Immigrati senzatetto: quando le prestazioni di assistenza sono esenti da Iva?
L’amministrazione fiscale ha fornito un chiarimento in merito. Le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittima di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’art. 41 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da onlus, sono esenti da Iva (art. 10, n. 27-ter, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633). Le predette attività possono essere svolte sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere (circolare Agenzia Entrate 2 novembre 2004, n. 43/E). Persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo. Occorre la coesistenza, in capo al soggetto beneficiario della prestazione agevolata, delle tre condizioni richieste. Ne consegue che i soggetti migranti sono riconducibili tra i destinatari delle prestazioni esenti da Iva qualora presentino particolari condizioni di disagio sociale dovuto all’assenza di una fissa dimora e alla condizione di richiedente asilo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 26 agosto 2009, n. 238/E.
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