DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2009
Disposizioni in materia di 5 per mille per l’anno finanziario
2009. (09A06467)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
prevede per l’anno finanziario 2009 la destinazione di una quota pari
al cinque per mille dell’imposta netta sul reddito delle persone
fisiche, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti
finalita’:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale, di cui all’art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione
sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
previsti dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano
nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’universita’;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita’ sociali svolte dal comune di residenza
del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;
Rilevata la necessita’ di definire, per il corrente anno
finanziario ed in base a quanto previsto dall’art. 63-bis, comma 4,
del citato decreto-legge n. 112 del 2008, con un decreto di natura
non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
le modalita’ di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e
le modalita’ del riparto delle somme stesse nonche’ le modalita’ e i
termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi dell’art.
63-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;
Considerata l’opportunita’ di fissare una soglia relativa al
contributo percepito al di sotto della quale i soggetti beneficiari
non sono tenuti all’invio del rendiconto e della relazione, fermi
restando gli obblighi di compilazione e di conservazione per dieci
anni della documentazione;
Visto l’art. 63-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del
2008 in base al quale «Le disposizioni che riconoscono contributi a
favore di Associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle
risorse derivanti dal cinque per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze che disciplina le relative
modalita’ di attuazione, prevedendo particolari modalita’ di accesso
al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche’ la
limitazione dell’incentivo nei confronti delle sole associazioni
sportive che svolgono una rilevante attivita’ di interesse sociale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione e amministrativa», e
successive modificazioni e integrazioni;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1.
Individuazione dei soggetti di cui all’art. 63-bis, comma 1, lettera
a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. I soggetti indicati all’art. 63-bis, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che intendono partecipare al
riparto della quota del cinque per mille dell’imposta individuata dal
medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto
dall’Agenzia delle entrate. L’iscrizione si effettua soltanto in via
telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso
disponibile nel sito web della predetta Agenzia all’indirizzo
http://www.agenziaentrate.gov.it/
2. Il modulo della domanda e’ conforme al fac-simile allegato 1 al
presente decreto e prevede una autodichiarazione, sottoscritta dal
rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa al possesso dei
requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle
disposizioni di legge di cui al comma 1.
3. Per l’iscrizione nell’elenco le domande devono essere trasmesse
all’Agenzia delle entrate entro il 20 aprile 2009, a pena di
decadenza, dai soggetti interessati, anche per il tramite degli
intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le
vigenti disposizioni di legge.
4. I soggetti indicati nel precedente comma 1 che hanno prodotto
tempestivamente la domanda di iscrizione, vengono inseriti in un
unico elenco curato dall’Agenzia delle entrate.
5. L’elenco dei soggetti iscritti, contenente l’indicazione della
denominazione, della sede, della tipologia di appartenenza, del
codice fiscale di ciascun nominativo, e’ pubblicato dall’Agenzia
delle entrate entro il 28 aprile 2009 sul sito di cui al comma 1.
Eventuali errori di iscrizione nell’elenco possono essere fatti
valere, entro il 5 maggio 2009, dal legale rappresentante dell’ente
richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale
dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la
sede legale del medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica
degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l’Agenzia delle
entrate provvede alla pubblicazione, sul sito di cui al comma 1,
entro l’11 maggio 2009, di una versione aggiornata dell’elenco.
6. Entro il 30 giugno 2009, a pena di decadenza, i legali
rappresentanti dei soggetti iscritti nell’elenco aggiornato di cui al
comma 4 sottoscrivono e spediscono, con raccomandata a/r, alla
Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito
territoriale si trova la sede legale dei medesimi soggetti, una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, ai sensi dell’art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2.
7. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di
decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un
documento di identita’ del sottoscrittore. Il modulo della
dichiarazione sostitutiva e’ conforme al fac-simile allegato 2 al
presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e’
condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota di cui
al comma 1.
8. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 hanno l’obbligo
di conservazione di cui all’art. 3, comma 9-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
9. L’Agenzia delle entrate procede entro il 31 dicembre 2009 ai
controlli, anche a campione, circa la veridicita’ delle dichiarazioni
sostitutive di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43
e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti
dalla norma ai fini dell’iscrizione negli elenchi sono esclusi dal
riparto delle somme del cinque per mille e depennati dall’elenco con
provvedimento formale della competente Direzione regionale
dell’Agenzia delle entrate.
L’elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e’ pubblicato
sul sito dell’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2010.
10. Entro la medesima data del 31 marzo 2010 l’Agenzia delle
entrate pubblica anche l’elenco dei soggetti esclusi dal riparto del
cinque per mille sia per le cause di decadenza previste nei
precedenti commi 6 e 7, sia per il mancato possesso dei requisiti
previsti dalla norma.
Art. 2.
Individuazione dei soggetti di cui all’art. 63-bis, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. Ai fini del presente decreto si intendono per soggetti da
ammettere al riparto ai sensi dell’art. 63-bis, comma 1, lettera b)
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli enti senza
scopo di lucro, quali universita’ e istituti universitari, statali e
non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari,
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed
istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e
dalla fonte di finanziamento, la cui finalita’ principale consiste
nello svolgere attivita’ di ricerca scientifica.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono beneficiare del
riparto, si iscrivono, entro il 15 aprile 2009, a pena di decadenza,
nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca (MIUR). L’iscrizione si effettua
soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto
informatico reso disponibile su sito web del Ministero:
http://www.miur.it/
3. Per le finalita’ di cui al comma 2, gli enti compilano il modulo
di domanda, conforme al fac-simile allegato 3 al presente decreto,
nonche’, salvo quanto previsto al comma 5, una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta’, ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
relativa alla sussistenza dei medesimi requisiti conforme al
fac-simile alle-
gato 4 al presente decreto. Unitamente all’invio della domanda per
via telematica gli enti interessati trasmettono via fax gli allegati
3 e 4 debitamente compilati e firmati, allegando copia di un
documento di identita’ del legale rappresentante dell’ente. Il legale
rappresentante dell’ente richiedente puo’ chiedere la rettifica di
eventuali errori di iscrizione entro il 17 aprile 2009. Dopo aver
proceduto alla rettifica degli errori di iscrizione il Ministero
trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco entro il 22 aprile 2009.
4. Entro il 29 maggio 2009, a pena di decadenza, i legali
rappresentanti dei soggetti iscritti nell’elenco di cui al comma 3
spediscono, con raccomandata a/r, al Ministero gli allegati di cui al
comma 3, copia del documento di identita’ del legale rappresentante
dell’ente, nonche’ copia dello statuto. Il Ministero entro il 30
novembre 2009 procede ai controlli, anche a campione, circa la
veridicita’ della dichiarazione sostitutiva con procedura analoga a
quella prevista dall’art. 1, comma 9. Il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca trasmette all’Agenzia delle entrate,
entro il 31 dicembre 2009, due distinti elenchi relativi ai soggetti
ammessi al riparto e a quelli esclusi.
5. Gli enti pubblici di ricerca, le universita’ statali e non
statali legalmente riconosciute, i consorzi interuniversitari, le
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica statali
e non statali legalmente riconosciute presentano la domanda per via
telematica ai sensi del comma 2, compilando esclusivamente il modulo
di cui all’allegato 3 e trasmettono via fax o con raccomandata a/r al
Ministero, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 3 e 4,
esclusivamente copia del medesimo modulo (allegato 3) debitamente
compilato e firmato.
6. L’elenco di cui al comma 3 e’ pubblicato dall’Agenzia delle
entrate entro il 28 aprile 2009 sul sito indicato nell’art. 1, comma
1.
Art. 3.
Individuazione dei soggetti di cui all’art. 63-bis, comma 1, lettera
c), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. Ai fini del presente decreto si intendono per soggetti da
ammettere al riparto, ai sensi dell’art. 63-bis, comma 1, lettera c)
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla
ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
b) le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
c) le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che
svolgono attivita’ di ricerca traslazionale, in collaborazione con
gli enti di cui alle lettere a) e b) che contribuiscano con proprie
risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca
sanitaria determinati dal Ministero del lavoro della salute e delle
politiche sociali.
2. I soggetti di cui al comma 1, non ricompresi nell’elenco
pubblicato dall’Agenzia delle entrate nell’anno 2008, e che intendono
beneficiare del riparto, devono far pervenire entro il 15 aprile
2009, a pena di decadenza, apposita domanda al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali – Direzione generale della
ricerca scientifica e tecnologica – con indicazione della
denominazione, la sede e il codice fiscale. La predetta domanda deve
essere corredata da una dichiarazione recante l’attivita’ di ricerca
sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di
ricerca utilizzate, per la realizzazione dei programmi di ricerca
approvati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali . Il legale rappresentante dell’ente richiedente puo’
chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 17
aprile 2009.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
redige e comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro
il 22 aprile 2009, l’elenco degli enti della ricerca sanitaria, di
cui all’art. 63-bis, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n.
112 del 2008, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la
sede e il codice fiscale.
4. L’elenco di cui al comma 1 e’ pubblicato dall’Agenzia delle
entrate entro il 28 aprile 2009 sul sito indicato nell’art. 1, comma
1.
Art. 4.
Individuazione dei soggetti di cui all’art. 63-bis, comma 1, lettera
d), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. Partecipano al riparto della quota del cinque per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche i comuni di residenza
dei contribuenti che hanno apposto la propria firma nell’apposito
riquadro corrispondente alla finalita’ di cui all’art. 63-bis, comma
1, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 5.
Individuazione dei soggetti di cui all’art. 63-bis, comma 1, lettera
e), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. Relativamente alle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono
una rilevante attivita’ di interesse sociale di cui all’art. 63-bis,
comma 1, lettera e), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
disposizioni riguardanti le modalita’ di attuazione, di accesso al
contributo, di iscrizione in apposito elenco, di controllo e di
rendicontazione sono dettate con il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui al comma 6 del citato art.
63-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 citato.
Art. 6.
Presenza dei medesimi nominativi in piu’ elenchi
1. E’ consentita la presenza di un medesimo nominativo in piu’ di
uno degli elenchi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 5, purche’
l’ente interessato risulti in possesso di tutti i requisiti che ne
legittimano la presenza in ciascuno di essi.
2. I nominativi presenti in piu’ elenchi partecipano al riparto
della quota del cinque per mille in ragione delle scelte dirette
operate nei rispettivi elenchi.
Art. 7.
Modelli di dichiarazione per la destinazione del 5 per mille
1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del cinque
per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche,
relativa al periodo di imposta 2008, utilizzando il modello CUD 2009,
il modello 730/1 redditi 2008, il modello Unico persone Fisiche 2009
ovvero la scheda per la scelta dell’otto e del cinque per mille,
inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello
Unico PF e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione
della dichiarazione.
Art. 8.
Destinazione del cinque per mille
1. Il contribuente puo’ destinare la quota del cinque per mille
della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al
periodo di imposta 2008, apponendo la firma in uno dei cinque
appositi riquadri che figurano nei modelli di cui all’art. 7,
corrispondenti rispettivamente alle seguenti finalita’:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale, di cui all’art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione
sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
previsti dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano
nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’universita’;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita’ sociali svolte dal comune di residenza
del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono
una rilevante attivita’ di interesse sociale, individuate secondo i
criteri fissati dal decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze ai sensi dell’art. 63-bis, comma 6, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
2. Puo’ essere espressa una sola scelta di destinazione.
L’apposizione della firma in piu’ riquadri rende nulle le scelte
operate.
3. Nei riquadri corrispondenti alle finalita’ di cui alle lettere
a), b) c) ed e) del comma 1, dell’art. 63-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, oltre all’apposizione della firma, puo’ altresi’
indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende
destinare direttamente la quota del cinque per mille della sua
imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codice
fiscale e’ tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5.
4. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro,
indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario
compreso in uno o piu’ elenchi afferenti a diversa finalita’, assume
rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l’indicazione del
codice fiscale.
5. La scelta di destinazione del cinque per mille di cui al
presente decreto e quella dell’otto per mille di cui alla legge n.
222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.
Art. 9.
Riparto del cinque per mille
1. Ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1
dell’art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133,
definitivamente individuati ai sensi degli articoli 1, comma 9, 2, 3
e 5 spettano le quote del cinque per mille loro direttamente
destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai
sensi dell’art. 8, comma 1, hanno altresi’ indicato il codice fiscale
dei soggetti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 e all’art.
8, comma 4, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice
fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille
ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o
riferibile ad un soggetto non inserito nei citati elenchi, le somme
corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille
destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalita’
di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 1 dell’art. 63-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono ripartite, nell’ambito
delle medesime finalita’, in proporzione al numero complessivo delle
destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice
fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi.
3. Ai comuni spettano le quote del cinque per mille dell’imposta
del reddito per le persone fisiche dei contribuenti che in essi
risiedono e che hanno apposto la propria firma, ai sensi dell’art. 7,
comma 1, nel riquadro corrispondente alla finalita’ di cui alla
lettera d) del comma 1 dell’art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
4. Ai sensi dell’art. 63-bis, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, ai fini della determinazione del cinque per mille
afferente i singoli contribuenti, l’Agenzia delle entrate deve fare
riferimento all’imposta personale netta di ciascuno.
Art. 10.
Corresponsione del cinque per mille
1. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai
contribuenti per il periodo d’imposta 2008, trasmette in via
telematica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire,
sulla base degli incassi relativi all’imposta sul reddito per le
persone fisiche per il periodo d’imposta 2008, gli importi delle
somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i
contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del
cinque per mille della loro imposta sul reddito per le persone
fisiche.
2. Le somme da stanziare in base alla legislazione vigente per la
corresponsione del 5 per mille relativo al periodo d’imposta 2008
saranno iscritte in bilancio sull’apposito Fondo nell’ambito del
centro di responsabilita’ «Ragioneria Generale dello Stato» dello
Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2010.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno ripartiti, nei limiti di
quanto stanziato in bilancio sul predetto Fondo, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze – sentito il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali – tra gli stati di
previsione delle amministrazioni di cui al comma 4, sulla base dei
dati comunicati dall’Agenzia delle entrate.
4. La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti,
stabilite ai sensi del comma 1, dell’art. 63-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 sara’ effettuata, sulla base degli elenchi
all’uopo predisposti dall’Agenzia delle entrate:
dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
per gli enti del volontariato e le onlus;
dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
per gli enti dell’universita’ e della ricerca;
dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
per gli enti della ricerca sanitaria;
dal Ministero dell’interno per i comuni;
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a
norma di legge che svolgono una rilevante attivita’ di interesse
sociale.
Art. 11.
Obbligo di rendicontazione delle somme
1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell’art.
10 entro un anno dalla ricezione degli importi, sono tenuti a
redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a
mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la
destinazione delle somme ad essi attribuite, cosi’ come indicato dal
comma 3, art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei
Ministeri competenti.
2. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 8
effettuano la rendicontazione secondo i criteri fissati dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’art. 63-bis,
comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008.
3. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse,
entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione,
all’amministrazione competente alla erogazione delle somme, per
consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione
potra’ richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione
integrativa.
4. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a
20.000 euro non sono tenuti all’invio del rendiconto e della
relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla
ricezione degli importi e conservare per dieci anni.
5. Le amministrazioni competenti possono operare controlli
amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi
degli enti beneficiari.
Art. 12.
Modalita’ e termini per il recupero delle somme
1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:
a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla
base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche
documentali;
b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di
rendicontazione;
c) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari
o superiore a 20.000 euro non inviino il rendiconto e la relazione;
d) qualora, a seguito di controlli l’ente beneficiario sia
risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo
all’ammissione al beneficio;
e) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo
inferiore a 20.000 euro non ottemperino alla richiesta di
trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione
illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.
2. Il Ministero competente, previa contestazione, in esito a un
procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo
e – nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 – trasmette gli
atti all’Autorita’ giudiziaria.
3. Il recupero del contributo comporta l’obbligo a carico del
beneficiario di riversare all’erario, entro il termine di sessanta
giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l’intero
ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di
inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati», e maggiorato degli interessi corrispettivi al
tasso legale.
4. Ove l’obbligato non ottemperi al versamento entro il termine
fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al
contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo
le modalita’ previste dalla normativa vigente.
Roma, 3 aprile 2009
Il Presidente: Berlusconi
Il Ministro dell’istruzione dell’universita’
e della ricerca
Gelmini
Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 205
Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?
Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it