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Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontana
di Redazione
LEGGE 7 maggio 2009, n. 46
Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.
(09G0054)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Gli elettori affetti da gravissime infermita’, tali che
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile,
anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermita’ che
si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento
dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette
dimore»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un
periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno
antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volonta’ di
esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante
l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato
dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non
anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della
votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermita’ di
cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti
dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;
c) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilita’, nei confronti del
funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3,
lettera b), in assenza delle condizioni di infermita’ di cui al comma
1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di
servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e
comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;
d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite
le seguenti: «, lettera b),»;
e) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente:
«9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su
proposta dell’Ufficiale elettorale, puo’, con proprio provvedimento,
disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio
venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l’ospedale o la
casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti
elettori»;
f) la rubrica e’ sostituita dalla seguente:
«Voto domiciliare per elettori affetti da infermita’ che ne rendano
impossibile l’allontanamento dall’abitazione».
Art. 2.
1. L’articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 2. – 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui
circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento
letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare,
il numero degli scrutatori e’ aumentato a quattro.».
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 7 maggio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 907):
Presentato dall’on. Bernardini ed altri l’8 maggio 2008.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in
sede referente, il 9 luglio 2008 con pareri delle
Commissioni V e XII.
Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 3, 4, 9 dicembre 2008; l’8, 22, 29
gennaio 2009; il 4, 12, 26 febbraio 2009; il 12, 31 marzo
2009; l’1, 7, 23, 29 aprile 2009.
Esaminato in aula ed approvato il 29 aprile 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1539):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 30 aprile 2009 con pareri delle
commissioni 5ª e 12ª.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 5
maggio 2009.
Esaminato in aula il 5 maggio 2009 ed approvato il 6
maggio 2009.
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