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La tua scuola in dieci mosse

Come fare una scuola dal punto di vista legislativo a cura dell’avvocato Marco Masi, del Servizio consulenza della Federazione opere educative della Compagnia delle Opere

di Redazione

  1. Timbri, certificazioni, domande, nulla osta, richieste di autorizzazioni, etc. Tra il dire e il fare, c?è davvero di mezzo il mare …Di carta bollata. Ma niente paura: se avete deciso di farvi la vostra scuola e di gestirla insieme a quei genitori che la pensano come voi, sappiate che la legge è con voi. Questa è la prima certezza, da qui dovete cominciare.
  2. Il diritto di istituire scuole da parte di sogetti diversi dallo Stato è infatti garantito dalla stessa Costituzione (art. 33, 3 comma). Tutte le leggi ordinarie che disciplinano l?aperture di scuole devono pertanto rispettare questo principio di libertà sancito dalla Costituzione.
  3. Per l?istruzione secondaria (medie e superiori) la norma di riferimento è la Legge 86/42 (confluita oggi nel Testo Unico della scuola 297/94) che distingue tra ?scuole? e ?corsi?. Le scuole sono quelle che hanno un ordinamento didattito conforme alle scuole statali.
  4. La legge prevede alcuni requisiti che deve possedere il soggetto che vuole gestire una scuola.
  5. Innanzitutto il soggetto gestore può essere sia una persona fisica che una persona giuridica (fondazione, associazione, società, cooperativa, ente…). Si sono particolarmente diffuse negli ultimi anni le cooperative di genitori per la gestione di scuole private.
  6. La persona fisica o il legale rappresentante della persona giuridica per gestire una scuola deve avere compiuto il trentesimo anno di età ed essere in possesso dei necessari requisiti morali e professionali (titolo di studio adeguato al tipo di scuola).
  7. Per avviare una scuola non occorre più alcuna preventiva autorizzazione dell?autorità scolastica che si limita a ?prendere atto? della esistenza e del funzionamento della stessa. Il Ministero, ai sensi dell?articolo 34 del Testo Unico, può però disporre la chiusura della scuola ?per ragioni di ordine morale e didattico?.
  8. Particolarmente importanti sono i requisiti della struttura nella quale svolgere l?attività scolastica. Il Dm 18/12/1975 fissa infatti precisi e rigorosi standard edilizi ed igienico sanitari per i locali da utilizzare a tale scopo.
  9. Una scuola privata può poi richiedere all?autorità scolastica il ?riconoscimento legale? degli studi che i propri allievi seguono e degli esami che sostengono. Con il riconoscimento legale le promozioni da una classe all?altra sono cioè valide anche se l?alunno cambia poi scuola. In Italia infatti, come è noto, il corso di studio è finalizzato al conseguimento di un titolo che ha ?valore legale? (licenza media, diploma, laurea…). Per ottenere il riconoscimento legale la scuola deve essere in possesso di determinati requisiti strutturali (aule, attrezzature…), deve utilizzare insegnanti abilitati, deve seguire i programmi dell?ordinamento statale, deve far frequentare ai ragazzi la classe per la quale sono forniti del titolo di studio.
  10. Per la scuola elementare, il riconoscimento legale è attribuito mediante la convenzione di ?parifica? che oltre ad un valore giuridico ha anche valore economico, dato che lo Stato riconosce alle scuole parificate un contributo a classe di circa 27 milioni all?anno (dal 1998).


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