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Testo unico della previdenza complementare (Schema di Decreto Legislativo definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24.11.2005)
di Redazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto larticolo 1, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere e), h), i), l) e v) della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e alloccupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dellarticolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005; Acquisiti i pareri delle Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. 2. Ladesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria. 3. Ai fini del presente decreto sintendono per: a) “forme pensionistiche complementari collettive”: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del presente decreto che hanno ottenuto lautorizzazione allesercizio dellattività da parte della COVIP e di cui allarticolo 20 iscritte allapposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con lapporto di quote del trattamento di fine rapporto; b) “forme pensionistiche complementari individuali”: le forme di cui allarticolo 13 che hanno ottenuto lapprovazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto; c) “COVIP”: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari istituita ai sensi dellarticolo 18 del presente decreto, di seguito definita “COVIP”; d) “TFR”: il trattamento di fine rapporto; e) “TUIR”: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dellarticolo 4, di appositi fondi, o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di “fondo pensione”, la quale non può essere utilizzata da altri soggetti. Art. 2 Destinatari 1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo: a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio; c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate; d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite: a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita; b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. Art. 3 Istituzione delle forme pensionistiche complementari 1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale; c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia; e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute; f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale; g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con lobbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b); h) i soggetti di cui allarticolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui allarticolo 12; i) i soggetti di cui allarticolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali. 2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui allarticolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. 3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale. Art. 4 Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione allesercizio 1. I fondi pensione sono costituiti: a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dellarticolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori delliniziativa; b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tal caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione allesercizio dellattività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti. 2. I fondi pensione istituiti ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresì nell’ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui allarticolo 2117 del codice civile. 3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione di cui allarticolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delleconomia e delle finanze lesito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega lautorizzazione sono fissati in sessanta giorni dal ricevimento da parte della COVIP dellistanza e della prescritta documentazione, ovvero in trenta giorni dal ricevimento dellulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dellistanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dellistanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dellautorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina: a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali; b) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dellarticolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti; c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale. 4. Chiunque eserciti lattività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. 5. I fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio. 6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dallautorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività, ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive. Art. 5. Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità 1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive. 2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui allarticolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente riportando direttamente allorgano amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dellattività svolta. Per le forme pensionistiche di cui allarticolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), lincarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, lincarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione dopera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano. 3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nellesclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede allinvio di dati e notizie sullattività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche allorganismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti. 4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui allarticolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque listituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui allarticolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione allorganismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione dopera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dellorganismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. Laccertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dallufficio dichiarata ai sensi del comma 9. 5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dellorganismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti allalbo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti liscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, lorganismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori. 6. Lorganismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che lamministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nellesclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. Lorganismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate. 7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile. 8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica larticolo 2407 del codice civile. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall’incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall’incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che: a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui allarticolo 19; b) forniscono alla COVIP informazioni false; c) violano le disposizioni dellarticolo 6, commi 11 e 13; d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative. 10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che: a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con larresto da sei mesi a tre anni salvo che il fatto costituisca più grave reato; b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro; c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui allarticolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro. 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva lattribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica larticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 12. Ai commissari nominati ai sensi dellarticolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. Art. 6 Regime delle prestazioni e modelli gestionali 1. I fondi pensione di cui allarticolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante: a) convenzioni con soggetti autorizzati allesercizio dellattività di cui allarticolo 1, comma 5, lettera d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti allUnione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; b) convenzioni con imprese assicurative di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti allUnione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti allUnione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e); e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso. 2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita lAutorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per lutilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente. 3. Alle prestazioni di cui allarticolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. 4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nellambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la COVIP. Lautorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati allerogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni. 5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nellesecuzione di tali convenzioni non si applica larticolo 7. 6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e allarticolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dellarticolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dellinsieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. 7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo. 8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nellambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso: a) contenere le linee di indirizzo dellattività dei soggetti convenzionati nellambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR; b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo allatto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione; c) prevedere lattribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo. 9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui allarticolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per laccertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. 10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dellautorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nellesecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni. 11. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui allarticolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la COVIP , sono individuati: a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo. 12. I fondi pensione, costituiti nellambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse. 13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza: a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza dominante sulla società emittente; b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dellarticolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento; c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché limpresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nellesercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali. Art. 7 Banca depositaria 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui allarticolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all’articolo 6, comma 11. 3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione. Art. 8 Finanziamento 1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o dimpresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico. 2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente lentità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui allarticolo 3, comma 1, lettere da a) a h) e di cui allarticolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d’imposta precedente. 3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto. 4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dellarticolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui allarticolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui allarticolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dellanno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, limporto non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. 5. Per i contributi versati nellinteresse delle persone indicate nellarticolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per lammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando limporto complessivamente stabilito nel comma 4. 6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra limporto di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. 7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta ladesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo: a) modalità esplicite: entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire lintero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta; b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lett. a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti: 1. il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste allarticolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale; 2. in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dellazienda; 3. qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso lINPS; c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993: 1. fermo restando quanto previsto allarticolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito; 2. qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b). 8. Prima dellavvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre. 9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, linvestimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR. 10. Ladesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta lobbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tal caso comunica al datore di lavoro lentità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi. 11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento delletà pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che laderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. E fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. 12. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima. 13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali laderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento allinterno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire lintera posizione individuale a una o più linee. Art. 9 Istituzione e disciplina delle forma pensionistica complementare residuale presso lINPS 1. Presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dallarticolo 1 comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nellipotesi prevista dallarticolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto. 2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui allarticolo 4, comma 3. 3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui allarticolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta. Art. 10 Misure compensative per le imprese 1. Dal reddito dimpresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dellammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al sei per cento. 2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dallarticolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando lapplicazione del contributo previsto ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 80. 3. Le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare laccesso al credito per le imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, istituito dallarticolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono stabilite con il decreto previsto nel medesimo comma, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delleconomia e delle finanze con lAssociazione bancaria italiana, fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione finanziaria a tal fine prevista. 4. Unulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dallarticolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. Art. 11 Prestazioni 1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo. 2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. 3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dellimporto complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dellassegno sociale di cui allarticolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale. 4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dellattività lavorativa che comporti linoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta delladerente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per laccesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. 5. A miglior tutela delladerente, gli schemi per lerogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, lerogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tal caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media. 6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dellarticolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo dimposta con laliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili. 7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere unanticipazione della posizione individuale maturata: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sullimporto erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo dimposta con laliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per lacquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dellarticolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dellarticolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sullimporto erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sullimporto erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni. 8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari, maggiorate delle plusvalenze tempo per tempo realizzate. Qualsiasi ulteriore anticipazione è inibita fino al riassorbimento al di sotto del 75 per cento del totale di tutte le contribuzioni, compreso il TFR, versate dal primo momento di iscrizione alle dette forme, comprensive dei rendimenti contabilizzati; le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta delladerente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito dimposta pari allimposta pagata al momento della fruizione dellanticipazione, proporzionalmente riferibile allimporto reintegrato. 9. Ai fini della determinazione dellanzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dalladerente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. 10. Ferma restando lintangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dallarticolo 128 del Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935 n. 1827 e dallarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. Art. 12 Fondi pensione aperti 1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dellarticolo 6, comma 1, possono istituire e gestire direttamente, forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui allarticolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR. 2. Ai sensi dellarticolo 3, ladesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva. 3. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e allesercizio è rilasciata, ai sensi dellarticolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori. 4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto. Art. 13 Forme pensionistiche individuali 1. Ferma restando lapplicazione delle norme del presente decreto in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante: a) adesione ai fondi pensione di cui all’articolo 12; b) contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi. 2. L’adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui allarticolo 2. 3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui allarticolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui allarticolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo le regole dinvestimento di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e nel rispetto dei principi di cui allarticolo 6, comma 11, lettera c). 4. Lammontare dei contributi, definito anche in misura fissa allatto delladesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dellaccantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto. 5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base. Art. 14 Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità 1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo. 2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono: a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dellattività lavorativa che comporti linoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dellattività lavorativa che comporti linoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dellarticolo 11. 3. In caso di morte delladerente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica lintera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui allarticolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) ad h), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione. 4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con laliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui allarticolo 11, comma 6. 5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui allarticolo 11, comma 6. 6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare laderente ha facoltà di trasferire lintera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dellintera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, allatto delladesione o del trasferimento, consentano lapplicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e delleventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. 7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale. 8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti allesercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dallesercizio stesso. Art. 15 Vicende del fondo pensione 1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui allarticolo 14. 2. Nel caso di cessazione dellattività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dellarticolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo. 3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull’equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo pensione. 5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP. Art. 16 Contributo di solidarietà 1. Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui allarticolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui allarticolo 1 del presente decreto legislativo, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dallarticolo 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166. 2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1: a) è finanziato, attraverso lapplicazione di una aliquota pari all1 per cento, lapposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nellambito della gestione delle prestazioni temporanee dellINPS, contro il rischio derivante dallomesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dellarticolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; b) è destinato al finanziamento della COVIP limporto di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, a incremento dellimporto previsto dallarticolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dallarticolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tal fine è autorizzata, a decorrere dallanno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dellINPS. Art. 17 Regime tributario delle forme pensionistiche complementari 1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. 2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui allarticolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva,aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d’investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 5 per cento di cui ai commi da 1 a 4 dellarticolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dei redditi esenti o co
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