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Lazio – Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004 (BUR 10/2/2004 n. 7) Art. 71

di Redazione

Art. 71 (Progetti di intervento nel quadro di aiuti internazionali attuati dalle Organizzazioni non Governative “ONG” e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS ) (3b) 1. La Regione, nel quadro degli aiuti internazionali ai Paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati, sostiene le Organizzazioni non Governative (ONG) riconosciute dal Governo italiano e responsabili dell’attuazione di progetti specifici di intervento, attraverso l’attività di volontariato del personale delle professioni sanitarie dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche del Lazio. (4) 2. Per i fini di cui al comma 1, personale delle professioni sanitarie dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche del Lazio, disponibile a svolgere attività di volontariato all’estero, per l’attuazione di progetti specifici gestiti dalle ONG, può usufruire di non più di trenta giorni di aspettativa retribuita per ciascun anno solare. (5) 2 bis. Possono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 2 anche i dipendenti della Regione Lazio che coordinano progetti di sviluppo per conto di ONG o che rivestono nelle stesse incarichi di direzione. (6) 3. I periodi di aspettativa di cui al comma 2 sono conteggiati agli effetti dell’anzianità di servizio sia per il calcolo del trattamento di fine rapporto che per il trattamento di quiescenza. 3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono applicarsi, altresì, in relazione all’attuazione di specifici progetti di intervento di particolare interesse individuati con deliberazione della Giunta regionale nell’ambito di quelli gestiti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale-ONLUS aventi sede nella Regione e regolarmente iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive modifiche. (6a) 4. Gli oneri relativi all’attuazione della presente legge, valutati in euro 1.500.000,00 per ciascun anno, gravano sulla UPB H11 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale e pluriennale della Regione Lazio. (3b) Rubrica modificata dall’articolo 136, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (4) Comma modificato dall’articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (5) Comma modificato dall’articolo 43, comma 1, lettera b) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (6) Comma inserito dall’articolo 72, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (6a) Comma inserito dall’articolo 136, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

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