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Liguria – Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari (BUR 25/8/2004 n. 7)
di Redazione
Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: Articolo 1 (Finalità) 1. La Regione, nellambito delle finalità indicate dallarticolo 1 della legge 1 agosto 2003 n. 206 (disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), riconosce il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività similari, dallente parrocchia, dagli Istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché da soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose per le quali lo Stato ha stipulato unintesa ai sensi dellarticolo 8 comma 3 della Costituzione. 2. Le attività di cui al comma 1 integrano lattività educativa della famiglia e sono finalizzate alla realizzazione personale e alla socializzazione dei minori, adolescenti e giovani, offrendo, altresì, unopportunità educativa nelle situazioni di disagio minorile. Articolo 2 (Protocolli dintesa) 1. Per le finalità di cui allarticolo 1, la Regione sottoscrive appositi protocolli dintesa, di durata triennale, separatamente con i seguenti soggetti: a) la Regione Ecclesiastica Ligure, in rappresentanza delle Diocesi presenti sul territorio ligure, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli Istituti religiosi cattolici e dei singoli Istituti e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Liguria; b) i singoli enti di culto con cui lo Stato ha stipulato unintesa ai sensi dellarticolo 8, comma 3 della Costituzione. Nei protocolli dintesa sono definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, aggregativa e sociale, svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari, dai suddetti soggetti a favore dei minori, adolescenti e giovani ed a sostegno delle famiglie. 2. La Regione sostiene, in particolare, tramite i protocolli di intesa di cui al comma 1, le attività finalizzate alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative del tempo libero, a favore dellintegrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile. 3. Nei protocolli di intesa la Regione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali di cui alla legge regionale 29 aprile 1997 n. 16 (istituzione della Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali), stabilisce i criteri con i quali Regione ed Enti locali liguri possono concedere ai soggetti di cui allarticolo 1, comma 1, in comodato, beni immobili e mobili, secondo quanto previsto dallarticolo 3, comma 1 della l. 206/2003. Articolo 3 (Programmazione degli interventi) 1. Le parrocchie, gli Istituti religiosi cattolici e gli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato unintesa ai sensi dellarticolo 8, comma 3 della Costituzione, che svolgono la loro attività nel territorio regionale, presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, i progetti concernenti le attività di cui allarticolo 1. 2. La Regione dichiara ammissibili i progetti di cui al comma 1 che possiedano i seguenti requisiti: a) conformità al protocollo di intesa stipulato ai sensi dellarticolo 2, comma 1; b) svolgimento di tale attività da parte del soggetto richiedente da almeno tre anni. 3. Tra i progetti ritenuti ammissibili per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge, la Regione redige una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri: a) numero dei partecipanti alle attività in rapporto alla consistenza delle comunità di riferimento; b) partecipazione alle attività di soggetti portatori di handicap e/o con situazioni di forte disagio; c) fasce di età coinvolta; d) situazione di svantaggio sociale dellambiente nel quale sono inserite le attività; e) ampiezza e pluralità dellofferta educativa. 4. La Giunta regionale, sulla base di quanto indicato al comma 3 e tenuto conto dei contenuti dei protocolli di intesa di cui allarticolo 2, stabilisce le modalità di concessione dei contributi. La graduatoria viene pubblicata entro il 30 aprile di ogni anno. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti la graduatoria, la Giunta regionale si avvale di apposita struttura interna. Articolo 4 (Tipologia degli interventi) 1. I finanziamenti per i progetti ritenuti ammissibili, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono destinati a: a) contributi per spese di gestione, fino ad un massimo di euro 5.000,00 per beneficiario; b) contributi in conto capitale nella misura massima dellottanta per cento fino ad un importo di euro 150.000,00 per beneficiario per lacquisizione di nuove strutture od attrezzature nonché per migliorie ed ampliamento di quelle esistenti. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri contributi concessi per analoghe finalità. Articolo 5 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario 2004: a) prelevamento di quota pari a euro 90.000,00 in termini di competenza e cassa dallU.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”; b) iscrizione di euro 90.000,00 in termini di competenza e cassa allU.P.B. 10.105 “Azioni a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale” (ridenominata); c) prelevamento di quota pari a euro 1.400.000,00 in termini di competenza e cassa dallU.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale”; d) istituzione dellU.P.B. 10.205 “Interventi a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale” con lo stanziamento di euro 1.400.000,00 in termini di competenza e cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Articolo 6 (Norma transitoria) 1. In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui allarticolo 3, comma 1, è fissato al 31 ottobre 2004 e il termine di cui allarticolo 3, comma 4 è fissato al 30 novembre 2004. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 10 agosto 2004 PER IL PRESIDENTE ILVICE-PRESIDENTE Vincenzo Gianni Plinio
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