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Decreto istitutivo del ‘Fondo di sostegno delle Adozioni Internazionali’ per il rimborso delle spese di adozione sostenute nel 2004 (Presentare istanze entro il 31 agosto 2005)

di Redazione

Consiglio dei Ministri – 28 giugno 2005 – Decreto istitutivo del ‘Fondo di sostegno delle Adozioni Internazionali’ per il rimborso delle spese di adozione sostenute nel 2004 VISTA la legge 23 agosto 1998, n. 400, concernente “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; VISTO il D.P.C.M. del 9 dicembre 2002, concernente “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; VISTA la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri”, con la quale, fra l’altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le adozioni Internazionali, quale Autorità Centrale preposta all’attuazione della sopraindicata Convenzione; VISTO il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 492, “Regolamento recante norme per la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell’art. 7, commi 1 e 2 della legge 31 dicembre 1998, n. 476”, nel quale sono indicate le modalità per il rilascio agli enti autorizzati dell’autorizzazione allo svolgimento di procedure di adozione per conto terzi, le modalità operative dei medesimi e le conseguenti forme di controllo da parte dell’Autorità centrale; VISTO il deposito da parte dell’Italia dello strumento di ratifica, in data 18 gennaio 2000, ai sensi dell’art. 46 comma 2 della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, dal quale consegue l’entrata in vigore della stessa; VISTI i D.P.C.M. del 14 febbraio 2002 e del 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per le pari opportunità è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico nella materia delle adozioni dei minori stranieri, in raccordo con la Commissione per le adozioni internazionali, istituita dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 ed operante nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; VISTO l’art.10, comma 1, lettera l-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Approvazione del Testo unico sulle imposte dei redditi”, ove si prevede la deducibilità del “50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184”; VISTA la risoluzione n. 77/E dell’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso del 28 maggio 2004, contenente modalità interpretative sull’applicazione dell’art.10, comma 1, lettera l-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata in data 4 aprile 2003, relativa alla definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione; VISTO l’art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove si prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del “Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali”, “finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184”, nonché la relativa dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l’anno 2005; RITENUTO di limitare la concessione del rimborso ai casi di adozione autorizzati nell’anno 2004, in considerazione della irretroattività delle disposizioni; VISTO l’art. 1, comma 349 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l’istituzione delle nuove aliquote IRE; CONSIDERATA la necessità di porre in essere concrete azioni politiche che diano all’infanzia aiuto e assistenza particolari, in attuazione del dettato costituzionale e dell’impegno assunto dall’Italia in sede di Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; RITENUTO che, ai fini dell’individuazione dell’ammontare e dei criteri di rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive, è necessario escludere il cinquanta per cento delle spese sostenute per adozione, deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1 lettera l-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di evitare una sovrapposizione delle agevolazioni previste dalla legge; CONSIDERATO che, lo stanziamento di Euro 10.000.000,00, previsto a copertura delle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, consente il parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive; SULLA proposta del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; DECRETA ARTICOLO 1 (Soggetti beneficiari) 1. Ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2004 è concesso il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione, secondo le disposizioni del presente decreto. ARTICOLO 2 (Modalità di presentazione delle istanze) 1. I genitori adottivi, di cui all’art. 1 del presente decreto, presentano istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le adozioni internazionali – entro il 31 agosto 2005, sul modello A allegato al presente decreto. 2. L’istanza di rimborso, deve essere corredata dai seguenti documenti: a) copia dell’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali; b) certificazione rilasciata, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera l-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dall’ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi; c) copia della/e dichiarazione/i dei redditi relativa agli anni di riferimento da cui si possa evincere la quota parte di spese per adozione ivi portata in deduzione; d) nel caso in cui l’adozione sia stata conclusa senza l’assistenza di un ente autorizzato, un’autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata nell’autorizzazione all’ingresso di cui alla lettera a). 3. In caso di adozione pronunciata all’estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell’art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, i genitori adottivi devono allegare all’istanza di rimborso copia del provvedimento, emesso dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, nonché copia della dichiarazione dei redditi presentata negli anni di riferimento, da cui si possa evincere la quota parte di spese per adozione ivi portata in deduzione. 4. Le istanze presentate oltre il termine di cui al comma 1 sono inammissibili. ARTICOLO 3 (Ammontare e natura dei rimborsi) 1. L’ammontare delle spese rimborsabili, con esclusione del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi, portate in deduzione ai sensi dell’art. 10 comma 1, lettera l-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 è pari a: a) il 50 % (fino ad un limite massimo di 5.000,00 euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 29,000,00 euro; b) il 30 % (fino ad un limite massimo di 3.000,00 euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 29.000,00 euro e 70.000,00 euro. 2. Raccolte tutte le istanze, l’Amministrazione effettuerà la ripartizione delle risorse secondo i criteri indicati nel comma 1 e nei rigorosi limiti della disponibilità del Fondo, anche riducendo proporzionalmente le quote di cui al comma 1. 3. L’importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 28 giugno 2005

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