Famiglia

Diritti&Doveri

di Benedetta Verrini

L’art. 5 comma 1 della legge sull’affidamento e l’adozione elenca i compiti dell’affidatario nei confronti del minore: “L’ affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 (n.d.r.: decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (n.d.r.: condotta del genitore pregiudizievole ai figli che può anche dar luogo a provvedimento del Giudice di allontanamento del minore) del Codice Civile. Qualora sia stato nominato un Tutore, l’affidatario tiene conto delle sue indicazioni osservando le prescrizioni stabilite dall’ Autorità affidante. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L’ affidatario dev’essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.
Esercitare i poteri connessi con la potestà parentale significa, di fatto, che gli affidatari gestiscono ad esempio i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della scuola.
I minori hanno diritto al rispetto della propria identità culturale e quindi, ad esempio, relativamente alla confessione religiosa gli affidatari devono accettare la scelta fatta dalla famiglia d’origine del bambino. Occorrerà, inoltre, il consenso dei genitori o del tutore per quegli interventi medico-sanitari che esulano dall’ordinario (es. un intervento chirurgico), ma non per la cura delle comuni malattie dei bambini.
Gli operatori dei Servizi sociali e sanitari forniscono agli affidatari le informazioni necessarie che riguardano il minore, la sua storia, le sue esperienze, i suoi legami. Gli affidatari devono custodire le informazioni ricevute, tutelando la dignità e il diritto alla riservatezza per il bambino che hanno accolto.


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