Non profit

Toscana – Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all`articolo 17 L 137/52 (Assistenza a favore dei profughi) ovvero all`articolo 34 della L 763/81 (Normativa organica per i profughi) (B

di Redazione

ARTICOLO 1
(Alienazione degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica
riservati ai profughi)

1. I  profughi, assegnatari della quota degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica  loro riservata  ai sensi  dell`articolo 17
della legge  4 marzo  1952,  n.  137  (Assistenza  a  favore  dei
profughi), ovvero  ai  sensi  dell`articolo  34  della  legge  26
dicembre 1981,  n.  763  (Normativa  organica  per  i  profughi),
possono chiedere  ai comuni  la cessione  in proprieta`  di  tali
alloggi entro il 30 giugno 2006, beneficiando delle condizioni di
miglior favore di cui all`articolo 3.

ARTICOLO 2
(Soggetti legittimati a presentare la domanda)

1. Possono  presentare la domanda per l`acquisto degli alloggi di
cui all`articolo 1 gli assegnatari originari degli alloggi a loro
riservati  ai   sensi  dell`articolo   17  della  l.  137/1952  o
dell`articolo 34  della l.  763/1981, ovvero,  in caso di decesso
dell`assegnatario originario, i familiari che con lui convivevano
ai  quali   sia  stato   riconosciuto  il   diritto  al  subentro
nell`assegnazione dell`alloggio.

2. Gli  assegnatari o i familiari di cui al comma 1 devono essere
in regola  con il pagamento dei canoni di locazione dell`alloggio
assegnato, determinato  ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della
legge  regionale   20  dicembre   1996,  n.  96  (Disciplina  per
l`assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione
degli alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica),  da  ultimo
modificata dalla  legge regionale  31 luglio 1998, n. 45, nonche`
delle relative  spese di  conduzione all`atto della presentazione
della domanda di acquisto.

ARTICOLO 3
(Prezzo di cessione degli immobili)

1. Il  prezzo di  cessione degli alloggi di cui all`articolo 1 e`
determinato  nella   misura  del   50  per  cento  del  costo  di
costruzione di  ogni singolo  alloggio alla  data di  ultimazione
della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell`alloggio, se
anteriore.

ARTICOLO 4
(Adempimenti dei comuni)

1. Entro  sessanta giorni  dall`entrata in  vigore della presente
legge,  i  comuni  nel  cui  territorio  siano  presenti  alloggi
interessati dalle  disposizioni della presente legge rendono noto
ai soggetti  di cui  all`articolo 2  la facolta` di presentare la
domanda di  acquisto degli  alloggi loro  assegnati  nel  termine
indicato all`articolo 1.

2. Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i comuni comunicano alla competente struttura regionale lo
stato  di   attuazione  delle   vendite  degli   alloggi  di  cui
all`articolo 1,  qualora gia` inseriti nel programma regionale di
cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi
della legge  24 dicembre  1993,  n.  560  (Norme  in  materia  di
alienazione degli  alloggi di edilizia residenziale pubblica), da
ultimo modificata  dalla legge  23 dicembre  1999, n. 488, ovvero
formulano le proposte di inserimento in detto programma.

Nessuno ti regala niente, noi sì

Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.