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Lavoro accessorio ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni (GU n. 302 del 29/12/2005)

di Redazione

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente «attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modificazioni; Visto, in particolare, l’art. 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 che, nel disciplinare il lavoro accessorio, al comma 1, stabilisce che la remunerazione del predetto lavoro accessorio avvenga mediante erogazione di buoni il cui valore nominale e’ fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed, al comma 4, che lo stesso decreto ministeriale fissi l’importo che il concessionario del servizio e’ autorizzato a trattenere a titolo di rimborso spese; Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante «disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro»; Considerato che per l’attuazione del sopra indicato comma 1, dell’art. 72, occorre tener conto della media delle retribuzioni rilevate per le attivita’ lavorative affini a quelle di cui all’art. 70, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 nonche’ del costo di gestione del servizio; Ritenuto opportuno, in attuazione del suddetto art. 72, prendere come base per il calcolo del valore nominale del buono, la media delle retribuzioni contrattuali rilevate dall’ISTAT, aggiornate al 2004, nei settori agricolo, metalmeccanico, edile, servizi di pulizia, servizi privati alle famiglie, servizi privati alle imprese; Considerato che, al lordo degli oneri contributivi a carico del lavoratore, la media oraria delle retribuzioni nel 2004 nei settori appena citati e’ di circa Euro 10; Ritenuto congruo assumere il suddetto importo come valore nominale del buono, nonche’ fissare la percentuale del 5% del valore nominale dello stesso buono a titolo di rimborso spese, per il servizio reso dal concessionario; Visto altresi’ il comma 5 del citato art. 72 ai sensi del quale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono tra l’altro individuate le aree ed il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio; Ritenuto di dover individuare le aree appena citate sulla base di un’equilibrata distribuzione geografica, della dimensione delle aree stesse, delle condizioni del mercato del lavoro locale nonche’ delle esperienze eventualmente gia’ maturate; Decreta: Art. 1. 1. Il valore nominale del buono per le prestazioni di lavoro accessorio di cui all’art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e’ fissato nella misura di Euro 10. Art. 2. 1. Il concessionario, nella fase di pagamento delle spettanze, e’ autorizzato a trattenere, a titolo di rimborso spese, il 5% del valore nominale del buono di cui all’art. 1 del presente decreto. Art. 3. 1. Le aree attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio sono: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania. 2. La scelta del concessionario del servizio per la fase di sperimentazione di cui al comma 1, e’ effettuata con l’espletamento di una gara, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. All’espletamento della gara provvede Italia lavoro S.p.A. Roma, 30 settembre 2005 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 388

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