ARTICOLO 1 (Modifica all`articolo 97 della l.r. 40/2005) 1. Al comma 1, lettera b), dell`articolo 97 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "dal Presidente della Giunta regionale". 2. Al comma 1, dopo la lettera h), e` aggiunta la seguente lettera h bis): "h bis) un rappresentante esperto nelle discipline del benessere e bio-naturali.". 3. Al comma 2, dopo le parole "al comma 1" sostituire con le seguenti parole "lettere g), h) e h bis), sono designati dalle rispettive associazioni o comitati.". 4. Dopo il comma 5 dell`articolo 97 della l.r. 40/2005 e` inserito il seguente comma: "5. bis La commissione regionale di bioetica resta in carica per la durata della legislatura regionale.".
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