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Testo del DL 162/05 coordinato con lalegge di conversione 17 ottobre 2005, n. 210. (in questa stessaGU alla pag. 4), recante: «Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizionisportive» (GU 17/10/2005 n. 242

di Redazione

Avvertenza:      Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto
dal  Ministero  della  giustizia  ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle legge,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle  disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con le modifiche
apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficiacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
((  1.  Alla  legge  13 dicembre  1989,  n.  401,  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
      1)  al  comma  1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
divieto  di  cui  al presente comma puo' essere disposto anche per le
manifestazioni  sportive  che  si svolgono all'estero, specificamente
indicate,  ovvero dalle competenti Autorita' degli altri Stati membri
dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in
Italia»;
      2)  al  comma  5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
prescrizione  di cui al comma 2 e' comunque applicata quando risulta,
anche  sulla  base  di  documentazione  videofotografica  o  di altri
elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al
comma 1»;
      3)  al  comma  6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
stesse  disposizioni  si  applicano  nei  confronti delle persone che
violano  in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono
manifestazioni  sportive  adottato  dalle competenti Autorita' di uno
degli altri Stati membri dell'Unione europea»;
      4)  al  comma  7,  il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Con  la  sentenza  di  condanna  per i reati di cui al comma 6 e per
quelli  commessi  in occasione o a causa di manifestazioni sportive o
durante  i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette
manifestazioni  il  giudice  puo'  disporre il divieto di accesso nei
luoghi  di  cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o
comando  di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive
specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni»;
    b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modifiche:
      1)  al  comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
pena  e' aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena
e'  aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva il mancato regolare
inizio,  la  sospensione,  l'interruzione  o  la  cancellazione della
manifestazione sportiva»;
      2)  al  comma  2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
pena  e'  della  reclusione  da  un mese a tre anni e sei mesi se dal
fatto   deriva   il   mancato   regolare   inizio,   la  sospensione,
l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva»;
    c) dopo l'articolo 6-ter e' inserito il seguente:
      «Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti
ai  controlli  dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). -
1.  Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337
del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo
dei  titoli  di  accesso  e  dell'instradamento degli spettatori e di
quelli  incaricati  di  assicurare  il rispetto del regolamento d'uso
dell'impianto  dove  si  svolgono  manifestazioni  sportive,  purche'
riconoscibili  e  in relazione alle mansioni svolte, e' punito con le
stesse  pene  previste  dai medesimi articoli. Tali incaricati devono
possedere i requisiti morali di cui all'art. 11 del testo unico delle
leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773».
      2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata
in  vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano
applicati  il  divieto  di  accesso  ai  luoghi  in  cui  si svolgono
manifestazioni  sportive e le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 1
e   2,   della   legge   13 dicembre   1989,  n.  401,  e  successive
modificazioni,  il  questore  che  ha adottato il provvedimento ha la
facolta' di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive
che si svolgono all'estero, specificamente indicate.
      3.  Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione
di  manifestazioni  sportive  gli  impianti sportivi per il gioco del
calcio  aventi  una  capienza  pari  a  10.000 posti numerati possono
essere  utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del
campionato professionistico di serie A a condizione che: a) si tratti
di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione
inferiore  a 100 mila abitanti e la competizione riguardi una squadra
calcistica,  avente  sede  o  radicamento  territoriale  nel medesimo
comune,  promossa  al  predetto  campionato  per la prima volta negli
ultimi  venti  anni;  b) per le caratteristiche dell'incontro vengano
emessi  non  piu'  di  8.000  biglietti  di  accesso  e  comunque gli
spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000. Nel caso
in cui le competenti autorita' di pubblica sicurezza e l'Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi
di  turbamento  dell'ordine  pubblico,  la stessa squadra e' tenuta a
disputare  la  gara  in  un  comune  diverso,  dotato  di un impianto
sportivo  abilitato  alle  competizioni calcistiche del campionato di
serie A.
      4.  Al  decreto-legge  24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24 aprile  2003, n. 88, dopo l'articolo
1-quinquies sono aggiunti i seguenti:
        «Art. 1-sexies. - 1. Chiunque, non appartenente alle societa'
appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui
si  svolge  la  manifestazione  sportiva o in quelli interessati alla
sosta,  al  transito  o  al  trasporto  di  coloro  che partecipano o
assistono  alla  manifestazione  medesima,  e' punito con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  2.500 a 10.000 euro. La sanzione puo'
essere  aumentata  fino  alla meta' del massimo per il contravventore
che  ceda  o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato
rispetto  a  quello praticato dalla societa' appositamente incaricata
per   la   commercializzazione   dei  tagliandi.  Nei  confronti  del
contravventore  possono essere applicati il divieto e le prescrizioni
di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
        2.  Il  pagamento  in  misura  ridotta, ai sensi dell'art. 16
della  legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del
divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.
        3.  Le  sanzioni  amministrative  di cui al presente articolo
sono irrogate dal prefetto del luogo in cui e' avvenuto il fatto.
        Art. 1-septies - 1. L'accesso e la permanenza delle persone e
delle   cose   negli   impianti  dove  si  svolgono  le  competizioni
riguardanti  il  gioco  del  calcio sono disciplinati, per quanto non
previsto  da  disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento
d'uso  degli  impianti  medesimi,  predisposto sulla base delle linee
guida  approvate  dall'Osservatorio  nazionale  sulle  manifestazioni
sportive di cui all'art. 1-octies.
        2.  Chiunque,  fuori  dei  casi  di cui all'art. 1-quinquies,
comma   7,   entra   negli  impianti  in  violazione  del  rispettivo
regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello
stesso  regolamento  comporta  l'allontanamento  dall'impianto  ed e'
accertata  anche  sulla  base di documentazione videofotografica o di
altri  elementi  oggettivi,  e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria  da  30 a 300 euro. La sanzione puo' essere aumentata fino
alla  meta'  del  massimo  qualora  il  contravventore  risulti  gia'
sanzionato  per  la  medesima  violazione,  commessa  nella  stagione
sportiva  in  corso,  anche  se  l'infrazione  si e' verificata in un
diverso impianto sportivo.
        3.  Il  pagamento  in  misura  ridotta, ai sensi dell'art. 16
della  legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del
divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.
        4.  Le  sanzioni  amministrative  di cui al presente articolo
sono  irrogate  dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste
l'impianto.
        Art.   1-octies.  -  1.  Al  fine  di  favorire  la  migliore
attuazione   delle   disposizioni   e  delle  misure  in  materia  di
prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni
sportive,  presso  il  Ministero  dell'interno  e'  istituito,  entro
centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  l'Osservatorio  nazionale sulle
manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
    a) effettuare   il   monitoraggio  dei  fenomeni  di  violenza  e
intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello
stato di sicurezza degli impianti sportivi;
    b) esaminare  le  problematiche  connesse  alle manifestazioni in
programma  ed  attribuire  i  livelli di rischio delle manifestazioni
medesime;
    c) approvare   le  linee  guida  del  regolamento  d'uso  per  la
sicurezza degli impianti sportivi;
    d) promuovere   iniziative  coordinate  per  la  prevenzione  dei
fenomeni  di  violenza  e  intolleranza  in ambito sportivo, anche in
collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati
e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;
    e) definire  le misure che possono essere adottate dalle societa'
sportive  per  garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni
sportive e la pubblica incolumita';
    f) pubblicare  un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di
violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono stabilite le linee
operative  e le attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di
cui   al   comma   1,   nonche'  l'organizzazione,  le  modalita'  di
funzionamento  e  la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche
la  partecipazione  del  Comitato  olimpico nazionale italiano, delle
Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.
  3.  Alle  riunioni  dell'Osservatorio  possono  essere invitati, in
relazione  alla  trattazione  di  tematiche  di  specifico interesse,
rappresentanti   di  soggetti  pubblici  e  privati  a  vario  titolo
interessati  alla  prevenzione  e  al  contrasto  della  violenza  in
occasione di manifestazioni sportive.
  4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a  legislazione  vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.  Ai  componenti dell'Osservatorio non spettano compensi ne'
rimborsi spese».
  5.  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
d'intesa  con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni
e  le  attivita'  culturali,  nonche'  in  collaborazione  con  altre
amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate,
predispone,  nell'ambito  delle  risorse  destinate  annualmente alle
istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997,
n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire
nelle  scuole  le  tematiche  della  prevenzione della violenza nelle
manifestazioni sportive, in coerenza con le finalita' dell'educazione
alla  convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle
istituzioni   scolastiche   attraverso   appositi  progetti  da  esse
elaborati  ed  inseriti  nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di
cui  al presente comma il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca  si  avvale  di  un  comitato  tecnico-scientifico,
istituito   con   decreto   del   Ministro.   All'istituzione   e  al
funzionamento  del  comitato  si  provvede  nei  limiti delle risorse
umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti
del comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese.
  6.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 6 e 6-bis della
          legge  13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del
          giuoco   e  delle  scommesse  clandestini  e  tutela  della
          correttezza  nello svolgimento di manifestazioni sportive);
          come  modificati dalla presente legge:     «Art. 6 (Divieto
          di  accesso  ai  luoghi  dove  si  svolgono  manifestazioni
          sportive).  -  1. Nei confronti delle persone che risultano
          denunciate  o  condannate anche con sentenza non definitiva
          nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui
          all'art.  4,  primo  e secondo comma, della legge 18 aprile
          1975,  n.  110,  all'art.  5 della legge 22 maggio 1975, n.
          152,  all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993
          n.  122,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 25
          giugno  1993,  n. 205, e all'art. 6-bis, commi 1 e 2, della
          presente  legge,  ovvero  per  aver  preso  parte attiva ad
          episodi  di  violenza  su  persone  o cose in occasione o a
          causa  di  manifestazioni  sportive,  o  che nelle medesime
          circostanze  abbiano  incitato,  inneggiato  o indotto alla
          violenza,  il  questore puo' disporre il divieto di accesso
          ai  luoghi  in  cui  si  svolgono  manifestazioni  sportive
          specificamente  indicate,  nonche' a quelli, specificamente
          indicati,   interessati   alla  sosta,  al  transito  o  al
          trasporto  di  coloro  che  partecipano  o  assistono  alle
          manifestazioni  medesime.  Il  divieto  di  cui al presente
          comma  puo'  essere  disposto  anche  per le manifestazioni
          sportive   che   si'  svolgono  all'estero,  specificamente
          indicate,  ovvero  dalle  competenti  Autorita' degli altri
          Stati  membri  dell'Unione  europea  per  le manifestazioni
          sportive che si svolgono in Italia.
              2.  Alle  persone  alle  quali e' notificato il divieto
          previsto  dal  comma  1,  il  questore  puo' prescrivere di
          comparire  personalmente  una  o  piu'  volte  negli  orari
          indicati,  nell'ufficio  o comando di polizia competente in
          relazione  al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
          specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
          svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
          cui al comma 1.
              2-bis.  La  notifica  di  cui al comma 2 deve contenere
          l'avviso  che  l'interessato  ha  facolta'  di  presentare,
          personalmente  o  a mezzo di difensore, memorie o deduzioni
          al giudice competente per la convalida del provvedimento.
              3.  La  prescrizione  di  cui  al  comma 2 ha effetto a
          decorrere   dalla   prima  manifestazione  successiva  alla
          notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
          procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  o al
          procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale per i
          minorenni,  se  l'interessato  e'  persona  minore di eta',
          competenti   con  riferimento  al  luogo  in  cui  ha  sede
          l'ufficio  di  questura.  Il pubblico ministero, se ritiene
          che  sussistano  i  presupposti  di  cui  al comma 1, entro
          quarantotto  ore dalla notifica del provvedimento ne chiede
          la  convalida  al  giudice  per le indagini preliminari. Le
          prescrizioni  imposte  cessano  di  avere  efficacia  se il
          pubblico  ministero  con  decreto  motivato  non  avanza la
          richiesta  di  convalida  entro il termine predetto e se il
          giudice  non  dispone  la  convalida  nelle quarantotto ore
          successive.
              4.  Contro  l'ordinanza  di convalida e' proponibile il
          ricorso   per   Cassazione.   Il   ricorso   non   sospende
          l'esecuzione dell'ordinanza..
              5.   Il  divieto  di  cui  al  comma  1  e  l'ulteriore
          prescrizione  di  cui  al  comma 2 non possono avere durata
          superiore  a tre anni e sono revocati o modificati qualora,
          anche   per   effetto   di   provvedimenti   dell'autorita'
          giudiziaria  siano venute meno o siano mutate le condizioni
          che  ne  hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di
          cui  al comma 2 e' comunque applicata quando risulta, anche
          sulla  base  di  documentazione videofotografica o di altri
          elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto
          di cui al comma 1.
              6.  Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi
          1  e 2 e' punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o
          con   la   multa   fino  a  lire  tre  milioni.  Le  stesse
          disposizioni  si  applicano nei confronti delle persone che
          violano in Italia il divieto di accesso al luoghi in cui si
          svolgono  manifestazioni sportive adottato dalle competenti
          autorita'  di  uno  degli  altri  Stati  membri dell'Unione
          europea.
              7.  Con  la  sentenza di condanna per i reati di cui al
          comma  6  e  per  quelli commessi in occasione o a causa di
          manifestazioni  sportive  o  durante  i  trasferimenti da o
          verso  i  luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il
          giudice  puo'  disporre il divieto di accesso nei luoghi di
          cui  al  comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o
          comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni
          sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi
          a  due  anni.  Il  divieto  e  l'obbligo  predetti non sono
          esclusi  nei  casi di sospensione condizionale della pena e
          di applicazione della pena su richiesta.
              8.  Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo'
          autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze,
          a  comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di
          cui  al  comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso
          luogo,  nel  quale  lo  stesso  interessato  sia reperibile
          durante   lo   svolgimento   di  specifiche  manifestazioni
          agonistiche.»
              «Art.   6-bis.   (Lancio   di   materiale   pericoloso,
          scavalcamento   ed  invasione  di  campo  in  occasione  di
          manifestazioni   sportive).   -   1.  Salvo  che  il  fatto
          costituisca   piu'   grave   reato,  chiunque  lanci  corpi
          contundenti   o   altri   oggetti,  compresi  gli  artifizi
          pirotecnici,  in modo da creare un pericolo per le persone,
          nei  luoghi  in  cui  si  svolgono manifestazioni sportive,
          ovvero  in  quelli interessati alla sosta, al transito o al
          trasporto  di  coloro  che  partecipano  o  assistono  alle
          manifestazioni  medesime e' punito con la reclusione da sei
          mesi  a  tre anni. La pena e' aumentata se dal fatto deriva
          un danno alle persone. La pena e' aumentata fino alla meta'
          se   dal  fatto  deriva  il  mancato  regolare  inizio,  la
          sospensione,   l'interruzione   o  la  cancellazione  della
          manifestazione  sportiva. La pena e' aumentata se dal fatto
          deriva  un  danno  alle  persone. La pena e' aumentata fino
          alla  meta' se dal fatto deriva il mancato regolare inizio,
          la  sospensione,  l'interruzione  o  la cancellazione della
          manifestazione sportiva.
              2.  Salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave reato,
          chiunque,  nei  luoghi  in  cui  si svolgono manifestazioni
          sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione
          dell'impianto   ovvero,   nel  corso  delle  manifestazioni
          medesime,  invade  il  terreno  di gioco, e' punito, se dal
          fatto  deriva  un  pericolo  concreto  per  le persone, con
          l'arresto   fino  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire
          trecentomila   a   lire  due  milioni.  La  pena  e'  della
          reclusione  da  un  mese a tre anni e sei mesi se dal fatto
          deriva   il   mancato   regolare  inizio,  la  sospensione,
          l'interruzione  o  la  cancellazione  della  manifestazione
          sportiva.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 6, commi 1 e 2 della
          legge  13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del
          giuoco   e  delle  scommesse  clandestini  e  tutela  della
          correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive)»:
              «Art.  6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
          manifestazioni  sportive). - 1. Nei confronti delle persone
          che  risultano  denunciate  o condannate anche con sentenza
          non  definitiva  nel corso degli ultimi cinque armi per uno
          dei  reati  di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della
          legge  18 aprile  1975,  n.  110, all'art. 5 della legge 22
          maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
          26  aprile  1993,  n.  122,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis,
          commi  1  e  2, della presente legge, ovvero per aver preso
          parte  attiva  ad  episodi di violenza su persone o cose in
          occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle
          medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto
          alla  violenza,  il  questore  puo'  disporre il divieto di
          accesso   ai  luoghi  in  cui  si  svolgono  manifestazioni
          sportive   specificamente   indicate,   nonche'  a  quelli,
          specificamente   indicati,   interessati   alla  sosta,  al
          transito  o  al  trasporto  di  coloro  che  partecipano  o
          assistono  alle  manifestazioni medesime. Il divieto di cui
          al  presente  comma  puo'  essere  disposto  anche  per  le
          manifestazioni   sportive   che   si  svolgono  all'estero,
          specificamente  indicate, ovvero dalle competenti Autorita'
          degli   altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  per  le
          manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.
              2.  Alle  persone  alle  quali e' notificato il divieto
          previsto  dal  comma  1,  il  questore  puo' prescrivere di
          comparire  personalmente  una  o  piu'  volte  negli  orari
          indicati,  nell'ufficio  o comando di polizia competente in
          relazione  al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
          specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
          svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
          cui al comma 1.»
              Il  decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 (Disposizioni
          urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione
          di  competizioni  sportive)  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  24 febbraio  2003,  n. 45 e convertito in legge,
          con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 aprile 2003, n. 88
          (Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2003, n. 95.
              La  legge  18 dicembre  1997,  n.  440 (Istituzione del
          Fondo  per  l'arricchimento  e  l'ampliamento  dell'offerta
          formativa  e  per gli interventi perequativi) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298.

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