Famiglia

Affido: cos’è

di Benedetta Verrini

Con affidamento familiare si intende l’accoglienza di un bambino i cui genitori abbiano delle momentanee difficoltà e necessitino di aiuto.
E’ previsto e regolato dalla legge n. 184/1993, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, modificata con la legge n. 149/2001, “Diritto del minore ad una famiglia”, che prevede il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Quando ciò non è possibile, si garantisce al bambino una situazione serena, all’interno di una famiglia affidataria, e parallelamente si avvia un percorso di aiuto alla famiglia di origine, finalizzato a ricreare una situazione di serenità per il bambino e preparando un suo più o meno graduale rientro in famiglia.
L’affidamento può essere consensuale o giudiziale. Nel primo caso la durata è stabilita al massimo in due anni, rinnovabili dal Tribunale dei Minori, ed è un accordo tra servizi sociali, famiglia di origine e famiglia affidataria. L’affidamento giudiziale è invece deciso dal Tribunale e cessa quando vengono meno i presupposti che lo hanno determinato.
L’affidamento può inoltre essere residenziale, quando il bambino va ad abitare stabilmente con la famiglia affidataria mantenendo rapporti regolari con la sua famiglia d’origine o a tempo parziale, cioè diurno con rientro a casa propria per la notte, oppure per i week end o per un periodo di vacanza.

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