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Toscana – Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana (BUR 4/1/2006 n. 1)

di Redazione

ARTICOLO 1
(Principi generali e finalita`)

1. La Regione nello spirito dei principi fissati dall`articolo 45
della Costituzione e dallo Statuto della Regione Toscana:

a) riconosce la funzione sociale ed economica che la cooperazione
   esercita nel territorio regionale;
b) promuove   la  diffusione    della    cultura  imprenditoriale
   cooperativa e della responsabilita` sociale;
c) valorizza, in tutte le diverse espressioni della cooperazione,
   le finalita`  di mutualita`,  democrazia interna partecipata e
   assenza di fini di speculazione nell`attivita` svolta;
d) riconosce  il ruolo  della cooperazione  di credito per la sua
   azione di sistema nello sviluppo locale.

2. La  Regione, nell`ambito  degli obiettivi della programmazione
economica regionale,  favorisce  e  sostiene  la  promozione,  lo
sviluppo ed il consolidamento del sistema cooperativo e delle sue
imprese.

3. La Regione, attraverso la presente legge, opera per:
a) promuovere  e sviluppare la cooperazione nelle sue varie forme
   ed espressioni;
b) diffondere  la conoscenza  dei principi,  dei valori  e  della
   cultura cooperativa.

ARTICOLO 2
(Soggetti beneficiari )

1. I  benefici della  presente legge si applicano, secondo quanto
specificatamente previsto dagli atti di programmazione regionale,
esclusivamente alle societa` cooperative:

a) che    sono  regolarmente  iscritte  all`Albo  delle  societa`
   cooperative e  che risultano essere certificate ai sensi degli
   articoli 5  o 6  del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220
   (Norme in  materia di  riordino  della  vigilanza  sugli  enti
   cooperativi, ai  sensi dell`articolo  7, comma  1, della  l. 3
   aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in
   materia cooperativistica,  con  particolare  riferimento  alla
   posizione del socio lavoratore");
b) che hanno almeno una unita` produttiva nel territorio toscano;
c) che    applicano  le  disposizioni  dei  Contratti  collettivi
   nazionali  di   lavoro  (CCNL)  e  degli  eventuali  contratti
   integrativi,  firmati   dalle   organizzazioni   sindacali   e
   cooperative maggiormente rappresentative.

2. I benefici della presente legge si applicano anche ai consorzi
costituiti dalle societa` cooperative di cui al comma 1.

ARTICOLO 3
(Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese cooperative)

1. La  Regione favorisce  le iniziative  per la  promozione della
cultura e della pratica cooperativa e le attivita` di animazione,
informazione, sostegno,  consulenza nei  confronti delle  imprese
cooperative, nonche`  le attivita` volte a garantire alle imprese
il piu`  agevole rapporto con la pubblica amministrazione; a tali
fini accredita  l`attivita`  di  appositi  Centri  di  Assistenza
Tecnica alle Imprese Cooperative, di seguito denominati CAIC.

2. Ai fini dell`accreditamento regionale i CAIC, costituiti sotto
forma   di   impresa   dalle   organizzazioni   regionali   delle
associazioni  cooperative   giuridicamente  riconosciute,  devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) disponibilita`  di una  struttura articolata in almeno quattro
   province del territorio regionale;
b) presenza   di  uno  statuto  che  preveda  lo  svolgimento  di
   attivita`  a   favore  di   tutte  le   societa`   cooperative
   richiedenti le prestazioni.

ARTICOLO 4
(Consulta regionale della cooperazione)

1.  La   Consulta  regionale   della  cooperazione,   di  seguito
denominata  Consulta,   e`  presieduta  dall`Assessore  regionale
competente.

2. Nella  Consulta sono rappresentate le organizzazioni regionali
delle  associazioni  cooperative  giuridicamente  riconosciute  e
maggiormente rappresentative in Toscana, l`ANCI Toscana, l`Unione
regionale delle  camere di commercio della Toscana (Unioncamere),
l`IRPET, le  organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello regionale.

3. Fanno  inoltre parte  della Consulta due esperti in materia di
cooperazione designati dal Presidente della Giunta regionale.

4. La  Consulta e` nominata dal Presidente della Giunta regionale
e resta in carica cinque anni.

5. Ai  componenti la  Consulta non  compete alcuna  indennita` di
presenza o di carica.

6. La composizione e le modalita` di funzionamento della Consulta
sono disciplinate  dal regolamento  regionale di cui all`articolo
12, di attuazione della presente legge.

ARTICOLO 5
(Compiti della Consulta regionale della cooperazione)

1. La Consulta esercita le seguenti funzioni:
a) esprime  parere alla  Giunta regionale sui progetti di legge e
   di regolamento regionale in materia di cooperazione;
b) propone  indirizzi e  formula proposte  per il  raggiungimento
   delle finalita` della presente legge;
c) propone  iniziative finalizzate allo sviluppo dei rapporti tra
   istituzioni e sistema cooperativo;
d) esprime parere su progetti regionali per attivita` finalizzate
   alla promozione e allo sviluppo della cooperazione;
e) esprime  parere  in  ordine  al  rilascio  dell`accreditamento
   regionale ai CAIC;
f) esprime parere sul piano di lavoro dell`Osservatorio regionale
   toscano della cooperazione di cui all`articolo 7 e le relative
   modalita` di funzionamento dell`Osservatorio;
g) propone  iniziative  finalizzate  al  sostegno  dell`attivita`
   degli enti bilaterali;
h) formula  proposte in  ordine alla  conferenza regionale  della
   cooperazione di cui all`articolo 6;
i) formula  proposte in  ordine al  miglioramento qualitativo dei
   servizi anche  rispetto alla  determinazione  e  al  controllo
   degli  standard   di  qualita`   e  alle   procedure  relative
   all`affidamento;
j) propone  azioni  positive  per  la  valorizzazione  in  ambito
   cooperativo  delle   persone  svantaggiate,   con  particolare
   riferimento alle persone disabili;
k) propone    azioni    positive  per  la  promozione  in  ambito
   cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne
   e  per  la  loro  valorizzazione  in  ambito  professionale  e
   direzionale.

ARTICOLO 6
(Conferenza regionale della cooperazione)

1. La  Giunta regionale organizza con cadenza almeno triennale la
conferenza regionale  della cooperazione,  finalizzata a favorire
il  confronto   sulle  politiche   di  sviluppo   delle   imprese
cooperative  nell`economia   e  nel  territorio  regionale  e  il
rafforzamento dei  rapporti fra  la cooperazione  ed  i  soggetti
istituzionali.

ARTICOLO 7
(Osservatorio regionale toscano sulla cooperazione)

1. La  Regione provvede  all`acquisizione di  tutti gli  elementi
informativi necessari  per orientare  efficacemente le  politiche
regionali  dirette  allo  sviluppo,  alla  qualificazione  ed  al
monitoraggio   della   cooperazione   attraverso   l`Osservatorio
regionale  toscano  sulla  cooperazione,  di  seguito  denominato
Osservatorio, che  opera  nell`ambito  della  direzione  generale
regionale    competente     per    materia;     alle    attivita`
dell`Osservatorio concorrono  le organizzazioni  regionali  delle
associazioni   cooperative    giuridicamente   riconosciute,   le
organizzazioni sindacali  maggiormente rappresentative e l`Unione
regionale delle camere di commercio della Toscana (Unioncamere).

2. L`Osservatorio  realizza una banca dati e cura l`aggiornamento
e la  raccolta dei  dati medesimi e delle principali informazioni
sul settore,  acquisendo  sistematicamente  dati  da  fonti  gia`
disponibili.

3. Il  sistema informativo  regionale, in  conformita`  a  quanto
previsto dalla  legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione
dell`amministrazione elettronica della societa` dell`informazione
e della  conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete
telematica regionale  toscana"), assicura  la gestione dei dati e
le elaborazioni  necessarie all`attivita`  dell`Osservatorio e si
raccorda con l`albo delle societa` cooperative.

4. L`attivita` dell`Osservatorio e` supportata da una commissione
tecnica, la  cui composizione e` definita dalla Giunta regionale.
I componenti della commissione sono nominati dal Presidente della
Giunta regionale.

ARTICOLO 8
(Attivita` dell`Osservatorio)

1. L`Osservatorio svolge le seguenti attivita`:
a) acquisizione  di elementi  conoscitivi sul sistema cooperativo
   regionale, sulla  diffusione della  cultura  e  della  pratica
   cooperativa dei suoi valori e principi;
b) costante monitoraggio della realta` cooperativa nel territorio
   toscano, in  particolare sull`utilizzo  delle forme di lavoro,
   sulla situazione degli andamenti occupazionali, sull`andamento
   economico  del   sistema  cooperativo   a  livello  globale  e
   settoriale, sull`innovazione, sulla formazione professionale e
   sulle strategie di crescita imprenditoriale;
c) analisi    e    studio    delle  problematiche  strutturali  e
   congiunturali  relative  al  settore  della  cooperazione  nel
   contesto del  sistema economico  internazionale,  nazionale  e
   regionale;
d) studi   e  ricerche  sulla  cooperazione  anche  di  carattere
   settoriale o locale;
e) informazione   sull`attivita`    svolta    dal  sistema  della
   cooperazione regionale;
f) valutazione  dell`efficacia  degli  interventi  regionali  sul
   sistema cooperativo;
g) predisposizione,  con cadenza  biennale, di  un rapporto sullo
   stato della cooperazione;
h) analisi  e rilievi  in ordine  ai progetti  regionali  di  cui
   all`articolo 5, comma 1, lettera d);
i) altre  iniziative in  materia di  cooperazione,  su  richiesta
   della Giunta regionale e della Consulta.

ARTICOLO 9
(Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione)

1. La  Regione, nell`ambito  degli  strumenti  di  programmazione
previsti dalla  vigente normativa  e, in  particolare, del  piano
regionale di  sviluppo economico  di cui  alla legge regionale 20
marzo 2000,  n. 35  (Disciplina  degli  interventi  regionali  in
materia di attivita` produttive), del piano di indirizzo generale
integrato di  cui alla  legge regionale  26 luglio  2002,  n.  32
(Testo unico  della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale ed
occupazione) e  del piano integrato sociale regionale di cui alla
legge regionale  24 febbraio  2005, n.  41 (Sistema  integrato di
interventi e  servizi per  la tutela  dei diritti di cittadinanza
sociale), attua forme di intervento finalizzate:

a) alla qualificazione, valorizzazione e promozione delle imprese
   cooperative;
b) allo  sviluppo, integrazione  e capitalizzazione delle imprese
   cooperative, mediante  forme di  agevolazione  all`accesso  al
   credito e mediante specifici strumenti finanziari;
c) al    trasferimento    di  conoscenze  e  competenze  ai  fini
   dell`innovazione  e   della  ricerca   ed  all`attuazione   di
   programmi e  progetti volti  al miglioramento  dei processi di
   lavoro sia  a livello di strategia aziendale, sia a livello di
   ambiente, di tempi e di socialita` interna, anche attraverso i
   CAIC di cui all`articolo 3;
d) all`attivazione   di    iniziative  per  la  realizzazione  di
   politiche   attive    dell`orientamento,   della    formazione
   professionale e  del lavoro  per la  promozione e  lo sviluppo
   della cooperazione e la diffusione della cultura cooperativa;
e) allo  svolgimento di  azioni positive per la valorizzazione in
   ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare
   riferimento alle persone disabili;
f) allo  svolgimento di  azioni positive  per  la  promozione  in
   ambito cooperativo  di una  maggiore  e  migliore  occupazione
   delle  donne   e  per   la  loro   valorizzazione  in   ambito
   professionale e direzionale.

ARTICOLO 10
(Consorzi fidi)

1. La  Regione riconosce  il ruolo  e  la  funzione  dei  Confidi
iscritti all`elenco  speciale di cui all`articolo 107 del decreto
legislativo 1  settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria  e creditizia),  nella  gestione  dei  fondi  di
agevolazione  e   di  incentivazione  regionale,  secondo  quanto
previsto dall`articolo  155 del  d.lgs. 385/1993, come modificato
dal comma  32 dell`articolo  13 del  decreto legge  30  settembre
2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

ARTICOLO 11
(Cooperazione sociale)

1. La  Regione riconosce  il  ruolo  della  cooperazione  sociale
nell`organizzazione e  nella gestione  del sistema  integrato  di
interventi e  servizi  sociali,  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa regionale vigente in materia di politiche sociali.

2. Le  associazioni di  rappresentanza delle  cooperative sociali
concorrono ai  processi di  programmazione regionale e locale. Le
cooperative   sociali    concorrono    alla    progettazione    e
all`erogazione dei servizi.

3. Nell`ambito  della  propria  programmazione  e  in  base  alle
risorse disponibili,  la Regione  e gli  Enti  locali  promuovono
azioni per  il sostegno  e la  qualificazione della  cooperazione
sociale, anche attraverso le politiche formative e occupazionali,
interventi di  natura fiscale,  azioni per  l`accesso al  credito
agevolato,  nonche`   misure  di   promozione,  comunicazione   e
approfondimento conoscitivo del settore.

ARTICOLO 12
(Regolamento regionale)

1. La  Giunta regionale  entro centottanta giorni dall`entrata in
vigore della presente legge, disciplina con regolamento:

a) i  requisiti, le  modalita` e i termini di presentazione delle
   richieste di  accreditamento da  parte dei  CAIC,  nonche`  la
   relativa documentazione;
b) le tipologie e la quantita` dei servizi erogabili;
c) le modalita` di controllo sulla documentazione prodotta;
d) le verifiche sulle attivita` prestate ai fini del mantenimento
   dell`accreditamento;
e) la composizione e le modalita` di funzionamento della Consulta
   regionale della cooperazione.

ARTICOLO 13
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall`articolo 9, comma 1, lettere a), b),
c), f) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite
nell`ambito del  piano regionale  di sviluppo economico stanziate
nel bilancio di previsione 2006.

2. Agli  oneri derivanti  dall`articolo 9,  comma 1,  lettera  d)
della presente  legge si  fa  fronte  con  le  risorse  stabilite
nell`ambito del piano di indirizzo generale integrato di cui alla
l.r. 32/2002, stanziate nel bilancio di previsione 2006.

3. Agli  oneri derivanti  dall`articolo 9,  comma 1,  lettera  e)
della presente  legge si  fa  fronte  con  le  risorse  stabilite
nell`ambito del  piano integrato  sociale regionale  di cui  alla
l.r. 41/2005, stanziate nel bilancio di previsione 2006.

4. Agli  oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge
di bilancio.

ARTICOLO 14
(Abrogazioni)

1. La  legge regionale  24  agosto  1977,  n.  59  (Provvedimenti
diretti alla  promozione e  allo sviluppo  della cooperazione) e`
abrogata.

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