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Valle d’Aosta – Disposizioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche (BUR 13/12/2005 n. 52)

di Redazione

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Oggetto) 1. La presente legge, nell’ambito dei princìpi fissati dalla direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio) e dal decreto legge 22 novembre 2004, n. 279 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, definisce il quadro normativo per realizzare la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche sul territorio regionale. ARTICOLO 2 (Princìpi) 1. Le misure per la gestione della coesistenza sono assunte in coerenza con le informazioni scientifiche disponibili riguardo ai possibili rischi di commistione derivanti dall’introduzione delle coltivazioni transgeniche, comunque sempre nel rispetto del principio di precauzione, sia per le colture convenzionali e biologiche, sia per la flora spontanea, la cui presenza caratterizza le peculiarità, anche produttive, dei diversi agro-ecosistemi della Regione. 2. Le misure adottate ai fini della coesistenza sono rispondenti al criterio della proporzionalità ed ispirate all’adozione di comportamenti efficienti ed efficaci, volti prioritariamente ad assicurare la separazione delle filiere, evitando l’imposizione di oneri non necessari a carico degli agricoltori e degli altri operatori delle filiere interessate. 3. Le misure per la gestione della coesistenza sono rivolte alle singole aziende agricole ed agli operatori della filiera, il cui ruolo è ritenuto rilevante ai fini della commistione tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche ed i prodotti delle stesse, limitatamente ai processi produttivi che si svolgono sul territorio regionale. 4. L’adozione di misure di portata regionale è limitata alle specie vegetali la cui coltivazione è incompatibile con la realizzazione di forme di coesistenza che, in base alle informazioni scientifiche disponibili, nel rispetto del principio di precauzione, possano essere considerate non pregiudizievoli del grado di biodiversità dell’ambiente naturale e, più in genere, degli agro-ecosistemi della Regione, nonché dei livelli di qualità e di tipicità delle produzioni agroalimentari regionali. ARTICOLO 3 (Livello di coesistenza) 1. Tenuto conto delle caratteristiche climatiche, ambientali e topografiche, nonché degli orientamenti produttivi e delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole presenti sul territorio regionale, il livello di coesistenza da raggiungere attraverso l’adozione delle misure di cui alla presente legge si fonda sulla presenza di distinte filiere di produzione e sulla definizione di distanze che le aziende agricole interessate a praticare le coltivazioni transgeniche sono tenute a rispettare, per escludere la commistione con le coltivazioni convenzionali e biologiche e salvaguardare la tipicità delle produzioni agroalimentari. 2. La possibilità di realizzare il livello di coesistenza di cui al comma 1 è funzione delle peculiarità delle specie e delle varietà vegetali interessate. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche regionali di cui al comma 1, è incompatibile con la realizzazione della coesistenza la coltivazione di piante transgeniche allogame a fecondazione anemofila o entomofila di specie sessualmente compatibili con la flora spontanea regionale. 3. E’, in ogni caso, incompatibile con la realizzazione della coesistenza la coltivazione di piante transgeniche nelle aree classificate come protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l’istituzione di aree naturali protette), e nelle aree appartenenti alla rete ecologica Natura 2000, di cui all’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche). 4. Per realizzare le finalità di cui all’articolo 1 del d.l. 279/2004, convertito dalla l. 5/2005, l’Assessorato competente in materia di agricoltura predispone l’elenco delle produzioni agroalimentari, di qualità e regolamentate, sementiere e vivaistiche, identificando le relative aree geografiche di produzione. ARTICOLO 4 (Misure per la coesistenza) 1. Gli agricoltori che intendono coltivare piante transgeniche sono tenuti ad adottare pratiche volte ad escludere la dispersione di polline negli appezzamenti degli agricoltori vicini e, più in genere, ad assicurare la separazione dei prodotti delle loro coltivazioni con quelli delle coltivazioni convenzionali e biologiche presenti nell’area interessata. 2. Le pratiche di cui al comma 1 riguardano l’isolamento dei campi, la lavorazione del terreno, la preparazione delle operazioni di semina, la semina, l’impianto, il raccolto, il trasporto, il magazzinaggio e la conservazione dei prodotti. 3. I campi destinati alle coltivazioni transgeniche devono essere isolati in modo tale da assicurare il rispetto delle distanze minime indicate nel piano di cui all’articolo 7. 4. Le lavorazioni del terreno che ha già ospitato coltivazioni transgeniche devono essere praticate con macchinari che escludano la dispersione e la diffusione di semi e di altro materiale geneticamente modificato. A tal fine, le macchine e le attrezzature interessate devono essere identificabili attraverso i registri di cui all’articolo 5 e non possono essere utilizzate nelle lavorazioni di terreni destinati a coltivazioni diverse da quelle transgeniche. Immediatamente dopo ogni utilizzo, le macchine e gli attrezzi di cui al presente comma devono essere sottoposti ad operazioni di accurata pulizia. 5. La conservazione e l’impiego di sementi geneticamente modificate deve avvenire in modo tale da evitare ogni commistione con altre sementi e, in particolare, la conservazione deve avvenire in locali separati ed in imballi integri ed etichettati. Le seminatrici utilizzate per le sementi geneticamente modificate devono essere identificabili attraverso i registri di cui all’articolo 5 e non possono essere utilizzate ai fini della coltivazione di piante diverse da quelle transgeniche. Immediatamente dopo le operazioni di semina, le seminatrici devono essere sottoposte ad operazioni di accurata pulizia al fine di escludere il rischio di dispersione e diffusione di sementi geneticamente modificate. A tal fine, le sementi geneticamente modificate sono trasportate fino al luogo di semina in imballi integri ed etichettati. 6. Le macchine e le attrezzature utilizzate per il raccolto dei prodotti di coltivazioni transgeniche devono essere identificabili attraverso i registri di cui all’articolo 5 e non possono essere utilizzate per il raccolto di prodotti diversi da quelli ottenuti da piante transgeniche. Immediatamente dopo ogni utilizzo, le macchine e gli attrezzi di cui al presente comma devono essere sottoposti ad operazioni di accurata pulizia. 7. Il trasporto, la conservazione, la lavorazione ed ogni altra operazione effettuata sui prodotti delle coltivazioni transgeniche, dalla raccolta al punto di vendita, deve avvenire in regime di separazione fisica dai prodotti delle coltivazioni diverse da quelle transgeniche e attraverso l’impiego di macchinari esclusivamente dedicati, nonché identificabili attraverso i registri di cui all’articolo 5. ARTICOLO 5 (Adempimenti a carico degli operatori) 1. Gli agricoltori che intendono praticare coltivazioni transgeniche hanno l’obbligo, prima di procedere all’acquisto delle sementi per la campagna successiva, di notificare all’Assessorato competente in materia di agricoltura il tipo di coltivazione, i periodi di semina, di fioritura, di impollinazione e di raccolta previsti per la stagione successiva. 2. L’Assessorato competente in materia di agricoltura, avvalendosi dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17 (Istituzione e gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane), comunica i dati di cui al comma 1 ai conduttori delle aziende agricole confinanti e, in ogni caso, ai conduttori delle aziende esposte al rischio di commistione, in relazione alle distanze indicate nel piano di cui all’articolo 7. La notifica di cui al presente comma è utilizzata ai fini della trasmissione dei dati d’interesse del pubblico registro di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati). 3. Ai fini della coltivazione di piante transgeniche, gli agricoltori hanno l’obbligo di elaborare un piano di gestione aziendale fondato sulla tenuta di registri aziendali contenenti le informazioni relative: a) alle pratiche colturali ed alle tecniche applicate ai fini dell’isolamento dei campi, della lavorazione del terreno, della preparazione delle operazioni di semina, della semina, dell’impianto, del raccolto, del trasporto, del magazzinaggio e della conservazione dei prodotti; b) all’identificazione delle macchine, delle attrezzature e degli impianti utilizzati, dalle fasi preparatorie la coltivazione fino al primo punto di vendita dei prodotti ottenuti dalle coltivazioni transgeniche; c) all’identificazione dei fornitori di sementi transgeniche o di altri prodotti geneticamente modificati utilizzati in azienda; d) all’identificazione dei fornitori di prestazioni e servizi, con particolare riferimento a quelli agromeccanici, cui è stato fatto ricorso ai fini dell’ottenimento delle produzioni transgeniche. 4. Le imprese agromeccaniche che forniscono servizi in aziende che praticano le coltivazioni transgeniche hanno l’obbligo della tenuta di registri contenenti le informazioni necessarie all’identificazione delle macchine e delle attrezzature utilizzate per le diverse operazioni che, ai sensi dell’articolo 4, commi 4, 5, 6 e 7, devono essere destinate unicamente alle coltivazioni transgeniche ed ai loro prodotti. 5. Ogni altro operatore che, a vario titolo, lavori, trasporti, conservi o, in ogni caso, trasformi prodotti ottenuti da coltivazioni transgeniche ha l’obbligo della tenuta di registri contenenti le informazioni necessarie all’identificazione delle macchine e delle attrezzature che, ai fini del raggiungimento del livello di coesistenza di cui all’articolo 3, comma 1, non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli transgenici e che risultano incompatibili rispetto alla realizzazione di filiere separate. ARTICOLO 6 (Monitoraggio e controllo della coesistenza) 1. L’Assessorato competente in materia di agricoltura provvede, attraverso apposita modulistica inviata agli agricoltori ed agli altri operatori di cui all’articolo 5, a raccogliere le informazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, ed a costituire una banca dati regionale, utilizzabile ai fini dell’attivazione di un servizio di monitoraggio e di controllo sullo stato di applicazione della presente legge. 2. Le informazioni raccolte attraverso la banca dati di cui al comma 1 sono utilizzate ai fini della raccolta e della tenuta, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), degli elementi conoscitivi di cui all’articolo 5, comma 4, del d.l. 279/2004, convertito dalla l. 5/2005. ARTICOLO 7 (Piano di coesistenza) 1. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, in tempo utile ai fini dell’esecuzione delle pratiche colturali relative alle coltivazioni interessate e nel rispetto dei principi e delle procedure di consultazione di cui all’articolo 3 del d.l. 279/2004, convertito dalla l. 5/2005, approva il piano per la realizzazione della coesistenza tra coltivazioni transgeniche, convenzionali e biologiche sul territorio regionale. 2. Il piano definisce: a) le distanze minime che, in assenza delle ulteriori misure precauzionali di cui alla lettera b), sono necessarie per assicurare l’isolamento dei campi nei quali, in base alle notifiche di cui all’articolo 5, comma 1, saranno praticate coltivazioni transgeniche; b) le pratiche e le tecniche che, nel rispetto del principio della cumulatività delle misure precauzionali, possono concorrere a determinare un abbassamento delle distanze minime di cui alla lettera a), indicando per ogni combinazione di misure definite le relative distanze minime; c) le categorie di operatori che sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge; d) le coltivazioni transgeniche e le aree nelle quali, ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, non è realizzabile la coesistenza; e) le misure per promuovere il raggiungimento di accordi, su base volontaria, tra agricoltori al fine di semplificare e rendere meno onerosa la realizzazione della coesistenza. ARTICOLO 8 (Attività di informazione e divulgazione) 1. L’Assessorato competente in materia di agricoltura promuove e realizza attività ed iniziative volte ad accrescere le conoscenze degli agricoltori e degli altri soggetti indicati nel piano di cui all’articolo 7 riguardo all’impiego delle coltivazioni geneticamente modificate, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla realizzazione tecnica delle misure di coesistenza e alle implicazioni di carattere economico connesse all’impatto sui costi di produzione aziendale, sulla produttività dei fattori impiegati e sulla commercializzazione dei prodotti. ARTICOLO 9 (Controllo e sanzioni) 1. Il controllo sull’applicazione della presente legge è affidato al Corpo forestale della Valle d’Aosta. 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 4, 5, 6 e 7, e all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6, comma 1, del d.l. 279/2004, convertito dalla l. 5/2005. 3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta. Aosta, 18 novembre 2005. Il Presidente CAVERI

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