Famiglia

Fase cinque: il viaggio all’estero e l’incontro con il bambino

di Benedetta Verrini

Quando l’ente autorizzato riceve dall’autorità straniera una proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.
Gli incontri in loco della coppia con il bambino devono concludersi con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero. In questo caso l’ente trasmette gli atti e le relazioni sull’abbinamento adottando-adottanti alla Cai in Italia. Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l’ente ne prende atto e ne informa la Cai, relazionando anche sui motivi in base ai quali l’abbinamento non si è rivelato rispondente all’interesse del minore.
Può accadere inoltre che sia l’ente a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta dall’Autorità centrale straniera. In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla Cai, che può non confermare il diniego dell’ente e procedere direttamente, sostituendosi all’ente stesso, oppure affidare ad un altro ente l’incarico di condurre a termine la procedura.
TEMPISTICA: non predeterminabile. L’attesa tra il conferimento dell’incarico e l’abbinamento può essere lunga anche 12-24 mesi. La permanenza all’estero può andare dai 40 giorni ad alcuni mesi, dipende dalla normativa del paese straniero.

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