Non profit

BASILICATA: L.R. 12 gennaio 2000, n. 1

di Redazione

(Pubblicata nel B.U. Basilicata 20 gennaio 2000, n. 4.)

TITOLO I. Scopi e finalità

Art. 1. Finalità.

[1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce il volontariato quale espressione di partecipazione, pluralismo, sussidiarietà e solidarietà; promuove le condizioni che ne agevolano lo sviluppo, salvaguardandone l’autonomia, per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, e culturale.

2. Le finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui al precedente comma, vengono così individuate:

a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, con particolare riferimento sia allo sviluppo di una cultura solidale, sia ad interventi nelle fasce del bisogno sociale così come esso si concretizza nelle sue manifestazioni tradizionali ma anche nelle forme più moderne di malattia, disagio, povertà, diversità e marginalità;

b) le finalità di carattere civile sono:

– quelle relative al miglioramento della qualità della vita, alla promozione dei diritti delle persone;

– quelle relative alla previsione e alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio, con particolare riferimento alla protezione civile e al soccorso delle popolazioni sinistrate.

– quelle tese alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente nonché alla protezione del territorio da ogni forma di degrado ed inquinamento con particolare riguardo a quello urbano, boschivo, costiero, fluviale e lacustre;

c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e alla valorizzazione della cultura, del patrimonio storico-artistico e monumentale nonché alla promozione e sviluppo delle attività ad esso connesse.

3. La Regione Basilicata riconosce la interdisciplinarietà del volontariato, come espressione del terzo-settore “non-profit” e ne incentiva l’affermazione sociale quale veicolo valoriale da trasmettere alle giovani generazioni lucane.

Art. 2. Organizzazioni di volontariato.

1. Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle individuate dagli artt. 2 e 3 della legge n. 266/1991.

2. Più esplicitamente sono da considerarsi associazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti e di qualunque forma giuridica che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, al fine di svolgere senza fine di lucro, anche indiretto, un’attività di solidarietà riconducibile alle finalità di cui all’art. 1 della presente legge.

TITOLO II. Registro del volontariato e relazioni istituzionali

Art. 3. Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato (2).

1. È istituito il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, in attuazione dell’art. 6 della legge n. 266/1991 diviso nei settori Sociali, Civili e Culturali.

2. L’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, consente alle organizzazioni di partecipare alle attività dei settori di appartenenza collaborando, secondo gli istituti previsti dalla presente legge, con gli Enti pubblici, permettendo, altresì, l’eventuale accesso ai contributi e la stipula di convenzioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

3. Le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della legge n. 266/1991, che intendano essere iscritti al Registro regionale delle organizzazioni dì volontariato, devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata dai seguenti documenti:

a) copia dell’atto costitutivo e statuto o accordo degli aderenti dell’associazione;

b) descrizione nominativa dei soggetti che ricoprono cariche associative;

c) numero degli aderenti;

d) elenco del personale subordinato o autonomo del quale si avvale l’organizzazione;

e) elenco dei mezzi e delle strutture di proprietà e/o in uso da parte della organizzazione;

f) relazione dettagliata concernente le attività svolte e descrizione sintetica dei programmi che si intendono attivare. La domanda deve indicare i settori di attività per i quali si intende ottenere l’iscrizione.

4. L’iscrizione al registro regionale del volontariato è disposta con provvedimento della Giunta regionale che decide entro 60 giorni dalla data di assunzione a protocollo della domanda completa di tutta la documentazione di cui al precedente punto 3.

La eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe per una sola volta il decorso di tale termine.

5. Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui al comma 1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione copia del bilancio o in mancanza, del rendiconto economico nonché una relazione dettagliata sull’attività svolta con la relativa documentazione e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 3 lettere a), b) e c).

6. La Giunta regionale, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 5, dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 5 ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui all’art. 3 della legge n. 266/1991.

La Giunta regionale può disporre, anche su richiesta motivata dell’Osservatorio, accertamenti sul funzionamento delle associazioni iscritte al Registro regionale, al fine di verificare il permanere di tali requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato.

7. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta la cancellazione dal registro.

8. Ai fini dell’applicazione del comma 5 dell’art. 6 della legge n. 266/1991 la Giunta regionale, comunica alle organizzazioni di volontariato interessate le motivazioni dell’eventuale rifiuto dell’iscrizione e della cancellazione dal registro.

9. La tenuta del registro e l’attività istruttoria finalizzata alle iscrizioni, alle conferme e alle cancellazioni e il periodico aggiornamento sono affidati alla Presidenza della Giunta regionale.

10. La Regione pubblica all’inizio di ogni anno il registro aggiornato delle organizzazioni di volontariato sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne invia copia all’Osservatorio nazionale del volontariato.

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(2) Vedi anche l’art. 2, commi 2 e 4, L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.

Art. 4. Diritto di accesso ai documenti amministrativi e d’informazione.

1. Per un corretto esercizio delle funzioni di controllo democratico degli atti e di trasparenza dell’azione amministrativa alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’art. 3 ed a chiunque vi abbia interesse per tutelare una situazione giuridicamente rilevante è riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni ed agli atti amministrativi nei modi previsti dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come disciplinato dall’art. 11 della legge n. 266/1991 e dalla vigente normativa regionale in materia.

Art. 5. Convenzioni.

1. Ai sensi del primo comma dell’art. 7 della L. n. 266/1991, la Regione, gli Enti strumentali regionali e gli enti locali, per la realizzazione di progetti, di interventi e di servizi, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale da almeno sei mesi, che dimostrino capacità operativa e attitudine alle prestazioni richieste.

2. L’opera fornita dalle organizzazioni di volontariato rivestendo una riconosciuta funzione di promozione e innovazione sociale, civile e culturale può essere sussidiaria all’azione della Regione e degli enti ad essa collegati.

3. Le convenzioni di cui al comma 1, devono prevedere:

a) l’attività oggetto di convenzione e le modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e l’integrazione fra le diverse azioni degli enti di cui al precedente comma 1 oltre che con le norme di funzionamento del settore;

b) l’entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell’attività in modo continuativo;

c) l’entità del contributo assegnato all’organizzazione per i costi di gestione e per le spese eventualmente sostenute e documentate strettamente connesse alla tipologia del progetto dell’intervento o del servizio oggetto della convenzione;

d) l’impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;

e) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;

f) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;

g) la precisa individuazione delle modalità e dei tempi di corresponsione dei contributi dovuti e di rendicontazione delle spese sostenute;

h) le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi purché indispensabili alla realizzazione del progetto, intervento o servizio e retribuite che non possono comunque rientrare tra quelle affidate in convenzione all’associazione di volontariato;

i) l’obbligo della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento delle attività i cui oneri sono a carico dell’Ente pubblico che stipula la convenzione;

l) la durata del rapporto convenzionale;

m) disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

4. La convenzione deve riservare all’Ente pubblico un potere di sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità dell’organizzazione, sotto il profilo delle persone e dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione.

5. L’Ente pubblico che stipula la convenzione, svolge attività di sorveglianza sull’effettiva realizzazione dei servizi di volontariato per i quali sono state stipulate convenzioni, sono stati concessi fondi pubblici, e/o beni mobili e immobili.

6. L’Ente pubblico dichiara la risoluzione della convenzione quando sia constatata l’inadempienza delle principali clausole contrattuali o l’inidoneità dell’organizzazione ai sensi del comma 4.

7. L’organizzazione di volontariato del settore protezione civile deve in ogni caso indicare preventivamente il personale, i mezzi e le attrezzature occorrenti ed assicurare che i soci che prestano attività volontaria siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche adeguate ai compiti da svolgere e siano sottoposti ad accertamenti di idoneità fisica, nonché professionale ove prescritta.

Art. 6. Attestato di “Operatore volontario”.

1. Il personale volontario, al termine del periodo di attività previsto dalle convenzioni, qualora ne venga accertata la partecipazione con particolare dedizione e profitto ai servizi convenzionati di cui al precedente art. 5, riceverà a richiesta dell’associazione di appartenenza un attestanto di partecipazione, rilasciato dagli enti di cui al comma 1 dell’art. 5.

Art. 7. Criteri di priorità nella stipula delle convenzioni.

1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato destinatarie delle convenzioni, la Regione e gli enti ad essa collegati considerano requisiti e criteri di priorità le loro attitudini e capacità operative, desunte in particolare da:

a) qualità e completezza dei progetti e ove dimostrabile, delle attività svolte;

b) capacità professionale dei volontari impegnati rispetto al settore di appartenenza;

c) regolarità e continuità dimostrata nelle iniziative intraprese;

d) sedi di operatività sul territorio.

2. La scelta deve essere motivata con espresso riferimento ai criteri di priorità indicati al precedente comma 1.

Art. 8. Prestazioni di volontariato e Strutture pubbliche.

1. Le attività di volontariato all’interno di strutture pubbliche e convenzionate con la Regione devono essere prestate da organizzazioni iscritte al registro di cui all’art. 3.

2. Sono esclusi dal precedente comma 1 i tirocini professionali realizzati presso le strutture pubbliche, non configurandosi come attività di volontariato.

3. Le prestazioni sono oggetto di convenzione che devono essere stipulate direttamente dall’Ente pubblico titolare della struttura o dal soggetto giuridico titolare della struttura convenzionata con la Regione, nei limiti e nei termini previsti dal rapporto di convenzione.

4. Le convenzioni contengono le modalità di svolgimento delle attività tenendo conto dei criteri fissati nel precedente art. 5.

TITOLO III. Gli strumenti e gli organismi

Art. 9. Assemblea regionale del volontariato.

1. La Regione Basilicata riconosce l’Assemblea regionale del volontariato nelle forme autonome di organizzazione di cui essa vorrà dotarsi e comunque nel rispetto della legislazione vigente.

2. L’Assemblea avanza proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali, sulle leggi, sui piani e sui programmi che riguardano il volontariato.

3. L’Assemblea regionale del volontariato si dota di un proprio autonomo regolamento in virtù del quale determina le proprie rappresentanze, rinnovabili ad ogni legislatura, individua e seleziona le sue politiche, realizza i suoi rapporti istituzionali.

4. Il regolamento di cui al punto 3 viene depositato presso la Segreteria dell’Osservatorio regionale del volontariato dì cui al successivo art. 10.

5. L’Assemblea elegge ai sensi del successivo punto d), comma 3, dell’art. 10 i nove rappresentanti in seno all’Osservatorio regionale.

Art. 10. Osservatorio regionale per il volontariato.

1. È istituito l’Osservatorio regionale per il volontariato al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività di volontariato nella Regione.

2. L’Osservatorio regionale per il volontariato:

a) esprime pareri sui criteri generali per la tenuta e la gestione del Registro regionale (motivazioni espresse all’art. 3 comma 9);

b) avanza proposte alla Giunta e al Consiglio regionale sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;

c) provvede alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato;

d) promuove ricerche e studi;

e) fornisce ogni utile elemento per la conoscenza, la promozione e lo sviluppo del volontariato;

f) promuove e sostiene iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario;

g) indice almeno ogni 3 anni una conferenza regionale sul volontariato con tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati;

h) propone criteri, esprime pareri e formula proposte sull’erogazione dei contributi di cui al successivo art. 13;

i) viene obbligatoriamente convocato almeno quattro volte l’anno.

L’Osservatorio regionale per il volontariato è istituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e comunque fino all’insediamento del nuovo Osservatorio.

3. Esso è composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato, con funzioni di presidente;

d) da due Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

c) da un rappresentante dei comuni designato dall’A.N.C.I. regionale e da un rappresentante designato dall’U.P.I. regionale;

d) da nove rappresentanti delle organizzazioni di volontariato eletti dall’Assemblea regionale del volontariato entro 90 giorni dall’inizio della legislatura;

e) da un Dirigente Generale della Regione nominato dalla Giunta regionale.

4. L’Osservatorio elegge un Vice Presidente tra i componenti di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

5. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.

Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel termine indicato, l’Osservatorio è validamente costituito con la maggioranza dei componenti.

In relazione alle materie trattate dall’Osservatorio il Presidente dello stesso può invitare funzionari regionali, tecnici ed esperti.

I compiti di segreteria sono svolti da personale regionale appositamente designato dalla Giunta regionale.

L’Osservatorio si dota di un regolamento interno.

TITOLO IV. Formazione professionale

Art. 11. Attività formativa.

1. La Regione Basilicata promuove e contribuisce all’attività di formazione e di aggiornamento rivolta ai soci delle organizzazioni iscritte al Registro regionale e prevede, nell’ambito dei piani annuali di Formazione professionale, la creazione, il sostegno ed il rafforzamento delle professionalità proprie dei settori in cui opera il volontariato.

TITOLO V. Mezzi e risorse per il volontariato

Art. 12. Mezzi e strutture.

1. L’Osservatorio regionale del volontariato di cui all’art. 10 ha la propria sede presso la presidenza della Giunta regionale alla quale compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l’espletamento dei compiti e delle funzioni ad esso affidate dalla presente legge.

2. I costi di gestione e funzionamento relativi alla applicazione del precedente comma 1, sono a carico del fondo di dotazione finanziaria.

Art. 13. Gestione del “Fondo per l’attuazione della legge quadro sul volontariato e della relativa normativa regionale (3).

1. La Regione Basilicata interviene, compatibilmente con le risorse finanziarie, a sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale in forma di contributo:

– a sostegno delle attività delle associazioni di volontariato per la formazione e l’aggiornamento dei volontari impegnati in attività specifiche;

– a sostegno di progetti innovativi, presentati da associazioni di volontariato, finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento della specificità delle attività di volontariato nei vari settori;

– per il finanziamento di studi, indagini e ricerche proposti dall’Osservatorio regionale per il volontariato.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte dell’Osservatorio regionale per il volontariato, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle associazioni iscritte al Registro regionale, nonché il riparto degli stessi.

(3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 4 ottobre 2004, n. 2204.

Art. 14. Beni e strutture.

1. L’Amministrazione regionale e gli enti ad essa collegati possono mettere a disposizione delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale, anche in comodato gratuito, servizi, strutture mobili e immobili con vincolo di destinazione allo svolgimento delle attività di volontariato, secondo i criteri e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VI. Norme transitorie e finali

Art. 15. Norma transitoria.

1. Dopo l’entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre 30 giorni dalla pubblicazione, il Presidente della Giunta regionale convoca le associazioni di volontariato iscritte a quella data al Registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale n. 38/1993.

2. Le associazioni convocate istituiscono autonomamente la Assemblea regionale del volontariato, così come previsto dall’art. 9 della presente legge.

3. Le Associazioni di volontariato regolarmente iscritte al Registro regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la iscrizione con la relativa decorrenza.

4. L’insediamento dell’Osservatorio avviene entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità, le rappresentanze e gli strumenti individuati dal precedente art. 10.

Art. 16. Abrogazioni.

1. La L.R. 16 luglio 1993, n. 38 e la L.R. 3 gennaio 1997, n. 2 sono abrogate.

Art. 17. Norma finanziaria.

1. Alla spesa connessa agli adempimenti della presente legge si farà fronte per l’esercizio finanziario 1999 con le disponibilità, già previste per l’abrogata L.R. 16 luglio 1993, n. 38, del capitolo n. 3260 che assume la nuova denominazione di “Fondo per l’attuazione della nuova legge per la promozione del volontariato”. Le leggi di bilancio per gli anni successivi fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti, tenendo conto della interdisciplinarietà degli interventi che riguardano più settori e materie le quali interagiscono con le funzioni dei diversi dipartimenti ed uffici della Regione Basilicata.

Art. 18. Pubblicazione.

1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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