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Toscana – Modifiche alla LR 40/05 (BUR 4/1/2006 n. 1)

di Redazione

ARTICOLO 1
(Modifica all`articolo 97 della l.r. 40/2005)

1. Al comma 1, lettera b), dell`articolo 97 della legge regionale
24 febbraio  2005,  n.  40  (Disciplina  del  servizio  sanitario
regionale) le  parole "dalla  Giunta regionale"  sono  sostituite
dalle parole "dal Presidente della Giunta regionale".

2. Al  comma 1,  dopo la  lettera h),  e`  aggiunta  la  seguente
lettera h bis):

   "h  bis)   un  rappresentante  esperto  nelle  discipline  del
   benessere e bio-naturali.".
   
3. Al  comma 2,  dopo le  parole "al  comma 1"  sostituire con le
seguenti parole  "lettere g),  h) e  h bis), sono designati dalle
rispettive associazioni o comitati.".

4. Dopo  il comma  5  dell`articolo  97  della  l.r.  40/2005  e`
inserito il seguente comma:

   "5. bis  La commissione  regionale di bioetica resta in carica
   per la durata della legislatura regionale.".

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