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Sicilia – Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 75 – Individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili – Circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 – Individuazione enti utilizzatori. Ulteriore direttiva

di Redazione

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE a tutti gli enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili al dipartimento regionale lavoro al servizio ufficio regionale del lavoro al servizio ispettorato regionale del lavoro ai servizi uffici provinciali del lavoro ai servizi ispettorati provinciali del lavoro alla sede regionale dell’inps della sicilia alla sede regionale dell’inail della sicilia e, p.c. alla presidenza della regione – ufficio di gabinetto alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro all’area e ai servizi dell’agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 5 del 4 febbraio 2005, è stata pubblicata la circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52/AG, con la quale – tra l’altro – vengono impartite direttive in merito all’applicazione dell’art. 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. La predetta norma introduce particolari disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione nell’utilizzazione in attività socialmente utili di lavoratori destinatari del regime transitorio per i quali gli enti utilizzatori privati non provvedono ad adottare il programma di fuoruscita. In tal caso l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione promuove iniziative volte all’utilizzazione degli stessi lavoratori presso enti legittimati diversi dall’Amministrazione regionale, su richiesta dei soggetti interessati. In sede di applicazione del predetto articolo 75, si è verificato che enti utilizzatori, appartenenti alle aziende ed enti pubblici dipendenti dall’Amministrazione regionale, o comunque, da essa vigilati, agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza (per i quali è possibile concedere il contributo per la stabilizzazione dei lavoratori in a.s.u., ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni) pongono in essere processi di mobilità di lavoratori utilizzati da altri soggetti pubblici rendendo quanto mai difficoltosa la riallocazione dei lavoratori tutelati dalle previsioni del più volte richiamato art. 75 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004. In dipendenza di ciò, su conforme determinazione della Commissione regionale per l’impiego resa nella seduta del giorno 8 novembre 2005, al fine di ampliare le opportunità di sbocco occupazionale ed evitare la vanificazione della richiamata disposizione legislativa, gli enti utilizzatori, appartenenti alle aziende ed enti pubblici dipendenti dall’Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, in caso di trasferimenti di lavoratori socialmente utili ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, conferiranno priorità ai lavoratori che hanno avanzato richiesta ai sensi dell’articolo 75 della legge regionale n. 17/04. La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata, con possibilità di scaricare in formato “Word”, sul sito internet ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro. L’Assessore: SCOMA

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