Non profit

Regolamento recante criteri e modalita’ di concessione degli incentivi in favore dell’autoimprenditorialita’, di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (G.U. 6/10/2004 n. 235)

di Redazione

Preambolo IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed, in particolare, l’articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all’occupazione, ivi compresi quelli relativi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego; Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, emanato in attuazione della predetta disposizione e, in particolare, l’articolo 24, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o più regolamenti criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo; Ritenuto di procedere all’adozione di un regolamento concernente la concessione di incentivi a favore di società, cooperative sociali e agricoltori per la creazione di nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese, dei servizi e dell’agricoltura; Vista la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 68 del 21 marzo 2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni nei confronti dell’Aiuto di Stato N 336/2001, notificato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE ed avente ad oggetto le misure, previste dal seguente regolamento, rilevanti per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 10 novembre 2003 (parere n. 4568/2003); Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 73285 del 16 aprile 2004); A d o t t a il seguente regolamento: Capo I Disposizioni comuni Art. 1. Definizioni 1 . Nel presente regolamento l’espressione: a) “decreto legislativo” indica il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2000, n. 156; b) “Sviluppo Italia” indica la società Sviluppo Italia S.p.A. di cui all’articolo 23 del decreto legislativo; c) “beneficiari” indica le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, gli agricoltori e le cooperative sociali di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo destinatari delle agevolazioni di cui al presente regolamento; d) “territori agevolati” indica i territori di cui all’articolo 2 del decreto legislativo; e) “nuove iniziative” indica i progetti che presentano i requisiti della novità; f) “iniziative di sviluppo e consolidamento” indica i progetti di sviluppo e/o consolidamento che contemplino ampliamenti, razionalizzazioni, diversificazioni e ammodernamenti di attività già esistenti; g) “progetto” indica il documento tecnico in cui è descritta l’idea di impresa, sono pianificate le scelte strategiche e operative necessarie a realizzarla, è dimostrata la fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa e la sua redditività; h) “de minimis” indica la regola di diritto comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis); i) “tasso di riferimento” indica il tasso di riferimento determinato dalla Commissione europea; j) “beni culturali” indica beni di interesse archeologico, storico, artistico, demoetno-antropologico, ambientale e paesistico, archivistico e librario o, comunque, beni che costituiscano testimonianza materiale avente valore di civiltà, che possano essere oggetto dell’attività di fruizione; k) “orientamenti” indica gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 28 del 1 febbraio 2000; l) “ESL” indica l’Equivalente Sovvenzione Lordo che rappresenta, espresso in percentuale, il valore totale dell’agevolazione concessa ad un’azienda, al lordo delle tasse e in rapporto all’intero ammontare dell’investimento, secondo il metodo dell’Equivalente Sovvenzione adottato dalla Comunità europea per misurare l’effettiva intensità dell’aiuto; m) “regioni di cui all’Obiettivo 1” indica le regioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per il periodo 2000-2006; n) “POR” indica il Programma Operativo Regionale e rappresenta il documento di programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall’Obiettivo 1 in Italia. Esso contiene gli assi prioritari del programma, la coerenza col quadro comunitario di sostegno corrispondente, una descrizione sintetica delle misure previste, il piano finanziario indicativo e le disposizioni di attuazione del programma; o) “PSR” indica il Piano di Sviluppo Rurale e rappresenta il documento di programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, per la razionalizzazione e il finanziamento degli interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale e opera sull’intero territorio regionale. Art. 2. Requisiti dei soggetti beneficiari 1 . Le misure previste dal presente regolamento interessano le piccole imprese, così come definite nella Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea del 3 aprile 1996 e nell’allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché, a decorrere dal 1 gennaio 2005, le microimprese e le piccole imprese così come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. 2 . Le misure previste al Capo V del presente regolamento, in caso di cooperative sociali già esistenti di cui all’articolo 35, comma 5, potranno interessare anche le medie imprese, così come definite nella Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea del 3 aprile 1996 e nell’allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché, a decorrere dal 1 gennaio 2005, così come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. 3 . Fermo restando quanto previsto all’articolo 17, comma 3, le persone fisiche titolari di quote o azioni delle società, le persone fisiche socie delle cooperative e i titolari delle imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente regolamento non possono essere, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo intercorrente tra tale data ed i cinque anni successivi alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni medesime, né titolari di quote od azioni di altre società beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto legislativo, al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, all’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all’articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, né titolari delle imprese agricole di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, né titolari delle ditte individuali di cui all’articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 4 . La violazione delle disposizioni di cui al comma 3, contestata da Sviluppo Italia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è causa di revoca delle agevolazioni eventualmente concesse. Nel caso di società o cooperative tale violazione può tuttavia essere sanata, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della predetta contestazione, mediante la cessione della quota del socio inadempiente che non comporti comunque il venire meno dei requisiti soggettivi di età e residenza di cui al decreto legislativo. Art. 3. Benefici finanziari per gli investimenti 1 . Le agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo sono concedibili per l’acquisto documentato di beni di investimento, secondo i limiti fissati dall’Unione europea in termini di ESL, calcolati sulla base delle spese ammissibili in conto investimento per le singole misure incentivanti. 2 . Con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE, in luogo dei benefici di cui al comma 1, può essere concesso un contributo nei limiti del de minimis. In tal caso, l’eventuale contributo concesso per le spese di avviamento e/o di assistenza tecnica e formazione concorre al raggiungimento del limite del de minimis. 3 . Per i progetti nel settore della produzione agricola le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dagli Orientamenti, in particolare: a) 50 per cento nelle zone svantaggiate individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del 17 maggio 1999; b) 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati. 4 . I massimali di cui al comma 3 possono essere elevati di 5 punti percentuali per i giovani agricoltori, ai sensi del punto 4.1.1.2 degli Orientamenti. 5 . Per i progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dagli Orientamenti, in particolare: a) 50 per cento nelle regioni di cui all’Obiettivo 1; b) 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati. 6 . Ai fini del calcolo dell’ESL concorrono eventuali altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse al beneficiario. Art. 4. Vincoli agli investimenti nel settore agricolo 1 . Nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti. 2 . Le agevolazioni agli investimenti devono contribuire a migliorare i redditi agricoli e le condizioni di vita, di lavoro e di produzione. Il progetto deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, incrementare la qualità, tutelare e migliorare l’ambiente naturale, le condizioni di igiene e di benessere degli animali, promuovere la diversificazione delle attività agricole. 3 . Il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente ad aziende che soddisfino le seguenti ulteriori condizioni, che devono sussistere al momento della deliberazione di ammissione alle agevolazioni: a) redditività dell’azienda agricola comprovata mediante valutazione delle sue prospettive; b) possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali da parte dell’imprenditore proponente; c) rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. 4 . Le condizioni di cui al comma 3, lettere b) e c), possono essere soddisfatte entro tre anni dall’insediamento soltanto nei casi in cui sia necessario un periodo di adattamento per agevolare l’insediamento del giovane agricoltore o l’adattamento strutturale della sua azienda. 5 . Non sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano normali sbocchi di mercato. L’esistenza di tali sbocchi viene valutata nel rispetto dei criteri previsti dai PSR e dai POR delle singole regioni, così come approvati dalla Commissione europea. Nella concessione delle agevolazioni si tiene conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, conformemente a quanto recepito dai PSR e dai POR delle singole regioni, già approvati dalla Commissione europea. Non sono concesse agevolazioni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle stabilite dai PSR e dai POR delle regioni interessate, così come approvati dalla Commissione. Art. 5. Modalità di erogazione dei benefici per gli investimenti 1 . Il beneficiario può chiedere, successivamente alla stipula del contratto di cui all’articolo 18, l’erogazione delle somme concesse per la realizzazione degli investimenti sulla base di stati di avanzamento dei lavori, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa di spesa. 2 . La dimostrazione della spesa effettuata è consentita per non più di cinque stati di avanzamento, di cui il primo in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture anche non quietanzate, i successivi in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture quietanzate dello stato di avanzamento precedente e di fatture anche non quietanzate delle spese ulteriormente realizzate, e l’ultimo a saldo, in misura non superiore al 10 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture quietanzate relative allo stato di avanzamento precedente ed a quello a saldo. 3 . Tutte le erogazioni in conto mutuo sono subordinate all’assunzione delle idonee garanzie indicate nell’articolo 4 del decreto legislativo. 4 . Per ogni stato di avanzamento le erogazioni vengono effettuate su richiesta del legale rappresentante del beneficiario ed imputate al conto capitale e al conto mutuo sulla base delle quote percentuali stabilite nel contratto. Le erogazioni relative all’ultimo stato di avanzamento vengono effettuate subordinatamente all’esito positivo della verifica finale. 5 . I macchinari e le attrezzature devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso in cui tale requisito non risulti dalle fatture o dalla documentazione trasmessa il beneficiario presenta apposita dichiarazione resa sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante della ditta fornitrice. 6 . Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. In caso di rigetto della domanda e di presentazione di una nuova domanda da parte del medesimo beneficiario, entro un anno dalla data di comunicazione del predetto rigetto, sono ammissibili le spese sostenute dopo la data di presentazione della prima domanda solo se riconducibili all’attività del nuovo progetto. Art. 6. Benefici finanziari per la gestione 1 . Con l’esclusione dei progetti nel settore agricolo il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 3, lettera b), del decreto legislativo è concesso per le spese di funzionamento connesse con la fase di avvio dell’iniziativa agevolata. 2 . Il contributo alle spese di funzionamento è concesso secondo la regola del de minimis, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore, con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, comma 2. Art. 7. Modalità di erogazione dei contributi alle spese di gestione 1 . Il beneficiario può chiedere, dopo la presentazione del primo degli stati di avanzamento di cui all’articolo 5, comma 2, un’anticipazione in misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso per il primo anno di attività. 2 . Ai fini dell’erogazione dell’anticipazione il beneficiario deve fornire idonea documentazione probatoria dell’avvio dell’attività prevista nel progetto. 3 . L’erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all’esito positivo della verifica di cui all’articolo 14. 4 . Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino effettuate in data successiva a quella di avvio dell’attività di cui al comma 2. Art. 8. Aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori 1 . Gli aiuti al sostegno dell’insediamento dei giovani agricoltori consistono in un premio unico il cui importo massimo ammissibile è di 25.000,00 euro, così come previsto dall’articolo 8, punto 2, del regolamento (CE) n. 1257/99. Tali aiuti sono concessi alle condizioni indicate nell’articolo 4, commi 3, 4 e 5. Art. 9. Benefici per la formazione nei settori diversi dal settore agricolo 1 . I benefici di cui all’articolo 3 comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo si sostanziano in agevolazioni per le attività di formazione specifica e generale, così come definite dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 68/2001, per un periodo massimo di due anni nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell’attività. 2 . I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un massimo di tre anni per beneficiari costituiti esclusivamente ovvero prevalentemente, in termini di maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, da donne. 3 . Per le attività di formazione specifica e di formazione generale l’ammontare delle agevolazioni non può superare, rispettivamente, il 35 per cento ed il 70 per cento dei costi ammissibili. Tali percentuali sono maggiorate di 10 punti nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE e di 5 punti nelle zone che beneficiano della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE. 4 . Le percentuali di cui al comma 3 sono, inoltre, maggiorate di 10 punti se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati, come definiti dall’articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 68/2001. 5 . Il contributo di cui al comma 1 è concedibile, nell’ambito territoriale di applicazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo, anche nei limiti del de minimis, con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, comma 2. Art. 10. Benefici per l’assistenza tecnica nel settore agricolo 1 . Le agevolazioni sono concesse, ai sensi del punto 14.1 degli Orientamenti, per coprire, fino al 100 per cento, i seguenti costi: a) istruzione e formazione: i costi ammissibili comprendono le spese inerenti all’organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l’assenza dell’agricoltore o del suo collaboratore; b) prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari; c) organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni; d) altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi. 2 . Ai sensi del punto 14.2 degli Orientamenti, non sono concessi aiuti limitati a determinate associazioni ed intesi a favorire soltanto i loro membri. 3 . Ai sensi del punto 14.3 degli Orientamenti, l’importo globale degli aiuti non può superare i 100.000,00 euro per ogni beneficiario per un periodo di tre anni. Art. 11. Mutuo agevolato 1 . Il mutuo agevolato è concesso ad un tasso calcolato in relazione al tasso di riferimento vigente alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mutuo ha una durata non superiore a dieci anni ed è posto in ammortamento secondo il piano previsto dal contratto. Per il periodo di realizzazione dell’investimento, da prevedere, a partire dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, in dodici mesi, elevabili a ventiquattro e a trentasei mesi nei casi, rispettivamente, di particolare ed eccezionale complessità del progetto, sono dovuti gli interessi sulle somme effettivamente erogate nella misura del tasso agevolato. 2 . Il beneficiario provvede al rimborso del mutuo mediante rate semestrali costanti posticipate, versandole entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata. 3 . In caso di ritardo nei pagamenti viene applicato sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora annuale pari al tasso di riferimento vigente alla data di scadenza della rata non pagata. In tal caso Sviluppo Italia può sospendere le erogazioni delle agevolazioni. 4 . Al termine del periodo di realizzazione dell’investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i benefici finanziari di cui all’articolo 3 vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l’importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo. Art. 12. Garanzie 1 . I beneficiari si obbligano a prestare, a garanzia del mutuo agevolato, dei relativi interessi, anche di mora, nonché delle spese ed accessori, i consensi necessari a costituire le garanzie di cui all’articolo 4 del decreto legislativo. 2 . Le garanzie sono iscritte per l’intero importo del mutuo concesso, maggiorato del 20 per cento a titolo di ulteriore garanzia per interessi ed accessori di ogni specie e dell’eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle spese. 3 . I beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di Sviluppo Italia sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità e i termini stabiliti nel contratto. Art. 13. Divieto di cessione dei contributi 1 . I contributi di cui all’articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo non possono essere ceduti da parte dei beneficiari. Art. 14. Verifica delle spese effettuate 1 . Sviluppo Italia può chiedere al beneficiario tutti gli elementi informativi e i documenti utili per verificare le spese da esso sostenute per la realizzazione dell’iniziativa agevolata. 2 . Sulla base della documentazione giustificativa di spesa presentata dal beneficiario per la richiesta di erogazione dei contributi concessi, Sviluppo Italia effettua il controllo delle spese sostenute e documentate ed accerta sia la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, sia il rispetto degli obblighi stabiliti nel contratto. 3 . Trascorsi sessanta giorni dalla data di accreditamento delle somme erogate, Sviluppo Italia, nei trenta giorni successivi, svolge accertamenti per verificare l’effettiva destinazione delle somme medesime alle finalità previste dal progetto approvato e dalla deliberazione di ammissione alle agevolazioni, subordinando all’esito positivo dei controlli le successive erogazioni. Art. 15. Domanda di ammissione alle agevolazioni 1 . La domanda di ammissione alle agevolazioni, predisposta secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e corredata dalla documentazione indicata agli articoli 24, 29, 34 e 39, è presentata a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero mediante inoltro telematico della stessa, sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. 2 . Sviluppo Italia trasmette copia della documentazione al competente ufficio della Regione ove è ubicata la sede operativa dell’impresa, il quale può esprimere il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione medesima. Decorso inutilmente tale termine la domanda ha ulteriore seguito. 3 . Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti Sviluppo Italia può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi. 4 . La realizzazione del progetto non deve essere stata avviata prima della presentazione della domanda. Art. 16. Istruttoria e valutazione delle domande 1 . Le domande vengono protocollate secondo l’ordine cronologico di ricevimento e, quindi, sottoposte ad un esame diretto ad accertare: a) la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo; b) la sussistenza dei requisiti oggettivi inerenti i progetti di cui agli articoli 6, 8, 10 e 12 del decreto legislativo; c) la validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa proposta, con specifico riferimento all’attendibilità professionale dei soggetti proponenti, all’affidabilità del piano finanziario, alla redditività e al livello tecnologico del progetto, nonché alla potenzialità del mercato di riferimento. Art. 17. Deliberazione di ammissione alle agevolazioni o di rigetto della domanda 1 . All’esito del procedimento istruttorio Sviluppo Italia, esperiti gli adempimenti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni, delibera l’ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati ed alla Regione competente. 2 . La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura incentivante riconosciuta, indica l’eventuale natura de minimis dell’agevolazione, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l’attuazione dell’iniziativa, fissa i benefici concessi e le caratteristiche del piano di ammortamento del mutuo agevolato. 3 . In caso di contributo a titolo di de minimis le agevolazioni finanziarie possono essere cumulate con altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione esclusivamente entro i limiti consentiti dall’applicazione del de minimis. A tal fine il beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto è compatibile con l’importo complessivo degli aiuti ricevuti a titolo di de minimis. Art. 18. Attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni 1 . Per l’attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito contratto, con il quale sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il concedente le agevolazioni ed il beneficiario medesimo, secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali. 2 . La violazione delle clausole contrattuali costituisce, nei casi espressamente previsti, causa di revoca delle agevolazioni concesse. Art. 19. Vincoli sugli investimenti e sull’attività 1 . I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell’attività d’impresa e comunque fino all’estinzione del mutuo. I beni sostitutivi di quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità sono altresì vincolati all’esercizio dell’impresa per lo stesso periodo. In caso di rinnovo di beni aziendali il beneficiario ha l’obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a Sviluppo Italia, la quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario a tutela dell’iniziativa agevolata. 2 . L’attività di impresa prevista nel progetto agevolato deve essere svolta per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data del suo inizio effettivo. 3 . La sede operativa dell’iniziativa deve essere mantenuta nei territori agevolati per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell’attività di impresa. 4 . I periodi quinquennali di vincolo di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dalla data di inizio effettivo dell’attività d’impresa purchè sia stato completato l’investimento. Nel caso in cui la data di inizio effettivo dell’attività d’impresa sia anteriore alla data di completamento dell’investimento tali periodi decorrono da quest’ultima. 5 . La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è causa di revoca delle agevolazioni concesse. Art. 20. Controlli e revoca delle agevolazioni 1 . Sviluppo Italia ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali, diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. 2 . Nel caso in cui i requisiti siano venuti meno, Sviluppo Italia, previa contestazione dell’addebito alla società, delibera la revoca delle agevolazioni concesse e procede al recupero dei contributi erogati. Capo II Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese Art. 21. Obblighi a carico dei soggetti beneficiari 1 . Gli statuti delle società e delle cooperative di cui all’articolo 5 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie, tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell’età e della residenza di cui allo stesso articolo 5, commi 1 e 2, per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo è causa di revoca delle agevolazioni concesse. 2 . In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, può autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora ciò si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficoltà dell’iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale. 3 . La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. Art. 22. Spese di investimento ammissibili 1 . Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell’I.V.A., relative alle seguenti voci: a) studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato; b) terreno; c) opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per l’eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva; d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrez-zature; e) altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo. 2 . La spesa di cui al comma 1, lettera a), è ammissibile nella misura del 2 per cento in caso di investimenti fino a 550.000,00 euro, dell’1,5 per cento da 550.000,00 euro a 1.300.000,00 euro e dell’1 per cento da 1.300.000,00 euro fino al limite previsto dal decreto legislativo. 3 . L’importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui alla lettera c), ad almeno 2,5 volte le spese di cui alla stessa lettera. In casi eccezionali, tale fattore è riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell’attività. 4 . Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell’artigianato e dell’industria, non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all’acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi non sono ammesse alle agevolazioni le spese per la costruzione e per l’acquisto degli immobili, compreso il terreno. 5 . Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti nel settore agricolo. 6 . Ai progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32. Per tali progetti è ammissibile, inoltre, la spesa per l’acquisto del terreno. 7 . Ai progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33, ad esclusione del comma 2. Art. 23. Spese di gestione ammissibili 1 . Per l’avviamento dell’iniziativa sono ammissibili le spese, al netto dell’I.V.A., regolarmente documentate, relative alle seguenti voci: a) acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti; b) prestazioni di servizi; c) oneri finanziari esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui all’articolo 11. 2 . Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci: a) spese per il personale; b) rimborsi ai soci. 3 . Il presente articolo non si applica ai progetti nel settore agricolo. Art. 24. Documentazione da allegare alla domanda 1 . Alla domanda di ammissione alle agevolazioni, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della società richiedente, e dei soci dichiaranti va allegata, in duplice copia, la seguente documentazione: a) fotocopia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto societario; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della società dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della società medesima è ubicata nei territori agevolati, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo, che la compagine sociale è costituita da soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo, che i soci persone fisiche non sono titolari di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo o ai sensi delle leggi indicate all’articolo 2, comma 3 e che nei confronti della società non sono in corso procedure esecutive o concorsuali; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale ogni singolo socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo o ai sensi delle leggi indicate all’articolo 2, comma 3; d) studio di fattibilità del progetto da realizzare, sottoscritto dal legale rappresentante della società, comprendente informazioni documentate sulle competenze ed esperienze di tutti i soci, con l’indicazione delle funzioni aziendali per essi previste, sul mercato di riferimento, sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi, sulla economicità dell’iniziativa, dimostrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività e redatti secondo i criteri stabiliti dalla direttive comunitarie, tenendo conto delle agevolazioni di cui all’articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo; e) certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva di certificazione. Capo III Misure in favore della nuova imprenditorialità nel settore dei servizi Art. 25. Obblighi a carico dei soggetti beneficiari 1 . Gli statuti delle società e delle cooperative di cui all’articolo 7 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie, tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell’età e della residenza di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo è causa di revoca delle agevolazioni concesse. 2 . In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, può autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora ciò si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficoltà dell’iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale. 3 . La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Art. 26. Vincoli sui progetti finanziabili 1 . Sono esclusi dai benefici i progetti che prevedono sia attività di fruizione di beni pubblici statali, sia attività di manutenzione straordinaria, relativamente al settore della manutenzione di opere civili ed industriali. Sono, altresì, esclusi i progetti nel settore dell’innovazione tecnologica per i quali lo studio di fattibilità non dimostri il possesso del requisito dell’innovatività. 2 . Sono esclusi i progetti presentati da società di servizi che prevedono attività rientranti nel campo di applicazione degli Orientamenti. Art. 27. Spese di investimento ammissibili 1 . Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell’I.V.A., relative alle seguenti voci: a) studio di fattibilità comprensivo dell’analisi di mercato; b) opere edilizie da eseguire; c) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature; d) altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo. 2 . La spesa per lo studio di fattibilità è ammissibile nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell’investimento da realizzare. 3 . Le spese di cui al comma 1, lettera b) sono ammesse esclusivamente per la sistemazione e/o la ristrutturazione di immobili, anche di terzi, entro il limite del 10 per cento dell’investimento complessivo. Tale limite può essere elevato da Sviluppo Italia in relazione alla possibilità di acquisire le garanzie di cui all’articolo 4 del decreto legislativo. Art. 28. Spese di gestione ammissibili 1 . Per l’avviamento del progetto sono ammissibili, al netto dell’I.V.A., le spese indicate all’articolo 23, com-ma 1 e non sono ammissibili le spese indicate dall’articolo 23, comma 2. Art. 29. Documentazione da allegare alla domanda 1 . Alla domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente titolo va allegata, in duplice copia, la documentazione indicata all’articolo 24. 2 . Per i progetti relativi al settore dei servizi di fruizione dei beni culturali alla domanda va allegata, ove necessario, anche la documentazione attestante l’autorizzazione del proprietario e del preposto alla tutela della specifica categoria di bene, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Capo IV Misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura Art. 30. Requisiti dei beneficiari 1 . Possono presentare domanda di ammissione i soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo, i quali: a) siano imprenditori agricoli a titolo principale, intendendosi per tali coloro che ricavano dall’azienda agricola un reddito pari o superiore al 50 per cento del proprio reddito totale e dedicano alle attività esterne all’azienda medesima un tempo di lavoro inferiore alla metà del proprio tempo di lavoro totale; b) subentrino o siano subentrati da non più di dodici mesi ad un parente entro il terzo grado nella conduzione dell’azienda agricola localizzata nei territori agevolati, assumendo la responsabilità civile e fiscale della gestione ovvero subentrino mortis causa ad un parente entro il terzo grado, purchè il progetto sia inoltrato nei sei mesi successivi al decesso. 2 . Nel caso in cui non sia posseduta alla data della presentazione della domanda, la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale deve sussistere al momento della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Art. 31. Vincoli sui progetti finanziabili 1 . Il conduttore uscente deve avere il legittimo possesso dell’azienda a titolo di proprietà, di affitto, di comodato o di uso nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda. Il soggetto richiedente si impegna a subentrare al conduttore uscente non oltre tre mesi dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. In sede di prima applicazione della misura agevolativa di cui al presente capo sono accoglibili i progetti presentati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei quali il subentro sia avvenuto in uno dei seguenti casi: a) nel periodo tra il 24 maggio 1997 e il 23 mag-gio 1999, a condizione che i richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo; b) dopo il 23 maggio 1999, a condizione che il conduttore uscente dimostri di aver avuto il legittimo possesso dell’azienda a titolo di proprietà, di affitto, di comodato o di uso nei due anni precedenti la data del subentro formale. Art. 32. Spese di investimento ammissibili nei progetti di produzione 1 . Per la realizzazione del progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel punto 4.1.1.5 degli Orientamenti, sono ammissibili le spese, al netto dell’I.V.A., concernenti le seguenti voci: a) studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato; b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario; c) opere edilizie da acquistare o da eseguire; d) oneri per il rilascio della concessione edilizia; e) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature; f) servizi di progettazione; g) acquisto di animali e piante; h) brevetti e licenze. 2 . L’importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui alle lettere b), c) e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore è riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell’attività. 3 . Salvo il disposto di cui al comma 2, le spese di cui al comma 1, lettere a), f) ed h), sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 per cento dell’investimento da realizzare. 4 . Per quanto riguarda l’acquisto di animali di cui alla lettera g) gli aiuti sono concessi soltanto per il primo acquisto di bestiame o per l’acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi o femmine, registrati nei libri genealogici o equivalenti. 5 . Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l’attività prevista dal progetto. Art. 33. Spese di investimento ammissibili nei progetti di trasformazione e commercializzazione 1 . Per la realizzazione del progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel punto 4.2.3 degli Orientamenti, sono ammissibili le spese, al netto dell’I.V.A., concernenti le seguenti voci: a) studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato; b) opere edilizie da acquistare o da eseguire; c) oneri per il rilascio della concessione edilizia; d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature; e) servizi di progettazione; f) brevetti e licenze. 2 . La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100 per cento della capacità produttiva, stimata a regime, dell’azienda oggetto del subentro. 3 . La spesa di cui al comma 1, lettera a), è ammissibile nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell’investimento da realizzare. L’importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui alle lettere b) e c), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore è riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell’attività. 4 . Salvo il disposto di cui al comma 3, le spese di cui al comma 1, lettere a), e) ed f), sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 per cento dell’investimento da realizzare. 5 . Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l’attività prevista dal progetto. Art. 34. Documentazione da allegare alla domanda 1 . Alla domanda di ammissione alle agevolazioni, corredata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente, va allegata, in duplice copia, la seguente documentazione: a) certificato di nascita e di residenza del richiedente al 1 gennaio 2000 o dichiarazione sostitutiva di certificazione; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il conduttore uscente attesta di avere il legittimo possesso dei terreni oggetto dell’iniziativa, dei quali sono indicati i dati catastali, a titolo di proprietà o di affitto o di comodato o di uso, secondo quanto previsto all’articolo 31; c) studio di fattibilità del progetto da realizzare, contenente informazioni documentate sulle capacità tecniche e professionali del soggetto proponente, sulle potenzialità del mercato di riferimento, sugli investimenti previsti, sulla situazione dell’azienda agricola oggetto del subentro, sulla redditività attesa dell’iniziativa illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività redatti, considerando le agevolazioni di cui all’articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo, secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie; d) certificato di iscrizione dell’azienda nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva di certificazione; e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società, di ditte individuali o di imprese agricole beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi del decreto legislativo o delle leggi di cui all’articolo 2, comma 3. Capo V Misure in favore delle cooperative sociali Art. 35. Vincoli sui soggetti beneficiari 1 . Gli statuti delle cooperative di cui all’articolo 11 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote societarie tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell’età e della residenza di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria, prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo, è causa di revoca delle agevolazioni concesse. 2 . In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, può autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora ciò si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficoltà dell’iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale. 3 . La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 4 . Le cooperative di nuova costituzione, a parte i soci svantaggiati, se privi dei requisiti soggettivi dell’età e della residenza, devono essere composte esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero composte prevalentemente da giovani tra i 18 ed i 29 anni, i quali abbiano la maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, residenti alla data del 1 gennaio 2000 nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all’articolo 2 del decreto legislativo. 5 . Nelle cooperative già esistenti, che presentano progetti per la realizzazione di iniziative di sviluppo e consolidamento, i soci lavoratori non svantaggiati devono essere residenti, alla data del 1 gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all’articolo 2 del decreto legislativo. 6 . I requisiti soggettivi di cui ai commi 4 e 5 non sono richiesti ai soci di cui all’articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Art. 36. Vincoli sui progetti finanziabili 1 . Nell’ambito dei settori agevolabili indicati all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono attività di carattere sociosanitario. Art. 37. Spese di investimento ammissibili 1 . Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell’I.V.A., regolarmente documentate concernenti le seguenti voci: a) studio di fattibilità comprensivo dell’analisi di mercato; b) terreno; c) opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per l’eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva; d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature; e) altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo. 2 . La spesa di cui al comma 1, lettera a), è ammissibile nella misura del 2 per cento. 3 . L’importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui alle lettere b), c) e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore è riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell’attività. 4 . Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell’artigianato e dell’industria, non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all’acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese di cui al comma 1, lettere b) e c). Per i medesimi progetti le spese di ristrutturazione comprese nel comma 1, lettera c), effettuate su beni anche di terzi, sono ammissibili fino al 10 per cento della spesa complessiva. Tale limite può essere elevato da Sviluppo Italia in relazione alla possibilità di acquisire le garanzie di cui all’articolo 4 del decreto legislativo. 5 . Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti nel settore agricolo. 6 . Ai progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si applicano le disposizioni previste dall’articolo 32. Per tali progetti è, inoltre, ammissibile la spesa per l’acquisto del terreno. 7 . Ai progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni previste dall’articolo 33, ad eccezione del comma 2. Art. 38. Spese di gestione ammissibili 1 . Per l’avviamento del progetto sono ammissibili, al netto dell’I.V.A., le spese indicate all’articolo 23, comma 1 e non sono ammissibili, le spese indicate all’articolo 23, comma 2. 2 . Il presente articolo non si applica ai progetti nel settore agricolo. Art. 39. Documentazione da allegare alla domanda 1 . Alla domanda di ammissione, corredata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante della società richiedente e dei soci dichiaranti, va allegata, in duplice copia, la seguente documentazione: a) fotocopia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto societario; b) certificato d’iscrizione della cooperativa nell’apposito registro presso la prefettura della provincia in cui essa ha la sede legale o dichiarazione sostitutiva di certificazione; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della società richiedente dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della società è ubicata nei territori agevolati ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo, che la compagine sociale è costituita da soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo e che i soci persone fisiche non sono titolari di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi del decreto legislativo o delle leggi indicate all’articolo 2, comma 3; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale ogni singolo socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo o delle leggi indicate all’articolo 2, comma 3; e) studio di fattibilità del progetto da realizzare, sottoscritto dal legale rappresentante della società, che deve comprendere informazioni documentate sulle competenze ed esperienze di tutti i soci, con l’indicazione delle funzioni aziendali per essi previste, sul mercato di riferimento, sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi, sull’economicità dell’iniziativa, illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività redatti secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie, tenendo conto delle agevolazioni di cui all’articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo; f) nel caso di cooperative già esistenti, i bilanci degli ultimi due esercizi o dalla data di inizio dell’attività se inferiore, con le relative delibere assembleari di approvazione. 2 . Nel caso di nuove iniziative lo studio di fattibilità del progetto deve comprendere informazioni relative ai riflessi sociali dell’iniziativa, con particolare riferimento al numero di soggetti svantaggiati inseriti nel processo lavorativo, alla capacità di abilitare professionalmente i soggetti svantaggiati, alla riduzione dei costi assistenziali, alla capacità, a regime, di farsi carico dei maggiori oneri connessi con l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, al mercato di riferimento, agli investimenti e agli aspetti tecnico-organizzativi, nonché agli aspetti economico-finanziari illustrati dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività, redatti secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie, da cui risulti un sostanziale equilibrio di gestione. 3 . Nel caso di iniziative già avviate lo studio di fattibilità del progetto deve comprendere, oltre alle informazioni di cui al comma 2, anche notizie relative all’esperienza maturata ed ai risultati raggiunti in termini sia economici, sia sociali. Capo VI Disposizioni transitorie e abrogazioni Art. 40. Disposizioni transitorie 1 . Le domande presentate per l’ammissione alle agevolazioni di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e all’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le quali non è stata completata la procedura di valutazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo e dal presente regolamento. Art. 41. Abrogazioni 1 . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 18 febbraio 1998, n. 306, recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all’imprenditorialità giovanile, il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica dell’11 maggio 1995, recante la definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni all’imprenditoria giovanile ai sensi dell’articolo 1-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole del 19 marzo 1999, n. 147, recante criteri e modalità di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni a favore dell’imprenditorialità giovanile e il decreto del Direttore generale del tesoro del 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, recante criteri e modalità di estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell’imprenditorialità giovanile. Art. 42. Norma finale 1 . Alle disposizioni del presente regolamento, ove compatibili con il mercato comune e non soggette all’obbligo di notifica, si applica il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 luglio 2004 Il Ministro dell’economia e delle finanze ad interim Berlusconi Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro per le politiche agricole e forestali Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 100

Partecipa alla due giorni per i 30 anni di VITA

Cara lettrice, caro lettore: il 25 e 26 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano, VITA festeggerà i suoi primi 30 anni con il titolo “E noi come vivremo?”. Un evento aperto a tutti, non per celebrare l’anniversario, ma per tracciare insieme a voi e ai tanti amici che parteciperanno nuovi futuri possibili.