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Ddl Camera 2468 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi ur

di Redazione

Capo I

INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA

Articolo 1.

(Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo)

1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo, necessarie per l’attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.

2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009

3. Gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l’evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

 

Articolo 1-bis.

(Misure urgenti in materia antisismica).

1. All’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: “30 giugno 2010” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2009” e il secondo periodo è soppresso.

 

Articolo 2.

(Apprestamento urgente di abitazioni)

1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all’articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimorati in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.

2. I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria anche in deroga al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all’autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un’apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.

4. Il Commissario delegato provvede, d’intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate.

5. L’approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all’albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L’efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all’albo comunale. Non si applica l’articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. Per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l’attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009.

7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

8. L’utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L’atto di acquisizione di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.

9. L’affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all’articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell’articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione anche in ambito locale, degli Ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In deroga all’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.

10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all’articolo 7, comma 1, può procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l’applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d’uso.

11. Secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all’articolo 1 l’assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 10 è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell’uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari.

11-bis. Al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori di cui all’articolo 1 e di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui all’articolo 1 possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, sino a 10.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale a condizione che ne consenta l’immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del sisma. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini è concesso, altresì, un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unità abitativa. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, saranno disciplinati modalità e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma.

12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell’esercizio delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui all’articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 7, comma 1.

12-bis. I Comuni di cui all’articolo 1, comma 2, predispongono, d’intesa con il presidente della regione Abruzzo – Commissario delegato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, sentito il presidente della Provincia, e d’intesa con quest’ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell’abitato e garantendo un’armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.

13. Per le finalità di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 10 e 12, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2009 e 300 milioni di euro per l’anno 2010.

Art. 2-bis.

(Informativa al Parlamento)

1. Il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento un’informativa annuale sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate

 

Articolo 3.

(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)

1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell’articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:

a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d’imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l’acquisto di un alloggio equivalente. L’equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell’autorità comunale, tenendo conto dell’adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l’intervento è da realizzare nell’ambito dello stesso Comune;

b) l’intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale;

c) soppressa;

d) l’esenzione da ogni tributo, con esclusione dell’imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell’ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;

e) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati;

e-bis) nel caso di immobili condominiali, l’assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all’amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi si avvarrà dell’ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% delle quote condominiali;

f) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subìto conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;

g) la concessione di indennizzi previa presentazione di una perizia giurata a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all’esercizio delle attività ivi espletate;

h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;

i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose;

l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

1-bis. Ferma l’integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili. Il prezzo della cessione è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro avviene a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 3, comma 6, del decreto legge. Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facoltà presenta apposita domanda a Fintecna ovvero alla società controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprietà sui predetti immobili è stabilito dall’Agenzia del territorio. Al fine dell’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell’economia e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo periodo del presente decreto-legge. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i Comuni possono acquistare da Fintecna spa, ovvero dalla società controllata e da essa indicata., i diritti di proprietà delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate; il prezzo è pari a quello corrisposto dalla società, con la sola maggiorazione degli interessi legali.

1-ter. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolata alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

2. Per l’individuazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3.

3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 le banche operanti nei territori di cui all’articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato è concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti dirigenziali, per l’adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui è stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della garanzia, il termine entro il quale può essere concessa, nonché la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall’escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all’unità previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine dell’attuazione del comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell’economia e delle finanze.

4. La realizzazione di complessi residenziali può essere effettuata anche nell’ambito del «Piano casa» di cui all’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile gli interventi ivi previsti debbono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. La concessione del contributo o dell’agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all’articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità.

5-bis. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

6. Al fine dell’attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono concessi nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per l’anno 2010, di euro 177.000.000 per l’anno 2011, di euro 265.500.000 per l’anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l’anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l’anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l’anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l’anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l’anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l’anno 2032.

 

Articolo 4.

(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici)

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1 sono stabiliti:

a) i criteri e modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano più utilizzabili o che siano dismissibili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo territorio appartenenti allo Stato gestiti dall’Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonché degli immobili di cui all’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati;

b) le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all’uso scolastico e le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L’Aquila, l’Accademia Internazionale per le Arti e la Scienza dell’Immagine di L’Aquila, nonché le caserme in uso all’amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici al fine di assicurare l’esercizio delle funzioni di capoluogo di Regione al comune dell’Aquila e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali.

3. Al fine di concentrare nei territori di cui all’articolo 1 interventi sulle reti viarie e ferroviarie funzionali alla ricostruzione nei territori stessi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per l’anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell’ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell’ambito dell’aggiornamento, per l’anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.

4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo è riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall’articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l’inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni.

5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell’amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l’anno 2009, di euro 14,3 milioni per l’anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l’anno 2011. L’utilizzazione delle risorse di cui al presente comma è disposta con le modalità previste dall’articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è riconosciuta priorità nell’utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell’ambito degli interventi già programmati dalla regione Abruzzo nell’Accordo di programma vigente, la Regione procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.

7. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere riprogrammati, d’intesa con il Commissario delegato di cui al comma 2 o su proposta dello stesso, nell’ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.

8. In deroga a quanto previsto dall’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L’Aquila e gli altri comuni di cui all’articolo 1, comma 2, sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito può essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione.

9. All’attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le risorse di cui all’articolo 14, comma 1.

9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni predispongono i piani di emergenza di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i Prefetti competenti per territorio.

 

Articolo 5.

(Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penalie amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti)

1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, «, a quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

1-bis. Fino al 31 luglio 2009 sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi altro atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2.

2. Sono rinviate d’ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.

3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Alle procedure di esecuzione coattiva tributaria si provvede ai sensi dell’articolo 6 del presente decreto

4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

5. Per il periodo e ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile 2009. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 240 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1:

a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d’ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.

7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione dei processi di cui al comma 5 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 6 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).

9. È istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L’Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.

10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009 che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9 ove si tratti di atti di competenza degli uffici giudiziari de L’Aquila. È fatta salva la facoltà per il giudice civile e amministrativo di adottare i provvedimenti cui all’articolo 663, comma 1, seconda parte codice di procedura civile e per le ragioni ivi indicate.

11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso l’Avvocatura dello Stato in L’Aquila si eseguono presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.

Articolo 6.

(Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:

a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all’amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

e) il differimento dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;

h) la eventuale proroga di un anno del termine di validità delle tessere sanitarie, previste dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 1, commi 371-bis e 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni;

l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L’Aquila e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;

m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purchè entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

m-bis) la proroga al 30 novembre 2009 del termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all’Albo nazionale gestori ambientali e del diritto dovuto alle Province per l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 216, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati;

o) l’esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L’Aquila e dai comuni di cui all’articolo 1 per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;

p) l’esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;

q) le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con l’articolo 13, comma 3, lettera b);

r) la sospensione dell’applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
r-bis) La sospensione dei procedimenti istitutivi, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Salvatore di L’Aquila e dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria “SS. Annunziata” di Chieti, che avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2009;

r-ter) la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

r-quater) la sospensione fino al 31 dicembre 2009 dell’applicazione delle sanzioni previste per l’inosservanza dell’obbligo di identificazione degli animali.

2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:

a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui all’articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2008, di cui all’articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

c) la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall’esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell’interno in data 1º aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2009;

d) la presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l’IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l’IVA corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D.

3. Nella provincia di L’Aquila le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del Ministro dell’interno tra il 1º novembre ed il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi è prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.

3.bis. Le misure di cui al comma 1, lettere da a) ad n) della presente disposizione, possono essere attuate limitatamente all’esercizio finanziario 2009, nell’ambito delle risorse di cui al comma 4.

4. Al fine dell’attuazione del comma 1, lettere da a) ad n) è autorizzata la spesa, per l’anno 2009, di euro 6.300.000 e per l’anno 2010 di euro 51.000.000.

4-bis. Il termine per l’approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo è prorogato al 30 giugno 2010. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208/2008, convertito con modificazioni dall’articolo l della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di provvedere, ognuna per il territorio di propria competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei Piani di Gestione di cui all’articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2000, escludono dal programma delle misure quelle relative al territorio della Regione Abruzzo. Alla integrazione del programma delle misure con quelle previste nel Piano di Tutela provvedono entro il 30 giugno 2010 i Comitati integrati delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Articolo 7.

(Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate)

1. Per gli interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonché per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme già trasferite al fondo della Protezione civile, è autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 comprensiva degli oneri per il trattamento economico, analogo a quello attribuito al personale delle Forze di polizia, da corrispondere con le modalità previste dal comma 2, al personale delle Forze armate.

2. Per la prosecuzione dell’intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell’emergenza dell’evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzata, a decorrere dal 1º giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell’ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell’attività indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1º giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa, prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. Per la prosecuzione dell’intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l’anno 2009. Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, con effetto dal 1º gennaio 2009, le parole: «e di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; a tal fine è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009».

4. La regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell’informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell’articolo 13, comma 3, lettera b).

4-bis. Al fine di assicurare la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile e corpo nazionale vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e corpo nazionale vigili del fuoco, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 8.

(Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese)

1. Al fine di sostenere l’economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti:

a) la proroga dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione figurativa;

b) l’indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici;

c) l’estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui all’articolo 1, comma 2;

d) la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all’articolo 1, comma 2;

e) modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all’anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell’ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell’AGEA;

f) l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui al comma 1 in transito nell’area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 14 comma 1.

2. Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all’anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati, per le seguenti finalità:

a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;

c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali madre bambino;

d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalità di cui all’articolo 1.

3. Al fine dell’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa, per l’anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l’anno 2010, di 30 milioni di euro.

Capo II

MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE

Articolo 9.

(Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni)

1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell’Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.

1-bis. Limitatamente ai territori dei comuni di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all’articolo 110 comma 3 lettere a), b) e c) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in rassegna, sono classificati come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.

1-ter. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nonché le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuate per la raccolta il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 identificati con il codice CER 20.03.04 si intendono estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99.

2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il comune di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.

3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale dell’Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

4. L’ISPRA, nell’ambito del Consiglio federale presso di esso operante, assicura il coordinamento delle attività realizzate dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente dell’Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonché il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.

5. In deroga all’articolo 208, comma 15, ed all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.

6. In deroga all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini di validità delle iscrizioni all’Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell’Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino dell’operatività della sezione regionale dell’Albo. Nel periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell’Albo.

7. soppresso.

8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all’articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l’ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente all’eventuale utilizzo.

9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISPRA, possono essere definite le modalità operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.

 

Art. 9-bis.

(Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e nella gestione delle risorse idriche)

1. La Provincia de L’Aquila, ovvero l’Autorità d’ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l’ISPRA e le ASL competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell’efficacia depurativa dell’impianto.

2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 contiene idonee prescrizioni per il periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime, comunque non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a produrre, ferma restando la facoltà per la Provincia ovvero per l’Autorità d’ambito, per l’ISPRA e per le ASL di richiedere integrazioni ove necessario, la seguente documentazione:

a) relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacità depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici subiti dall’impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la funzionalità;

b) descrizione degli eventuali interventi già realizzati e finalizzati al ripristino e/o messa in sicurezza dell’impianto;

c) planimetria dell’insediamento in cui vengono individuate le parti danneggiate;

d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.

4. Per la realizzazione dell’intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel Comune di L’Aquila, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a trasferire in favore della contabilità speciale del Commissario delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall’impianto, la somma di euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento di cui all’articolo 2, comma 323, della legge 28 dicembre 2007, n. 244.

5. Per la progettazione e l’affidamento dei lavori inerenti le iniziative di cui al precedente comma necessarie al superamento dell’emergenza, il Commissario delegato può avvalersi di società a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, designate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato.

6. Per garantire l’efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione è istituita, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nella competenze già attribuite all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è soppresso. La denominazione “Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche” sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione “Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche”, ovunque presente. La Commissione esprime il parere di cui all’articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. All’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 6, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole: “L’Osservatorio” sono sostituite dalle seguenti: “La Commissione”; al comma 6-bis, sono soppresse le parole: “e dell’Osservatorio dei servizi idrici”; il primo periodo del comma 3 è soppresso, mentre il comma 2 è così sostituito: “2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell’ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnicoscientifica. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell’organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all’entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. Conseguentemente, al comma 12 dell’articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche”, sono sostituite dalle seguenti: “Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche”».

7. Il Progr

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