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Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile.
di Redazione
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2009
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e
altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3766).
(09A05502)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 dicembre
2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009 e n. 3763 del
4 maggio 2009 recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti
agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Vista la nota del 28 aprile 2009 del Presidente dell’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento»
relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e
n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. In relazione alle accresciute esigenze di operativita’
dell’aeroporto dei Parchi in localita’ Preturo (L’Aquila),
conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 ed ai fini
dell’organizzazione del Vertice G8 che si terra’ a L’Aquila nel mese
di luglio 2009, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Dipartimento della protezione
civile e’ autorizzato a realizzare in via di somma urgenza lavori di
adeguamento della struttura aeroportuale, delle connesse
infrastrutture e della viabilita’, avvalendosi anche del Genio
dell’Aeronautica militare, del comune di L’Aquila e del competente
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, che possono
procedere con le deroghe previste dalle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri richiamate nel medesimo art. 17. A tal fine,
e’ altresi’ autorizzata la deroga a quanto disposto dagli articoli
12, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327.
2. Gli oneri derivanti dai lavori relativi al sedime aeroportuale e
realizzati dal Genio dell’Aeronautica militare, da contenere
nell’importo massimo di € 900.000,00 sono a carico dell’Ente
nazionale dell’aviazione civile, che provvede a trasferire le
relative risorse al Fondo per la protezione civile; il Dipartimento
della protezione civile e’ autorizzato ad anticipare le somme
occorrenti nel limite del predetto importo massimo.
3. Agli oneri relativi ai lavori diversi da quelli di cui al comma
2 provvedono le amministrazioni competenti.
Art. 2.
1. In favore del personale dell’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia direttamente impegnato in attivita’ necessarie al
superamento dell’emergenza, e’ autorizzata, fino al 31 maggio 2009,
la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili
pro-capite, con oneri posti a carico del medesimo Istituto.
Art. 3.
1. Per la realizzazione degli interventi da porre in essere per
fronteggiare l’emergenza di cui in premessa, il Commissario delegato,
oltre a quanto previsto dall’art. 3 dell’ordinanza di protezione
civile n. 3753 del 6 aprile 2009 e successive modifiche ed
integrazioni, e’ autorizzato a derogare all’art. 24 decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini delle procedure di occupazione ed espropriazione, il
Commissario delegato si avvale della collaborazione dell’Agenzia del
territorio sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi
dell’art. 6 della legge n. 225 del 1992.
3. Il Capo Dipartimento della protezione civile, Commissario
delegato, ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, e’ altresi’
autorizzato ad avvalersi dell’Agenzia del territorio sulla base di
apposita convenzione da stipulare ai sensi dell’art. 6 della legge n.
225 del 1992, per l’accertamento della congruita’ delle forniture di
beni e servizi acquisiti in relazione al Grande evento G8 e per
l’emergenza derivante dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
Art. 4.
1. Le amministrazioni interessate possono ricorrere alla Consip SPA
alfine di soddisfare i fabbisogni di beni e servizi delle popolazioni
interessate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per il cui
acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, conformemente alle modalita’ e allo schema pubblicato
sul portale degli acquisiti in rete del Ministero dell’economia e
delle finanze e della sopracitata societa’.
2. La medesima societa’ provvede a supportare le predette
amministrazioni nell’acquisizione, nell’utilizzo, nell’ottimizzazione
e nel monitoraggio delle risorse finanziarie.
Art. 5.
1. I contribuenti con domicilio fiscale nei comuni individuati dal
decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009
che prenotano, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, la fruizione del credito d’imposta di cui
all’art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, possono integrare o modificare il
formulario gia’ validamente presentato, conservando l’ordine
cronologico acquisito con la sua presentazione in tempo utile per il
rilascio dell’eventuale nulla-osta alla fruizione del credito stesso.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi
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