorie alla stregua di quelle già previste per altre forme di discriminazione, che non si limitino pertanto alla sola parità di trattamento relativa all’occupazione e alle condizioni di lavoro.
      Si tratta, dunque, di garantire il medesimo livello di protezione a tutti i cittadini, a prescindere dai motivi di discriminazione.
PROPOSTA DI LEGGE Art.1

      1. All’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».
      2. All’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».
      3. All’articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».
      4. La rubrica dell’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».
      5. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere».
      6. Nel titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa e fondata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere».

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei deputati DI PIETRO, PALOMBA
Modifica all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per la repressione delle discriminazioni per motivi razziali, di orientamento sessuale o di identità di genere
Presentata il 7 novembre 2008

Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si ripropongono l’articolo 1 e la parte di relazione ad esso riferita del disegno di legge atto Senato n. 1694, presentato dal Governo nella passata legislatura e non esaminato per la sua anticipata conclusione.

      L’attuale crescita esponenziale del fenomeno della realizzazione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’identità sessuale o di genere, spesso prodromico alla realizzazione di più gravi crimini o alla realizzazione di atti emulatori, deve ricevere fermo e sicuro contrasto nell’ambito di ogni democrazia moderna; come ha già avuto modo di affermare la Suprema Corte (Cassazione, sezione I, sentenza n. 341 del 28 febbraio 2001) «le norme in tema di repressione delle forme di discriminazione razziale, oltre a dare attuazione ed esecuzione agli obblighi assunti verso la comunità internazionale con l’adesione alla Convenzione di New York, costituiscono anche applicazione del fondamentale principio di uguaglianza indicato nell’articolo 3 della Costituzione».
      Proprio in attuazione di tali obblighi è stata emanata la legge 13 ottobre 1975, n. 654, la quale, all’articolo 3, prevede l’incriminazione di ogni forma di discriminazione, nonché degli atti che possano favorire la successiva concretizzazione di tali condotte.
      La presente proposta di legge si pone due obiettivi di grande rilevanza: da un lato intende ripristinare, con lievi modifiche, l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, nel testo sostituito dall’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetto «decreto Mancino»), dall’altro intende estenderne l’applicazione alle discriminazioni motivate dall’identità di genere o dall’orientamento sessuale.
      L’articolo 3 della legge citata, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, è stato infatti successivamente modificato dall’articolo 13 della legge 24 febbraio 2006, n. 85, sotto due profili: la descrizione della condotta incriminata e le pene previste.
      Nel testo risultante dalle modifiche apportate nel 1993, la disposizione prevedeva infatti la reclusione fino a tre anni per chiunque diffondesse in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incitasse a commettere o commettesse atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La legge n. 85 del 2006 ha dimezzato la pena della reclusione (ora prevista fino a un anno e sei mesi) e ha introdotto la pena della multa fino a 6.000 euro, in alternativa a quella della reclusione; sotto altro profilo, la condotta è stata ridefinita modificando il termine «diffusione» con quello di «propaganda» e sostituendo il termine «incitamento» con quello di «istigazione».
      L’articolo 1 della presente proposta di legge reintroduce, in luogo della propaganda, la condotta della diffusione, in qualsiasi modo, delle idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale; prevede nuovamente, sia alla lettera a), sia alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 654 del 1975, la condotta di incitamento in luogo dell’istigazione (fattispecie più circoscritta), in linea con la citata Convenzione e con lo stesso articolo 3, comma 3 (il quale incrimina l’associazione a fine di incitamento dell’odio razziale). Prevede la pena della reclusione da tre mesi a quattro anni per ogni ipotesi di reato descritta dall’articolo 3 in questione.
      Le modifiche apportate consentono in realtà di reprimere con efficacia ogni forma di esternazione concernente la superiorità e l’odio razziale che assuma caratteristiche di diffusività nell’ambito del tessuto sociale tali da cagionare un serio allarme in ordine alla possibile successiva realizzazione di atti di discriminazione.
      Lo stesso articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmate a Roma il 4 novembre 1950 ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, espressione sicuramente avanzata dei diritti fondamentali dell’essere umano, stabilisce con chiarezza che la libertà di espressione è un diritto che, poiché comporta «doveri e responsabilità, può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale» o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui. La Corte di cassazione, poi, nella già citata sentenza n. 341 del 28 febbraio 2001, precisa che «la nozione di razzismo, rilevante ai fini della applicazione delle norme contro la discriminazione razziale, così come di quelle che vietano la riorganizzazione del partito fascista (legge 20 giugno 1952, n. 645) indica tutte le dottrine che postulano l’esistenza di razze diverse superiori ed inferiori, le prime destinate al comando, le seconde alla sottomissione. Perciò la lettera e la ratio delle due leggi si identificano e le comuni proibizioni sono dirette ad impedire che le ideologie contenenti il germe della sopraffazione o teorie quali il primato delle razze superiori, la purezza della razza, conducano ad aberranti discriminazioni e ne derivi il pericolo di odio, violenza, persecuzione».
      Il sistema costituzionale italiano, infatti, conosce e consacra il principio della tutela dei «diritti inviolabili dell’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità» (articolo 2 della Costituzione), della «pari dignità sociale» e dell’eguaglianza di fronte alla legge, «senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (articolo 3), dell’eguaglianza delle confessioni religiose (articolo 8), della tutela delle minoranze linguistiche (articolo 6).
       Alle condanne per i reati di cui al citato articolo 3 della legge n. 654 del 1975, poi, saranno applicabili tutte le pene accessorie previste dal cosiddetto «decreto Mancino» e più precisamente:

          a) obbligo di prestare un’attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità;

          b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e di non uscirne prima di un’altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

          c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l’espatrio per un periodo non superiore a un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

          d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

      La presente proposta di legge, inoltre, estende l’applicazione dell’articolo 3 della legge n. 654 del 1975 anche agli atti di discriminazione di persone compiuti a causa del loro personale orientamento sessuale o della loro identità di genere.
      Con tale estensione si dà parziale attuazione ai numerosi pronunciamenti in materia del Parlamento europeo e dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, rimasti finora inattuati, se si eccettua il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, che, nel recepire la direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, tratta anche delle discriminazioni causate dall’orientamento sessuale.
      Il citato decreto legislativo copre però il solo ambito lavorativo, importante ma limitato. La presente proposta di legge intende invece proclamare un principio di valenza generale, sancendo l’equivalenza tra le discriminazioni causate da motivi razziali e quelle causate dall’identità di genere o dall’orientamento sessuale delle persone.

PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Modifica all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654

      1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 4 della convenzione, è punito:

          a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere;

          b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA